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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5432 - Corte di Cassazione

REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 19 del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza ex art. 444 c.p.p. a carico di rappresentante della società - Annullamento della sanzione nei confronti dell'ente - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento contestando, tra l'altro, la validità della notificazione, l'indicazione del responsabile del procedimento e la permanenza della sanzione amministrativa tributaria dopo la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti del suo rappresentante per le medesime omissioni IVA. In particolare, ha sostenuto che il patteggiamento del rappresentante avrebbe dovuto comportare l'annullamento della sanzione nei confronti della società e ha contestato la legittimità dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sanata la nullità della notificazione della cartella per raggiungimento dello scopo, poiché la società aveva tempestivamente impugnato l'atto e ne conosceva il contenuto. Ha inoltre escluso i vizi relativi all'indicazione del responsabile del procedimento e ha confermato che la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del rappresentante non elimina la responsabilità amministrativa della società dotata di personalità giuridica. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, tale responsabilità permane, in ragione della responsabilità solidale dell'ente. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 16.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate e in Euro 16.000,00 in favore di Equitalia Nord, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11, comma 1, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato

    La responsabilità amministrativa tributaria dell'ente dotato di personalità giuridica permane anche quando, per il medesimo fatto, il rappresentante abbia definito il procedimento penale mediante patteggiamento. La sanzione penale e quella amministrativa riguardano soggetti diversi e non determinano un'inammissibile duplicazione nei confronti della stessa persona.

  • Art. 11, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    responsabilità solidale e concorrente della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente interessati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata

    La società e il soggetto che ha materialmente commesso la violazione possono rispondere solidalmente della sanzione amministrativa tributaria, con eventuale diritto di regresso nei rapporti interni.

  • Art. 156 c.p.c.

    raggiungimento dello scopo

    La nullità della notificazione è sanata quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, in particolare quando il destinatario lo abbia tempestivamente impugnato dimostrando di averne avuto piena conoscenza.

  • Art. 148 c.p.c.

    Le irregolarità formali nella relata di notifica, come la sua apposizione sul frontespizio anziché in calce, comportano una semplice nullità e non l'inesistenza della notificazione, purché l'atto sia identificabile, completo e conosciuto dal destinatario.

  • Art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Costituiscono la base normativa per la liquidazione automatizzata delle imposte e l'emissione della relativa cartella di pagamento.

  • Art. 7 d.l. n. 269 del 2003

    La modifica del regime soggettivo delle sanzioni tributarie ha inciso soprattutto sulla responsabilità delle persone fisiche collegate all'ente, ma non ha eliminato la responsabilità amministrativa della persona giuridica.

  • Art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti del rappresentante non produce automaticamente effetti estintivi sulla sanzione amministrativa tributaria dovuta dalla società.

Massime di principio

  • Il patteggiamento o altra definizione penale del procedimento a carico del rappresentante di una società non comporta, di per sé, l'annullamento delle sanzioni amministrative tributarie irrogate alla società.
  • Quando la legge prevede una responsabilità solidale o autonoma dell'ente, la posizione della società deve essere valutata separatamente da quella della persona fisica che ha commesso materialmente la violazione.
  • Una notificazione formalmente irregolare, ma non inesistente, può essere sanata se il destinatario ha ricevuto e tempestivamente impugnato l'atto, dimostrando di averne conosciuto il contenuto.
  • La nullità della notifica va distinta dall'inesistenza: solo la totale mancanza o l'assoluta irriconoscibilità dell'attività notificatoria impedisce normalmente la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • La presenza nella cartella degli elementi essenziali, della numerazione delle pagine e dell'indicazione del responsabile del procedimento tende a escludere che irregolarità formali compromettano la validità dell'atto.
  • In caso di successione normativa, l'ente dotato di personalità giuridica può continuare a rispondere delle sanzioni tributarie se la nuova disciplina non ha espressamente eliminato tale responsabilità.

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