Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13146/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo assorbente il difetto di produzione della procura speciale del soggetto che aveva sottoscritto il ricorso in qualità di rappresentante/procuratore della società ricorrente. Ha quindi condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di tutti i controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

Una proprietaria di immobile aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal bene, asseritamente provocati dai lavori di realizzazione del tratto ferroviario ad alta velocità Firenze-Bologna, chiedendo in alternativa anche l'indennità prevista dalla disciplina sull'occupazione/esecuzione di opere pubbliche. In primo grado era stata condannata la concessionaria dell'opera a pagare l'indennizzo e il general contractor a tenerla indenne; in appello era stata confermata la condanna della concessionaria ed era stata esclusa la manleva. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso: il ricorso era stato sottoscritto da un soggetto qualificatosi procuratore della società in forza di procura speciale notarile, ma tale procura non era stata prodotta in giudizio, impedendo la verifica del potere rappresentativo del sottoscrittore.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    la produzione del documento che contiene la procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento dei poteri rappresentativi e processuali al procuratore; in mancanza, il ricorso è inammissibile ed il vizio è rilevabile d'ufficio

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità

  • art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato come base alternativa della domanda di indennità per i danni derivanti dall'esecuzione dell'opera pubblica

  • art. 46 della Legge n. 2349 del 1865

    richiamato dalla parte attrice come ulteriore base alternativa per ottenere l'indennità per i danni causati dai lavori pubblici

  • art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è proposto da una persona giuridica tramite procuratore volontario, il documento contenente la procura deve essere prodotto in giudizio: solo così la Corte può verificare l'effettiva sussistenza del potere rappresentativo e processuale.
  • La mancata produzione della procura speciale del soggetto che sottoscrive il ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, e il vizio è rilevabile d'ufficio dalla Corte.
  • La semplice indicazione degli estremi della procura non è sufficiente a sanare il difetto di produzione dell'atto, perché resta impossibile controllare il conferimento del potere rappresentativo.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il soccombente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.