Cassazione Civile, Ordinanza n. 02772/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per gli anni d’imposta 2003-2007 l’Amministrazione finanziaria aveva emesso cinque avvisi di accertamento nei confronti di una cooperativa, recuperando maggiori Irpeg, Irap e Iva sulla base di una ricostruzione induttiva dei ricavi: il raffronto tra i beni scaricati dal magazzino e gli importi annotati nel registro dei corrispettivi aveva fatto emergere, secondo l’Ufficio, una parte di vendite incassate "in nero" tramite un sistema informatico che scaricava i beni ed emetteva scontrino fiscale senza la corrispondente annotazione contabile. La CTP aveva respinto i ricorsi; la CTR aveva invece accolto solo in parte gli appelli riuniti, rideterminando i maggiori corrispettivi e l’Iva e riducendo le sanzioni. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle regole processuali e di quelle sulla prova per avere la CTR fondato la decisione sulle risultanze di processi penali e sulle dichiarazioni testimoniali assunte in quella sede, non utilizzabili nel processo tributario; 2) violazione delle norme sull’onere della prova e omesso esame di fatti decisivi, per avere la CTR svalutato gli elementi presuntivi dell’accertamento e trascurato che l’Ufficio aveva fornito presunzioni gravi, precise e concordanti; 3) analoga violazione dell’art. 2697 c.c. per la questione della pretesa duplicazione dell’Iva, senza adeguata prova contraria della contribuente; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR aveva deciso anche su una ripresa fondata su movimentazioni bancarie non specificamente censurate nei gradi di merito. La contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale deducendo: a) che le sanzioni avrebbero dovuto essere applicate nella misura minima per assenza di intento fraudolento; b) che non sarebbe applicabile il raddoppio dei termini di accertamento per alcune annualità.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il ricorso principale dell’Agenzia, ha rigettato il ricorso incidentale della contribuente, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla CTR della Liguria in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell’Ufficio perché la CTR aveva fatto uso di prove testimoniali emerse in sede penale in violazione del divieto processuale tributario, non aveva correttamente valutato l’apparato presuntivo posto a base degli avvisi di accertamento né l’eventuale prova contraria, aveva errato sulla dedotta duplicazione dell’Iva senza adeguato supporto probatorio e aveva pronunciato ultra petita sulla ripresa relativa ai movimenti bancari. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso che l’assenza di intento fraudolento imponga automaticamente la sanzione minima e ha confermato il principio del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di seri indizi di reato, anche per annualità anteriori alla novella nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel dedurre l’erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 654 c.p.p.
richiamato dalla ricorrente nel contestare l’utilizzo delle risultanze del processo penale nel giudizio tributario
art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992
"non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale"
nel processo tributario vieta la prova testimoniale e impedisce che dichiarazioni testimoniali raccolte altrove assumano valore probatorio assorbente senza ulteriori riscontri
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge invocata per varie censure
art. 360 n. 5 c.p.c.
norma invocata per omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
consente l’accertamento induttivo fondato anche su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972
per l’IVA consente di desumere false indicazioni anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova: una volta che l’Ufficio abbia fornito elementi presuntivi idonei, spetta al contribuente provare il contrario
artt. 2727 ss. c.c.
richiamati come base della disciplina delle presunzioni e della prova contraria
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vieta al giudice di decidere su questioni non devolute
art. 1 D.Lgs. n. 471 del 1997
richiamato nel ricorso incidentale sulle sanzioni tributarie
art. 5 D.Lgs. n. 471 del 1997
richiamato nel ricorso incidentale sulle sanzioni tributarie
art. 7 D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato nel ricorso incidentale per il criterio di quantificazione delle sanzioni
art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di raddoppio dei termini di accertamento
art. 57 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in tema di raddoppio dei termini di accertamento
art. 11 disp. prel. c.c.
richiamato per escludere una vera retroattività del raddoppio dei termini nei limiti indicati dalla giurisprudenza
art. 3, comma 1, L. n. 212 del 2000
richiamato dalla contribuente nel contestare l’applicazione del raddoppio dei termini
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori dettagli
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di prova testimoniale impedisce di fondare la decisione, in modo assorbente, sulle dichiarazioni testimoniali acquisite in un separato giudizio penale; tali elementi, se utilizzati, possono valere al più come indizi da corroborare con ulteriori riscontri.
- In tema di accertamento tributario, l’Amministrazione può sorreggere la pretesa con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve prima valutarle analiticamente e complessivamente e solo poi esaminare la prova contraria del contribuente.
- Quando l’Ufficio dimostra, anche per presunzioni, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle stesse ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione IVA; la sola regolarità formale delle fatture o dei pagamenti non basta.
- Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni devolute dalle parti: la decisione su una ripresa fiscale non specificamente contestata integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- L’assenza di intento fraudolento non comporta automaticamente l’applicazione delle sanzioni tributarie nella misura minima, poiché la quantificazione resta affidata ai criteri previsti dalla disciplina sanzionatoria.
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di seri indizi di reato che rendano obbligatoria la denuncia penale, secondo l’interpretazione giurisprudenziale richiamata, anche con riguardo ad annualità anteriori alla novella nei limiti indicati dalla disciplina applicabile ratione temporis.
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