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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17849/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso è diretto contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 12/05/2022 che aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza (8/07/2020) che aveva ammesso a beneficio di Filippo Chirico, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., l'acquisto di generi alimentari suscettibili di cottura (per quelli previsti dal mod. 72 secondo disciplina ordinaria) e aveva stabilito due fasce orarie per la cottura. La Corte precedente (Sez. I) aveva annullato con rinvio l'ordinanza del 2/02/2021 ritenendo che la limitazione in fasce orarie potesse essere compatibile con le esigenze di ordine e salubrità ma che il giudice non aveva motivato adeguatamente la scelta. Il Tribunale di merito, nel giudizio di rinvio, ha confermato il rigetto del reclamo motivando con esigenze organizzative dell'istituto (presenza della sezione "Nuovi giunti", scarsità di detenuti comuni e differente fruizione degli spazi nelle sezioni 41-bis). Il Ministero ha censurato tale decisione per omessa applicazione del principio indicato dalla sentenza rescindente e per mancata valutazione delle specifiche esigenze di custodia dei detenuti in regime differenziato. La Procura generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Il motivo è che il giudice del rinvio non ha adempiuto alle indicazioni della precedente sentenza: non ha chiarito le diverse esigenze di custodia dei detenuti sottoposti all'art. 41-bis né ha valutato se la previsione di fasce orarie costituisse una misura irragionevole o discriminatoria rispetto ai detenuti comuni. La limitazione degli orari per la cottura è stata qualificata come una modalità di esercizio del diritto, la cui legittimità va verificata con specifica motivazione sul carattere proporzionato, funzionale e non discriminatorio rispetto al regime differenziato. Pertanto, l'ordinanza è annullata e il giudice dovrà motivare nuovamente alla luce delle indicazioni fornite.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354

    Il regime differenziato comporta esigenze di custodia e di gestione particolari che possono giustificare regolamenti differenziati; tuttavia qualsiasi limitazione che incida sulla fruizione di diritti deve essere motivata e non essere irragionevole o discriminatoria

  • art. 13, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000

    Riconosce la possibilità per i detenuti di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva; la regolamentazione degli orari deve tener conto di questo principio e non può precludere in modo ingiustificato l'esercizio del diritto

  • decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. con legge 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata in tema di trasmissione delle conclusioni scritte del pubblico ministero nei ricorsi per cassazione (qui riferita alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale)

Massime di principio

  • La regolamentazione degli orari per la cottura dei cibi in carcere è una modalità di esercizio del diritto dei detenuti e non una sua soppressione; va dunque valutata secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità e funzionalità rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza
  • Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis possono sussistere esigenze custodiali specifiche che giustificano trattamenti differenziati rispetto ai detenuti comuni, ma tali differenziazioni devono essere adeguatamente motivate e non discriminatorie
  • Il giudice deve motivare in modo concreto e specifico le esigenze organizzative e di sicurezza che giustificano limitazioni (es. fasce orarie), evitando deduzioni generiche o semplici equiparazioni tra situazioni diverse
  • La misura amministrativa che incide sulle modalità di esercizio di un diritto è legittima se non risulta manifestamente irragionevole o sostanzialmente inibente la fruizione del diritto stesso
  • Se una Corte ha annullato un provvedimento con rinvio fornendo criteri di valutazione, il giudice del rinvio è tenuto a conformarsi e a spiegare puntualmente se e perché le indicazioni non si applicano al caso concreto; l'omessa valutazione comporta annullamento e rinvio
  • In giudizi su restrizioni disciplinari o organizzative in carcere, la prova delle concrete esigenze di custodia o organizzazione grava sull'Amministrazione penitenziaria e deve emergere da motivazioni specifiche, non da mere affermazioni

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