Cassazione Penale, Sentenza n. 20707/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento cautelare relativo a un'ipotesi di concorso nel porto di un'arma comune da sparo, il tribunale del riesame aveva annullato la misura degli arresti domiciliari applicata dal g.i.p. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e carenza assoluta di motivazione per omesso esame del materiale video prodotto, sostenendo che le sole immagini fisse non consentivano di cogliere la dinamica del passaggio della pistola tra i coindagati e l'imputato. Ha inoltre lamentato un travisamento della contestazione, la sottovalutazione delle dichiarazioni della persona offesa, indagata a sua volta per favoreggiamento in relazione allo stesso episodio, il mancato rilievo di un'ulteriore condotta estorsiva precedente e la mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia. Il ricorso, però, investiva soltanto la gravità indiziaria e non le esigenze cautelari, né esplicitava ragioni idonee a sostenere l'attualità e concretezza delle esigenze stesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero proposte da soggetto privo di interesse, poiché dirette esclusivamente contro la valutazione della gravità indiziaria e del tutto prive di deduzioni sulle esigenze cautelari. Poiché la misura non riguardava reati assistiti dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., non poteva operare alcuna presunzione implicita di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Di conseguenza, anche un eventuale accoglimento sul solo profilo indiziario non avrebbe potuto condurre al ripristino della misura, che costituiva l'unico interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
ex art. 309 del codice di rito
norma sul riesame delle misure cautelari, nel cui ambito il tribunale aveva annullato la misura custodiale
art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
la presunzione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari può operare solo per i reati ivi contemplati; nel caso concreto non era applicabile
art. 611, comma 1, c.p.p.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato solo per rilevare la tardività della memoria dell'indagato, non valutabile
Massime di principio
- Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza del riesame che esclude la gravità indiziaria deve dedurre, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, anche le ragioni poste a fondamento dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
- Quando la misura cautelare non riguarda reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., le esigenze cautelari non possono ritenersi implicitamente sussistenti: devono essere specificamente allegate e sorrette da motivazione.
- Se il ricorso investe soltanto la gravità indiziaria e, anche in caso di accoglimento, non potrebbe comunque ottenere il ripristino della misura, difetta l'interesse ad impugnare.
- Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze cautelari, il vizio di travisamento o l'omesso esame di un mezzo di prova non basta a fondare l'interesse del pubblico ministero se manca la deduzione delle esigenze cautelari.
- In tema di impugnazioni cautelari, la verifica dell'interesse a ricorrere è pregiudiziale e può condurre alla declaratoria di inammissibilità senza esame nel merito delle censure.
- rami
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