Corte di giustizia, Sentenza C-719/22
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 novembre 2024. — Openbaar Ministerie e Federale Overheidsdienst Financiën contro Profit Europe NV e Gosselin Forwarding Services NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Cina – Regolamento provvisorio (UE) n. 1071/2012 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 – Validità – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 5 – Apertura del procedimento d’inchiesta – Definizione del prodotto in esame – Accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale. — Causa C-719/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto il dubbio di validità sollevato dal giudice belga in un procedimento penale per infrazioni doganali. Ha ritenuto che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale fossero già compresi nel prodotto oggetto dell’inchiesta antidumping, perché la nozione di ghisa malleabile li includeva e perché avevano le stesse caratteristiche essenziali degli accessori in ghisa malleabile. Di conseguenza, i regolamenti antidumping provvisorio e definitivo restano validi.
Validità dei regolamenti antidumping su accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile: inclusione della ghisa a grafite sferoidale nel prodotto oggetto di inchiesta
La questione giuridica
Se i regolamenti antidumping provvisorio e definitivo siano invalidi per violazione degli articoli 1, 5, 6 e 9 del regolamento di base n. 1225/2009, nella parte in cui assoggettano a dazi antidumping gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina, pur essendo la denuncia, l’avviso di apertura e l’inchiesta riferiti espressamente agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e non risultando una specifica istruttoria su dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse dell’Unione per la ghisa a grafite sferoidale.
Principio di diritto
La Corte afferma che i regolamenti antidumping non sono invalidi: la ghisa a grafite sferoidale rientrava nella nozione di "ghisa malleabile" utilizzata nella denuncia e nell’avviso di apertura, poiché le note esplicative della nomenclatura combinata lo indicavano espressamente e, in ogni caso, i prodotti presentavano le stesse caratteristiche fisiche essenziali ed erano intercambiabili. Ne consegue che la Commissione aveva correttamente considerato tali accessori come variante del prodotto oggetto di inchiesta, sicché i dati raccolti e le conclusioni su dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse dell’Unione coprivano anche tali merci; pertanto non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la validità dei regolamenti antidumping alla luce degli articoli 1, 5, 6 e 9 del regolamento di base.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento (UE) n. 1071/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013
Validità dei regolamenti antidumping su accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile: inclusione della ghisa a grafite sferoidale nel prodotto oggetto di inchiesta
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio) nell’ambito di un procedimento penale per infrazioni doganali a carico di Profit Europe NV e Gosselin Forwarding Services NV. La questione investe la validità del regolamento (UE) n. 1071/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013, nella parte in cui applicano dazi antidumping agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina.
Fatti e procedimento principale
Le società belghe erano perseguite per aver importato nel periodo 19 novembre 2012 - 30 giugno 2015 accessori per tubi di ghisa a grafite sferoidale dalla Cina, dichiarandoli sotto una voce doganale errata, con conseguente mancato pagamento di dazi antidumping per euro 651 954,11. Le autorità doganali belghe avevano ritenuto che tali prodotti rientrassero nella sottovoce 73071910 della NC e nel corrispondente codice TARIC 7307191010.
Il giudice di primo grado di Anversa aveva assolto le imputate, ma in appello il giudice del rinvio ha sollevato la questione di validità, dubitando che i prodotti in ghisa a grafite sferoidale fossero stati effettivamente oggetto dell’inchiesta antidumping, poiché denuncia e avviso di apertura menzionavano gli accessori in ghisa malleabile.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 267 TFUE;
- gli articoli 1, 5, 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 1225/2009;
- l’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92 sul codice doganale comunitario;
- il regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura combinata e la TARIC;
- il regolamento (UE) n. 1071/2012 (provvisorio) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 (definitivo).
Sono inoltre rilevanti le note esplicative della NC, che per la sottovoce 73071910 precisavano che il termine "ghisa malleabile" comprende anche la ghisa a grafite sferoidale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, ai sensi degli articoli 1 e 9, paragrafo 4, del regolamento di base, possono essere sottoposti a dazio antidumping solo i prodotti che siano stati oggetto di un’inchiesta antidumping e per i quali siano stati accertati dumping, pregiudizio e nesso causale.
Esamina poi la definizione del prodotto contenuta nella denuncia e nell’avviso di apertura del procedimento. Il prodotto in esame era definito come "accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile". Tuttavia:
- le note esplicative della NC vigenti nel periodo pertinente stabilivano espressamente che la ghisa malleabile comprende anche la ghisa a grafite sferoidale;
- la ghisa a grafite sferoidale ha caratteristiche fisiche essenziali equivalenti e può essere considerata malleabile;
- i prodotti in ghisa malleabile e quelli in ghisa a grafite sferoidale erano quindi varianti dello stesso prodotto ai fini dell’inchiesta antidumping.
La Corte sottolinea inoltre che una precedente sentenza sulla sola classificazione tariffaria non poteva, da sola, modificare l’ambito di applicazione dei regolamenti antidumping. Rileva anche che il considerando 28 del regolamento provvisorio includeva gli accessori di ghisa duttile nel campo di applicazione del procedimento e delle misure, e che il regolamento definitivo confermava tali conclusioni in assenza di osservazioni ulteriori.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che la premessa del giudice del rinvio era errata: gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale erano già compresi nel prodotto oggetto dell’inchiesta antidumping. Pertanto, i dati raccolti e le valutazioni svolte su dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse dell’Unione coprivano anche tali prodotti.
Di conseguenza, l’esame della questione non rivela alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento (UE) n. 1071/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 alla luce degli articoli 1, 5, 6 e 9 del regolamento (CE) n. 1225/2009.
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