Cassazione Civile, Ordinanza n. 20636/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committenti)
La controversia
La controversia nasce dalla ristrutturazione di due fabbricati rurali e dalle opere di consolidamento dei muri di contenimento del terrapieno retrostante. I committenti avevano affidato a due professionisti la progettazione e direzione dei lavori e a un'impresa l'esecuzione dei lavori. A seguito della scoperta di gravi difetti dell'opera, in un primo giudizio avevano ottenuto la risoluzione del contratto di appalto e la condanna al risarcimento dei danni da demolizione del fabbricato; la domanda relativa ai danni da errata progettazione e costruzione dei muri di contenimento era invece stata dichiarata inammissibile. Nel successivo giudizio i committenti hanno chiesto nuovamente, nei confronti di costruttori e professionisti, il risarcimento dei danni derivanti dagli errori di progettazione, direzione lavori e costruzione dei muri, oltre alla condanna all'esecuzione di ulteriori opere e alla demolizione dei muri di sostegno. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo che il precedente giudizio avesse già integralmente liquidato anche tali pregiudizi, con conseguente rischio di duplicazione risarcitoria. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, principalmente, la violazione delle regole sul giudicato sostanziale e formale, sostenendo che la statuizione di inammissibilità della precedente domanda non produceva preclusione sostanziale e che il quantum liquidato nel primo giudizio riguardava solo i costi di demolizione del fabbricato, non anche i danni da errori nelle opere di contenimento; hanno inoltre dedotto omessa pronuncia sulla domanda ex art. 614-bis c.p.c. e vizi sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo che la domanda risarcitoria relativa agli errori di progettazione e costruzione dei muri di contenimento, essendo stata dichiarata inammissibile nel precedente giudizio, non fosse coperta da giudicato sostanziale e potesse essere riproposta in un nuovo processo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, affinché esamini nel merito la distinta domanda risarcitoria proposta nel nuovo giudizio. Sono stati dichiarati inammissibili il quinto motivo e assorbiti il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1223 c.c.
richiamato come parametro per la delimitazione del danno risarcibile e per distinguere le diverse voci di pregiudizio
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale si forma solo sulla decisione di merito e non sulla pronuncia di inammissibilità
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione alla formazione del giudicato formale e ai suoi limiti
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte lo applica anche nel senso del divieto di estendere oltre il dovuto il thema deciso
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate
art. 116 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate
art. 132 c.p.c.
richiamato per il vizio motivazionale e la necessità di motivazione sufficiente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato per il requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 614-bis c.p.c.
richiamato per la domanda di condanna alla somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva di un ordine di fare
artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c.
richiamati con riferimento alla regolazione delle spese di lite
art. 21 D.M. 08.03.2018 n. 37
richiamato per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese
art. 385 c.p.c.
il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- La pronuncia di inammissibilità è una decisione di mero rito e produce solo giudicato formale, limitato al processo in cui è resa: non impedisce la riproposizione della medesima domanda in un diverso giudizio, salvo ipotesi peculiari di consumazione del potere processuale o di giudicato per implicazione discendente.
- Quando una domanda è stata dichiarata inammissibile nel precedente processo, il giudice del nuovo giudizio non può ritenere precluso l'esame nel merito sulla base di una lettura estensiva del precedente dictum, né può attribuire al precedente accertamento un oggetto più ampio di quello effettivamente deciso.
- Il giudicato sostanziale si forma solo sulla statuizione di merito relativa a una domanda effettivamente decisa; se in precedenza è stata liquidata una determinata voce di danno, tale liquidazione non può essere automaticamente estesa a pregiudizi diversi e autonomi non oggetto della decisione.
- Il giudice che investe nuovamente una domanda riproponibile ha il dovere di pronunciarsi sul merito della pretesa, ove non sussistano ulteriori ragioni di rito ostative, senza sostituire al proprio accertamento una indebita interpretazione del giudicato formatosi in altro processo.
- La censura di omessa pronuncia deve essere specifica e indicare con precisione il provvedimento o l'ordine di condanna cui si riferisce; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La cassazione con rinvio comporta che il giudice del rinvio riesamini la domanda non decisa nel merito e provveda nuovamente anche sulle spese dei gradi precedenti e di legittimità, nei limiti della cassazione disposta.
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