Sentenza n. 13145/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del disciplinare di gara, pubblicato in data 10/11 marzo 2026, relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del CNI sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso”, CIG BAC67B2F32, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CNI con delibera n. 2 del 4 marzo 2026, nella parte in cui, all’art. 7.4, lett. a) e lett. b), prevede requisiti di capacità tecnica e professionale che si ritengono illegittimi, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, il bando, gli atti indittivi, i chiarimenti di gara, gli atti di prosecuzione della procedura, i verbali, l’eventuale graduatoria, l’eventuale proposta di aggiudicazione e l’eventuale aggiudicazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 22/04/2026: delle risposte ai chiarimenti pubblicate in data 9 aprile 2026 nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del CNI, CIG BAC67B2F32, nonché, ove occorra, degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi gli atti di prosecuzione della procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplinare di gara e successive risposte ai chiarimenti relativi alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il disciplinare di gara, nella parte in cui prevedeva requisiti di capacità tecnica e professionale ritenuti illegittimi, nonché gli atti connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato le risposte ai chiarimenti pubblicate dalla stazione appaltante. Nel corso del giudizio, dopo la valutazione delle offerte, la ricorrente è stata collocata al quarto posto nella graduatoria definitiva, in posizione non utile ai fini dell'aggiudicazione. Ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'eventuale annullamento degli atti impugnati non avrebbe potuto comunque comportare l'aggiudicazione in suo favore. La stazione appaltante ha chiesto la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La definitiva collocazione della ricorrente al quarto posto ha eliminato l'interesse concreto e attuale alla decisione di merito, poiché l'eventuale annullamento degli atti di gara non avrebbe potuto condurre all'aggiudicazione in suo favore. Il Collegio non ha esaminato i vizi dedotti contro il disciplinare e le risposte ai chiarimenti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della peculiarità delle questioni esaminate, nonostante la resistente avesse invocato la soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, l'interesse è venuto meno perché la ricorrente è risultata definitivamente quarta in graduatoria e l'eventuale annullamento degli atti impugnati non avrebbe potuto procurarle l'aggiudicazione.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo a una procedura di gara, la definitiva collocazione del ricorrente in una posizione non utile all'aggiudicazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso quando l'eventuale annullamento degli atti impugnati non sia idoneo a procurargli alcuna utilità concreta e attuale.
- Quando il ricorrente dichiara, alla luce degli sviluppi della gara, di non avere più interesse alla decisione e tale perdita di interesse risulta obiettivamente verificata, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare anche un ricorso integrato da motivi aggiunti, determinando l'improcedibilità dell'intero giudizio, comprensivo delle impugnazioni successive connesse alla procedura di gara.
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