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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35242/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto la contabilità della fallita "PROFUMERIA ROSSANA DI GUERRINI ANDREA") e censura per mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare (danno patrimoniale di speciale tenuità). La difesa aveva altresì sostenuto che la contabilità non fosse mai stata istituita e che quindi al più dovesse configurarsi bancarotta semplice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: ha ritenuto fondata e congrua la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza di contabilità, richiamando elementi probatori (dichiarazioni di terzi e l'atto pubblico di cessione che dichiarava l'esistenza della contabilità). Ha invece accolto il secondo motivo in parte: ha annullato la sentenza limitatamente al mancato esame corretto della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., rilevando che i giudici di merito hanno valutato aspetti non pertinenti (es. entità generica del danno e la presunta condotta "sottotraccia") invece di esaminare l'incidenza delle condotte sulla possibilità per la massa creditoria di esperire azioni revocatorie e altre tutele. Per questo motivo la decisione è annullata in relazione alla qualificazione del danno e al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sulla circostanza attenuante e sul consequenziale nuovo calcolo della pena; per il resto il ricorso è rigettato e la condanna confermata.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 3, legge fallimentare

    La circostanza attenuante del "danno patrimoniale di speciale tenuità" va valutata in relazione al danno arrecato alla massa creditoria in termini di incidenza sulla possibilità di esercitare azioni revocatorie e altre azioni a tutela dei creditori; non è sufficiente una valutazione generica dell'entità del pagamento o del danno.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Richiamata la rilevanza della determinazione della durata delle pene accessorie; la Corte d'appello ha rideterminato la durata alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale della disciplina che fissava la durata in misura determinata (Corte Cost. n. 222/2018).

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate come criteri di censura in sede di ricorso per cassazione relative a vizi di motivazione, violazione della legge penale sostanziale e di norme processuali; la Corte ha valutato tali censure distinguendo tra vizio di motivazione macroscopico (non riscontrato sul primo motivo) e omissione di specifico esame (accertata per il secondo motivo).

Massime di principio

  • La circostanza attenuante per danno di speciale tenuità in reati fallimentari va valutata in termini funzionali alla tutela della massa creditoria: occorre esaminare se e quanto la condotta ha inciso sulle possibilità di esperire azioni revocatorie e altri rimedi, non limitarsi a giudizi generici sull'ammontare del pagamento.
  • La menzione, in un atto pubblico (es. atto di cessione), dell'esistenza della contabilità può costituire elemento logico e congruo per ritenere la contabilità istituita; la Corte di legittimità richiede che la motivazione di merito dia conto degli elementi decisivi e risponda alle allegazioni difensive rilevanti, ma non sostituisce il proprio giudizio motivazionale a quello del giudice di merito quando questi ha fornito argomentazioni coerenti.
  • Per censure sulla mancata connessione tra utenze telefoniche/intercettazioni e imputato, i giudici di merito devono espressamente affrontare e motivare questo profilo: l'omissione di tale esame, se centrale nel compendio probatorio su cui si fonda la condanna, legittima l'annullamento con rinvio.
  • Un annullamento parziale della cassazione (esclusivamente sulla qualificazione di attenuanti o sul trattamento sanzionatorio) comporta il rinvio ad altra sezione del giudice d'appello per rideterminare la pena alla luce della valutazione richiesta; la conferma degli altri capi di imputazione resta ferma salvo ulteriori questioni.

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