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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13657/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova (riesame) che aveva respinto l'istanza di riesame contro l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per fatti di spaccio. Il ricorrente deduceva: carenza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.1 lett. c) ed e) c.p.p., collegata ad art. 292 c.2 lett. c) e c.3-bis c.p.p.), mancata valutazione autonoma degli elementi difensivi e del decorso temporale (fatti del 2022), violazione del principio di extrema ratio e dell'art. 275 c.p.p., e assenza di pericolo di fuga (contestando l'uso della condizione di straniero come presunzione di fuga e rilevando che l'indagato non si era allontanato da Genova e non aveva precedenti di elusione). Inoltre si eccepiva la nullità dell'ordinanza custodiale per mancato interrogatorio preventivo e la non attualità del pericolo di fuga.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il GIP avessero adeguatamente motivato sulla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, fondandosi su immagini video che riprendevano il Diouf mentre cedeva stupefacenti, su ammissioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, sulla reiterazione e serialità delle condotte, sulla professionalità nello spaccio, sulla quantità/qualità della droga e sulla violazione di un precedente provvedimento cautelare. La Corte ha precisato i limiti del controllo di legittimità (non è un sindacato di merito sui fatti o diversa valutazione delle prove, ma verifica di eventuali vizi di legge o manifesta illogicità) e ha ritenuto compatibile con il ragionevole apprezzamento del giudice di merito la motivazione che ha considerato l'assenza di radicamento, la mancanza di dimora fissa e l'inserimento in ambienti dediti allo spaccio come indicatori del rischio di irreperibilità. A seguito del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Previsione procedurale sulla trattazione cartolare del ricorso; la Corte segnala che il ricorso è stato trattato in forma cartolare conformemente a tale disposizione

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Limiti e ragioni di sindacato in Cassazione: impugnazioni per vizio di motivazione e ragioni che consentono alla Corte di verificare la correttezza formale della motivazione e la manifesta illogicità, senza rinnovare il giudizio di merito sulle prove

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione autonoma sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi; la Corte rileva che l'obbligo è rispettato anche con richiamo ad altri atti se il giudice effettua un vaglio concreto per ciascuna posizione

  • art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Rilevazione di specifiche modalità di motivazione richieste per le ordinanze cautelari; la Corte valuta che la motivazione del riesame sia stata esaustiva in relazione al pericolo di fuga

  • art. 275, cod. proc. pen.

    Principio di extrema ratio della custodia cautelare; la Corte ritiene che il giudice abbia valutato adeguatamente l'adeguatezza della misura alla luce delle esigenze cautelari

  • art. 273 e art. 274, cod. proc. pen.

    Articoli relativi ai gravi indizi di colpevolezza (art.273) e alle esigenze cautelari (art.274); la sentenza conferma che tali requisiti sono stati valutati e motivati dal giudice di merito in modo compatibile con il sindacato di legittimità

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese del processo in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese

  • legge n. 47 del 16 aprile 2015 (modifica art. 292 c.1 lett. c))

    Rilevanza della riforma che ha rafforzato l'obbligo di motivazione autonoma delle misure cautelari; la Corte la richiama per sostenere che il rispetto di tale obbligo può avvenire anche tramite richiamo ad altri atti se il giudice svolge un effettivo vaglio

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il controllo sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: non si riforma la valutazione probatoria del merito salvo vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione
  • L'obbligo di motivazione autonoma previsto dall'art. 292 c.p.p. è soddisfatto anche quando il giudice richiama altri atti del procedimento, purché svolga per ciascuna posizione un effettivo esame degli elementi decisivi e spieghi la loro rilevanza
  • Il decorso del tempo tra i fatti e l'adozione della misura non esclude di per sé la sussistenza delle esigenze cautelari se emergono elementi che mostrano reiterazione, inserimento stabile in circuiti criminosi o violazione di precedenti misure
  • La condizione di straniero o la mancanza di radicamento sul territorio costituiscono elementi utili a valutare il rischio di irreperibilità, ma devono essere considerati insieme ad altri fattori concreti (assenza di dimora fissa, inserimento in ambienti delinquenziali, precedenti violazioni)
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare, la difesa deve indicare vizi di diritto specifici o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, non limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti

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