Cassazione Penale, Sentenza n. 3845/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Verrazzani impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino che confermava la condanna emessa dal GUP del Tribunale di Ivrea per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. Denuncia violazione di legge e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che il possesso dei beni elettronici era avvenuto mediante contratti di leasing stipulati con Grenke locazione s.r.l. e quindi non poteva sussistere appropriazione indebita per mancanza del vizio del titolo; deduce inoltre travisamento delle prove perché la Dalpiservice avrebbe cessato l'attività (proposta di concordato) e perché la mancata restituzione sarebbe giustificata da difficoltà tecniche di smontaggio dei GPS montati su veicoli industriali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo (contestazione dell'inapplicabilità dell'art. 646 c.p. per la sussistenza del titolo) fosse inammissibile perché non sollevato in appello, come richiesto dall'art. 606 comma 3 c.p.p. Gli altri motivi, diretti a censurare la valutazione del merito e la motivazione dei giudici di merito, sono stati ritenuti inammissibili perché equivalevano a una richiesta di riconsiderazione dei fatti e delle prove, operazione vietata alla Corte di Cassazione. I giudici di merito sono stati ritenuti aver motivato logicamente e adeguatamente la sussistenza dell'interversio possessionis: nonostante l'intimazione di Grenke a restituire i beni, Verrazzani avrebbe continuato a usare i beni uti dominus sino a concordato/fallimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 646 c.p.
Norma che disciplina il reato di appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto applicabile il reato quando il possessore del bene compie un atto incompatibile con il titolo e con il diritto del proprietario, configurando l'interversio possessionis.
art. 606 c.p.p.
Limiti procedurali dell'impugnazione: il motivo di nullità o vizio di diritto non dedotto in appello è inammissibile in Cassazione (art. 606 comma 3). Le lettere b) ed e) individuano vizi di motivazione e violazione di legge oggetto di censura; la Corte ha ritenuto che alcune censure non fossero state adeguatamente svolte in appello o consistessero in valutazioni del merito.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna per spese processuali e somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato questa sanzione quantificandola in euro 3.000,00.
giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.1 n.26440/2002 Rv.222657; Sez.2 n.17901/2014 Rv.259715
Principi che impediscono alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione del merito ai giudici di merito e definizioni giurisprudenziali sul momento in cui si consuma il reato di appropriazione indebita (atto istantaneo consumato con l'interversio possessionis, come rifiuto di restituzione o atto di disposizione).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivedere in fatto e rivalutare le prove: i motivi che chiedono una diversa lettura delle risultanze processuali sono inammissibili.
- I motivi di diritto non dedotti in appello sono generalmente inammissibili in Cassazione per violazione dell'obbligo di specificazione previsto dall'art. 606 c.p.p.; occorre quindi proporre in appello tutte le censure rilevanti in ordine alla legge.
- Per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) basta l'interversio possessionis: il soggetto che, pur avendo un titolo di possesso (es. leasing), tiene comportamenti incompatibili con il diritto del proprietario e rifiuta la restituzione, può essere ritenuto autore del reato.
- La mera difficoltà tecnica nello smontaggio o recupero di beni deve essere provata con elementi specifici e non può restare una giustificazione generica; l'assenza di prova della difficoltà e la persistenza nell'uso dei beni rafforzano la valutazione di interversio possessionis.
- La proposizione di strumenti concorsuali (concordato, fallimento) successiva ai fatti non neutralizza automaticamente la responsabilità penale già perfezionatasi con la condotta, salvo che emergano elementi probatori contrari.
- Ricorsi infondati o procedimentalmente inammissibili possono comportare sanzioni economiche, oltre al pagamento delle spese processuali; è quindi importante valutare attentamente la fondatezza e la tempestività delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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