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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-336/23

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 novembre 2024. — HP - Hrvatska pošta d.d. contro Povjerenik za informiranje. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki upravni sud. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – Direttiva (UE) 2019/1024 – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 2 – Nozione di “riutilizzo” di documenti – Diritto di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico. — Causa C-336/23

Giurisprudenza europea62023CJ0336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita da un rinvio del giudice amministrativo d’appello croato, chiarisce la portata della direttiva 2019/1024 in materia di open data. Stabilisce che la direttiva riguarda il riutilizzo di documenti del settore pubblico e non il diritto di accesso iniziale ai documenti. Pertanto, una domanda volta ad ottenere documenti già in possesso di un ente pubblico non può essere esaminata alla luce di tale direttiva.

La direttiva (UE) 2019/1024 non si applica alle richieste di accesso ai documenti: disciplina solo il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, non il diritto di accesso.

La questione giuridica

Se la direttiva (UE) 2019/1024, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 2, debba essere interpretata nel senso che una richiesta di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico rientra nel suo ambito di applicazione, e quindi se le nozioni di "riutilizzo" e di soggetti obbligati si estendano anche al primo accesso ai documenti.

Principio di diritto

La direttiva (UE) 2019/1024 disciplina esclusivamente il riutilizzo di documenti già accessibili in possesso di enti pubblici e di talune imprese pubbliche; essa non istituisce un diritto di accesso ai documenti né regola le condizioni di accesso. Di conseguenza, una richiesta di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico non rientra nel suo ambito di applicazione, restando l’accesso disciplinato dai regimi nazionali o dell’Unione esistenti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2019/1024
  • Articolo 1 della direttiva (UE) 2019/1024
  • Articolo 2 della direttiva (UE) 2019/1024
  • Articolo 5 TUE
  • Direttiva 2014/25/UE

La direttiva 2019/1024 e il diritto di accesso ai documenti in possesso di un ente pubblico

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello, Croazia) in una controversia tra HP – Hrvatska pošta d.d. e il Povjerenik za informiranje, con intervento di STAS d.o.o. Il nodo della causa riguarda se la direttiva (UE) 2019/1024 sull’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico si applichi anche a una richiesta di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico.

Fatti e procedimento principale

HP, società interamente partecipata dalla Repubblica di Croazia e fornitore del servizio postale universale, aveva ricevuto una richiesta di informazioni avente ad oggetto contratti di costruzione, situazioni di lavori e verbali di consegna di opere. Dopo il rigetto della richiesta da parte della società, il delegato all’informazione aveva ordinato la comunicazione dei documenti. La HP aveva impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo, tra l’altro, che la direttiva 2019/1024 fosse stata trasposta erroneamente e che i documenti richiesti costituissero segreti commerciali.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se:

  • la nozione di "riutilizzo" di cui all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2019/1024 comprenda il primo accesso a qualunque informazione prodotta o detenuta da un ente pubblico;
  • le disposizioni della direttiva si applichino a tutte le richieste di accesso a informazioni in possesso di enti pubblici;
  • i soggetti obbligati siano soltanto quelli coinvolti in richieste di riutilizzo o tutti gli enti pubblici in relazione a tutte le informazioni detenute;
  • le eccezioni previste dall’articolo 1, paragrafo 2, operino come limiti al mero accesso oppure soltanto al riutilizzo.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 1 della direttiva 2019/1024, che definisce oggetto e ambito di applicazione, e l’articolo 2, che contiene le definizioni di "ente pubblico", "impresa pubblica", "documento" e "riutilizzo". Sono inoltre richiamati i considerando 9, 13, 23 e 70, dai quali emerge la finalità della direttiva di promuovere i dati aperti e la creazione di servizi basati su contenuti digitali. La sentenza menziona anche l’articolo 5 TUE in relazione al principio di sussidiarietà e la direttiva 2014/25/UE quale atto richiamato per delimitare alcuni settori delle imprese pubbliche.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che la direttiva 2019/1024 mira a promuovere l’uso dei dati aperti e a creare condizioni favorevoli allo sviluppo di prodotti e servizi digitali basati su documenti del settore pubblico. In questa prospettiva, il "riutilizzo" presuppone un accesso ai documenti, ma costituisce un’operazione distinta dall’accesso stesso.

Soprattutto, la Corte sottolinea che la direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e di talune imprese pubbliche, senza prevedere un obbligo generale di accesso ai documenti. L’articolo 1, paragrafo 3, letto alla luce del considerando 23, mostra che la direttiva si fonda sui regimi di accesso già esistenti, nazionali o dell’Unione, senza modificarli. Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) e f), esclude dal proprio ambito i documenti il cui accesso sia limitato o escluso in base a tali regimi.

Da ciò la Corte desume che la direttiva non istituisce un diritto di accesso ai documenti del settore pubblico: essa presuppone che tale diritto esista già in altra fonte normativa. Le condizioni di accesso restano dunque fuori dal suo campo di applicazione.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che la direttiva (UE) 2019/1024 deve essere interpretata nel senso che una richiesta di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico non rientra nel suo ambito di applicazione. Ne deriva che la direttiva disciplina soltanto il successivo riutilizzo di documenti già accessibili, mentre la domanda iniziale di accesso va valutata sulla base del diritto nazionale o di altre norme UE pertinenti.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la sentenza chiarisce che non è possibile invocare la direttiva 2019/1024 per fondare o negare il diritto di accesso a documenti pubblici: la sua funzione è successiva e distinta, legata al riuso del dato. In presenza di richieste di documenti detenuti da enti pubblici o imprese pubbliche, occorre quindi distinguere con precisione tra:

  • regime di accesso ai documenti;
  • regime di riutilizzo dei documenti già ottenuti.

Spese

La Corte precisa infine che la questione delle spese nel procedimento principale spetta al giudice nazionale e che le spese sostenute dagli altri intervenienti per osservazioni alla Corte non sono rifusibili.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentiriutilizzo dell’informazione del settore pubblicodati apertienti pubblici e imprese pubbliche

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