Ordinanza n. 508/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento 11 agosto 2023, prot. 9810 del Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Landriano (doc. 1), nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso, quand'anche non ancora conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Landriano dell’11 agosto 2023, prot. 9810
Esito
La controversia
Due privati hanno impugnato per l’annullamento il provvedimento dell’ufficio tecnico comunale dell’11 agosto 2023, nonché gli atti presupposti, preparatori, antecedenti, conseguenti o comunque connessi. Dal testo dell’ordinanza non emergono né il contenuto sostanziale del provvedimento impugnato né i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito, nonché l’aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, l’indicazione di eventuali atti o fatti sopravvenuti e, se necessario, la richiesta di attività istruttoria. Ha inoltre disposto che il Comune fornisca chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositi, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto specifici incombenti istruttori. I ricorrenti devono, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, precisare motivatamente se persista l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla controversia e comunicare eventuali sopravvenienze e necessità istruttorie. Il Comune deve, nello stesso termine, fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove non abbia già provveduto. Il giudice ha espressamente avvertito che l’inerzia dei ricorrenti sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata quale manifestazione implicita, ma inequivoca, di disinteresse alla decisione e comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile valutazione dell’inerzia processuale della parte ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate all’ordinanza istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi inequivocabilmente l’attuale disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate all’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione, l’inerzia protratta oltre il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze del processo, come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla controversia.
- L’omessa dichiarazione della permanenza dell’interesse, in presenza di uno specifico avvertimento giudiziale, può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In sede istruttoria il giudice amministrativo può richiedere all’amministrazione chiarimenti documentati e il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione di corredo, aggiornati alla situazione esistente al momento dell’ordinanza.
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