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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-61/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 novembre 2024. — „Еkоstroy“ EOOD contro Agentsia „Patna infrastruktura“. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Haskovo. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasporti su strada – Disposizioni tributarie – Direttiva 1999/62/CE – Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture – Sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione di tale direttiva – Articolo 9 bis – Requisito di proporzionalità – Normativa nazionale che sanziona tutti gli illeciti con un’ammenda di importo forfettario. — Causa C-61/23

Giurisprudenza europea62023CJ0061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE nel senso che le sanzioni per il mancato pagamento dei pedaggi devono essere proporzionate, oltre che effettive e dissuasive. Un sistema che preveda importi fissi e non modulabili, applicati indiscriminatamente a tutte le violazioni, viola tale requisito anche se è possibile evitare la sanzione pagando un onere compensativo fisso. La decisione è rilevante per i sistemi nazionali di pedaggio e per la verifica giudiziale della proporzionalità delle sanzioni amministrative.

Articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE: compatibilità con il diritto UE di un sistema sanzionatorio forfettario, non graduabile e sostituibile con onere compensativo, per il mancato pagamento del pedaggio stradale

La questione giuridica

Se l’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE debba essere interpretato nel senso che il requisito di proporzionalità osta a una normativa nazionale che, per le violazioni dell’obbligo di previo pagamento del pedaggio stradale, prevede ammende o sanzioni pecuniarie di importo forfettario, uguale per tutte le violazioni e non modulabile in funzione della natura e della gravità dell’illecito, anche quando sia prevista la possibilità di evitare la responsabilità amministrativa mediante il pagamento di un onere compensativo forfettario.

Principio di diritto

L’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE osta a un regime sanzionatorio nazionale che punisca tutte le violazioni dell’obbligo di pagamento preventivo del pedaggio stradale con una sanzione o ammenda forfettaria, non graduabile in base alla natura e alla gravità concreta dell’illecito, senza possibilità per il giudice di individualizzare la pena; tale incompatibilità non viene meno per il solo fatto che l’ordinamento preveda la facoltà di estinguere la responsabilità pagando un onere compensativo anch’esso forfettario.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 1999/62/CE
  • Direttiva 2011/76/UE
  • Direttiva 2004/52/CE
  • Articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE
  • Articoli da 7 a 7 duodecies della direttiva 1999/62/CE

Articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE e sanzioni forfettarie per il mancato pagamento del pedaggio

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad – Haskovo in una controversia tra una società di trasporti bulgara e l’agenzia nazionale delle infrastrutture stradali, relativa a una sanzione per circolazione su autostrada soggetta a pedaggio senza corretto pagamento. La Corte è chiamata a precisare se il requisito di proporzionalità sancito dall’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE consenta un sistema sanzionatorio interno basato su importi fissi e non individualizzabili.

Fatti e procedimento principale

Il 18 gennaio 2022 un veicolo pesante della Ekostroy, appartenente alla categoria EURO III, è stato controllato sulla rete stradale soggetta a pedaggio in Bulgaria. L’autorità ha rilevato che la società aveva dichiarato un veicolo con caratteristiche tecniche diverse, con conseguente contestazione dell’illecito ai sensi della normativa nazionale di recepimento. L’API ha inflitto una sanzione pecuniaria di BGN 2500 e ha richiesto anche un onere stradale di BGN 167, indicando tuttavia che la responsabilità poteva essere estinta mediante pagamento di un onere compensativo di BGN 750.

La Ekostroy ha impugnato l’atto sanzionatorio. Il giudice del rinvio osserva che la normativa bulgara non gli consente di modulare la sanzione in base alla natura e alla gravità concreta della violazione, né di applicare circostanze attenuanti o qualificare il fatto come caso di lieve entità.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE, in particolare:

  • il considerando 1, che collega l’armonizzazione dei sistemi di prelievo all’eliminazione delle distorsioni concorrenziali;
  • l’articolo 1 e l’articolo 2, che definiscono il campo di applicazione e le nozioni di pedaggio e autoveicolo;
  • gli articoli da 7 a 7 duodecies, relativi ai principi del sistema di pedaggio;
  • l’articolo 9 bis, che impone controlli adeguati e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Sul piano nazionale vengono richiamate le disposizioni bulgare sul sistema dei pedaggi e sulle sanzioni amministrative, in particolare lo ZP e lo ZDP, che prevedono ammende e sanzioni pecuniarie di importo fisso, nonché un onere compensativo forfettario. Il giudice del rinvio segnala inoltre il divieto, contenuto nello ZDP, di applicare le regole generali dello ZANN in materia di lieve entità e attenuazione della sanzione.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che l’articolo 9 bis richiede agli Stati membri di adottare misure attuative, ma lascia loro un ampio margine di discrezionalità, in assenza di criteri specifici della direttiva per la determinazione delle sanzioni. Tuttavia, tale discrezionalità deve esercitarsi nel rispetto del principio generale di proporzionalità.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ricorda che una sanzione deve essere idonea e necessaria al conseguimento dello scopo perseguito, e che la sua severità deve essere adeguata alla gravità dell’infrazione. Inoltre, la proporzionalità impone che il giudice possa tenere conto delle circostanze concrete del caso, e non soltanto della categoria astratta del veicolo o del tipo di violazione.

Nel caso di specie, il regime bulgaro prevede importi forfettari per tutte le violazioni considerate, senza graduazione in base alla distanza effettivamente percorsa senza pagamento, alla sussistenza di un pagamento parziale, né alla presenza di dolo o colpa. La sola differenziazione riguarda la categoria del veicolo in base al numero di assi, ma ciò non è sufficiente perché non è legata alla gravità concreta del comportamento.

La Corte osserva inoltre che la finalità della direttiva 1999/62 è quella di assicurare un contributo proporzionato all’uso dell’infrastruttura, nel quadro di un sistema equo e non distorsivo. Un meccanismo sanzionatorio incapace di distinguere tra violazioni diverse finisce per contraddire tale logica. La possibilità di estinguere la responsabilità pagando un onere compensativo forfettario non modifica la conclusione, poiché anche tale importo non risulta graduabile in funzione della gravità dell’illecito.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE osta a un regime sanzionatorio che imponga un’ammenda o una sanzione pecuniaria forfettaria per tutte le violazioni dell’obbligo di previo pagamento del pedaggio, senza distinzione per natura e gravità dell’illecito, anche se il sistema prevede la possibilità di evitare la responsabilità mediante pagamento di un onere compensativo forfettario.

Principio affermato

Le sanzioni nazionali per violazioni della disciplina sui pedaggi stradali devono poter essere individualizzate e commisurate alla gravità concreta della violazione; un sistema rigido, automatico e forfettario è incompatibile con il requisito di proporzionalità imposto dal diritto dell’Unione.

Rilievo pratico

Per gli operatori del settore trasporti, la pronuncia segnala che i sistemi nazionali di telepedaggio e sanzionamento non possono prevedere solo importi standardizzati e automatici. Per avvocati e consulenti fiscali/aziendali, la decisione è utile per contestare sanzioni non calibrate e per valorizzare in giudizio l’assenza di meccanismi di graduazione, specialmente quando la normativa interna vieta al giudice di ridurre la sanzione in funzione delle circostanze del caso.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradapedaggi e diritti d’utenzasanzioni amministrativeproporzionalitàravvicinamento delle legislazioni

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