Sentenza n. 2588/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. U.0087699.05-09-2024 reso dal Dirigente del settore IV – Suap della Città di Caserta, recante “Diniego rilascio autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile cellulare a servizio di Wind Tre S.p.A. alla via Dei Giardini in Caserta – al NCT foglio 18, p.lla 377 in Caserta. Ditta Richiedente Cellnex Italia S.p.A.”; - del parere negativo reso con nota prot. 18462 del 5 settembre 2024 dalla Soprintendenza di Caserta, richiamato per relationem in seno al detto provvedimento di diniego e non conosciuto; - della nota prot. 86462 del 3 settembre 2024 resa dal Suap del Comune di Caserta e del parere negativo, prot. n. 86403 del 3 settembre 2024, emesso dal RUP al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche del comune di Caserta, entrambe richiamate per relationem e non conosciute; - nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cellnex Italia S.p.a., il 25/02/2025 e depositati in giudizio il 4/3/2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento prot. n. U.0087699.05-09-2024 reso dal Dirigente del settore IV – Suap della Città di Caserta, recante “Diniego rilascio autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile cellulare a servizio di Wind Tre S.p.A. alla via Dei Giardini in Caserta – al NCT foglio 18, p.lla 377 in Caserta. Ditta Richiedente Cellnex Italia S.p.A.”; - del parere negativo reso con nota prot. 18462 del 5 settembre 2024 dalla Soprintendenza di Caserta (richiamato per relationem in seno al provvedimento prot. n. U.0087699.05-09-2024 reso dal Dirigente del settore IV – Suap della Città di Caserta) e depositato nel fascicolo telematico del giudizio indicato in epigrafe dal Dirigente Suap del Comune di Caserta il 27.12.2024; - della nota prot. 86462 del 3 settembre 2024 resa dal Suap del Comune di Caserta e del parere negativo, prot. n. 86403 del 3 settembre 2024, emesso dal RUP al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche del comune di Caserta (entrambe richiamate per relationem in seno al provvedimento prot. n. U.0087699.05-09-2024 reso dal Dirigente del settore IV – Suap della Città di Caserta) e depositate nel fascicolo telematico del giudizio indicato in epigrafe dal Dirigente Suap del Comune di Caserta il 27.12.2024; - del parere prot. n. 115991 del 6 ottobre 2023 reso dalla Commissione Locale per il paesaggio del Comune di Caserta, richiamato per relationem in seno ai predetti atti e depositato nel fascicolo telematico del giudizio indicato in epigrafe dal Dirigente Suap del Comune di Caserta il 27.12.2024; - della relazione istruttoria prot. n. 061022.61022.REGISTRO UFFICIALE.Int.0119619.11-12-2024, resa dal Dirigente SUAP del Comune di Caserta depositata nel fascicolo telematico dal Dirigente SUAP del Comune di Caserta il 27.12.2024; - nonché degli atti presupposti, consequenziali e/o connessi anche se non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’autorizzazione unica per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile, unitamente agli atti presupposti e ai pareri paesaggistici negativi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale e gli atti presupposti deducendo la violazione degli artt. 43, 44 e seguenti del d.lgs. n. 259/2003, del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990. Ha lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza e arbitrarietà, violazione dei principi di buon andamento, correttezza, trasparenza e leale collaborazione, violazione del legittimo affidamento e delle garanzie partecipative. In particolare, ha contestato che il parere della Soprintendenza si fosse limitato ad affermare il notevole impatto paesaggistico dell’opera senza individuare i valori tutelati concretamente incisi né confrontare le caratteristiche della stazione radio base con il contesto circostante. Ha inoltre sostenuto che i titoli edilizi e paesaggistici dell’edificio preesistente fossero nella disponibilità delle amministrazioni e che gli enti avrebbero dovuto richiedere eventuali integrazioni documentali. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha dedotto di non avere ricevuto né la comunicazione di avvio né la comunicazione dei motivi ostativi, con conseguente impossibilità di presentare osservazioni. Il giudizio è stato integrato da motivi aggiunti dopo il deposito degli atti presupposti, inizialmente non conosciuti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti indicati in motivazione, ritenendo assorbente la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e al difetto di contraddittorio procedimentale. Il procedimento si era svolto mediante conferenza di servizi decisoria; in tale contesto, la determinazione negativa della conferenza produce per legge gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi. Tuttavia, il provvedimento impugnato non richiamava né l’art. 14-bis né l’art. 10-bis, era formulato come decisione definitiva e non assegnava il termine di dieci giorni per presentare osservazioni. La parte, senza propria colpa, era stata quindi indotta a ritenere preclusa la partecipazione; inoltre, la successione degli atti in meno di tre giorni non aveva consentito un contraddittorio effettivo. Il TAR ha invece respinto la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’autorizzazione unica ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 è un procedimento ad istanza di parte e l’art. 44, comma 7, esclude tale obbligo anche in caso di conferenza di servizi. Il Collegio non ha esaminato nel merito le contestazioni sull’effettiva legittimità urbanistica e paesaggistica dell’edificio e sull’incompatibilità paesaggistica della stazione radio base, ritenendo sufficiente l’accertamento del vizio partecipativo. È stato annullato il solo provvedimento conclusivo di diniego, con salvezza della riedizione del procedimento nel rispetto delle garanzie partecipative. Gli atti presupposti non sono stati autonomamente annullati. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003
L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione
L’autorizzazione all’installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica costituisce titolo unico e comprende la valutazione di compatibilità urbanistica ed edilizia delle opere; nel caso concreto la questione sostanziale è rimasta assorbita.
art. 44, comma 7, d.lgs. n. 259/2003
Poiché il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica è ad istanza di parte, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, neppure quando sia convocata una conferenza di servizi.
art. 14-bis, comma 5, l. n. 241/1990
Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 bis.
La determinazione negativa della conferenza di servizi decisoria produce ope legis gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi; devono tuttavia essere rispettate le garanzie partecipative, comprese la possibilità di presentare osservazioni e la considerazione del loro eventuale mancato accoglimento.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La mancata attivazione effettiva del contraddittorio sui motivi ostativi determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo quando, come nel caso concreto, l’atto non richiama la disciplina applicabile, si presenta come definitivo e non assegna il termine per le osservazioni.
art. 7 l. n. 241/1990
La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio è infondata nel procedimento ad istanza di parte disciplinato dall’art. 44, comma 7, d.lgs. n. 259/2003.
Massime di principio
- Nel procedimento ad istanza di parte per il rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, anche quando l’amministrazione procedente convochi una conferenza di servizi.
- Quando una conferenza di servizi decisoria si conclude negativamente ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, l. n. 241/1990, la determinazione conclusiva produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis e deve consentire al richiedente di presentare osservazioni nel termine previsto.
- L’effetto sostitutivo della comunicazione dei motivi ostativi non esonera l’amministrazione dal rendere riconoscibile, nel provvedimento, l’attivazione della fase partecipativa e dall’assegnare il termine per le osservazioni; in mancanza, il diniego conclusivo è illegittimo per violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.
- La rapida successione degli atti conclusivi e l’assenza di qualsiasi richiamo alla disciplina della partecipazione possono impedire un contraddittorio effettivo e rendere illegittimo il diniego, anche quando il procedimento si sia svolto mediante conferenza di servizi.
- In presenza di un diniego plurimotivato, l’accertamento di un vizio partecipativo assorbente consente di annullare il solo provvedimento conclusivo e di rimettere l’amministrazione alla riedizione del procedimento, senza necessità di decidere nel merito le ulteriori ragioni ostative.
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