Sentenza n. 1909/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del dm del 26/06/2020, notificato in data 30/10/2020, con il quale il Ministro dell'Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza fondato, secondo l'informativa della Questura, sulla segnalazione della moglie per reati inerenti alla prostituzione. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il preavviso di rigetto non fosse stato comunicato nelle forme tradizionali, ma mediante un sistema informatico di difficile utilizzazione, e che una comunicazione regolare gli avrebbe consentito di produrre il decreto di archiviazione relativo alla moglie. Ha inoltre lamentato l'eccessiva durata del procedimento, poiché il diniego era stato adottato oltre il termine di 730 giorni. In sede cautelare e nelle memorie di merito sono emersi anche profili relativi all'insufficienza dei redditi minimi richiesti, ma tale autonoma ragione del diniego non era stata tempestivamente censurata nel ricorso introduttivo ed è stata contestata soltanto nelle memorie.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla durata del procedimento, ha affermato che il termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992 ha natura ordinatoria: il suo superamento non determina l'annullamento del diniego, potendo il silenzio essere impugnato soltanto per ottenere l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere. Quanto al preavviso di rigetto, il Collegio ha ritenuto legittimo l'utilizzo degli strumenti informatici previsto dall'art. 33, comma 2-bis, l. 98/2013, rilevando inoltre che il ricorrente aveva effettuato l'accesso alla piattaforma e visualizzato la comunicazione. Il Collegio ha poi rilevato che il diniego era fondato su una pluralità di autonome ragioni, tra cui l'assenza di prova dei redditi minimi. Poiché tale motivazione non era stata tempestivamente impugnata, essa si era cristallizzata ed era divenuta inoppugnabile; il ricorrente non avrebbe quindi ottenuto alcuna utilità concreta dall'eventuale annullamento della diversa motivazione concernente la posizione della coniuge. Il ricorso è stato definitivamente rigettato, con compensazione delle spese per la minima attività difensiva svolta dall'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana richiesta dal ricorrente; il diniego può fondarsi su valutazioni relative ai requisiti e alla posizione complessiva del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alle modalità di comunicazione del preavviso di rigetto; la censura è stata respinta, essendo stata utilizzata la procedura informatica prevista dalla normativa speciale e risultando l'avvenuta visualizzazione della comunicazione.
art. 3 d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Il termine di 730 giorni per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza è stato qualificato come ordinatorio; il suo superamento non comporta l'annullamento del diniego.
art. 33, comma 2-bis, l. 9 agosto 2013, n. 98
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.
Legittima l'acquisizione e la trasmissione informatica di dati e documenti nei procedimenti di cittadinanza; nel caso concreto, il preavviso inserito nella piattaforma è stato ritenuto validamente comunicato anche perché il richiedente lo aveva visualizzato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana non comporta, di per sé, l'illegittimità e l'annullamento del diniego, quando il termine abbia natura ordinatoria; l'interessato può agire contro il silenzio per ottenere la conclusione del procedimento.
- Nei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana, il preavviso di rigetto può essere comunicato mediante gli strumenti informatici previsti dalla normativa speciale; la contestazione della modalità digitale non è fondata quando risulti che il richiedente abbia avuto accesso alla piattaforma e abbia visualizzato la comunicazione.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più motivazioni autonome, l'omessa tempestiva impugnazione di una di esse ne determina la stabilizzazione processuale e rende inutilmente censurabili le altre motivazioni, poiché l'eventuale annullamento parziale non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità concreta.
- Le contestazioni proposte per la prima volta nelle memorie difensive non possono sostituire i motivi di ricorso e non impediscono la cristallizzazione della motivazione autonoma non tempestivamente impugnata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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