Corte di giustizia, Sentenza C-370/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 novembre 2024. — Mesto Rimavská Sobota contro Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (UE) n. 995/2010 – Obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati – Articolo 2, lettere da a) a c) – Nozioni di “Legno e prodotti da esso derivati”, di “commercializzazione” e di “operatore”. — Causa C-370/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, ai fini del regolamento sul legno, la nozione di "commercializzazione" non dipende dalla sola circostanza materiale del taglio su istruzioni del venditore, ma dal momento in cui, secondo il diritto nazionale, si trasferisce la proprietà del legno prelevato. Ne segue che il venditore è "operatore" solo se è lui a trasferire per la prima volta la proprietà del legno dopo il prelievo. La decisione è rilevante per stabilire quando sorgono gli obblighi di dovuta diligenza e la responsabilità amministrativa connessa.
Interpretazione del regolamento (UE) n. 995/2010: la vendita di legno grezzo o legna da ardere con taglio effettuato dall’acquirente integra "commercializzazione" e rende il venditore un "operatore" solo se, secondo il diritto nazionale, vi è trasferimento della proprietà del legno prelevato dopo il taglio.
La questione giuridica
Se l’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 995/2010 debba essere interpretato nel senso che la "commercializzazione" comprende anche la vendita a titolo oneroso di legno grezzo o di legna da ardere, quando il taglio è effettuato dall’acquirente su istruzioni e sotto la supervisione del venditore; in sostanza, se il venditore sia un "operatore" quando il bene oggetto di vendita è il legno prelevato dall’acquirente in base a un contratto relativo a legno in piedi.
Principio di diritto
L’articolo 2, lettere a), b) e c), del regolamento n. 995/2010 deve essere interpretato nel senso che una persona fisica o giuridica che stipula un contratto autorizzando la controparte a prelevare legno grezzo o legna da ardere, su sue istruzioni o sotto il suo controllo, è un "operatore" che effettua una "commercializzazione" solo se, secondo il diritto nazionale applicabile, la controparte non diventa proprietaria del legno direttamente e automaticamente per effetto del mero taglio degli alberi, ma la proprietà del legno prelevato le viene trasferita dal venditore in esecuzione del contratto; se invece la proprietà passa automaticamente al momento del taglio, non vi è "commercializzazione" da parte del venditore ai fini del regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 995/2010
- Articolo 1 del regolamento (UE) n. 995/2010
- Articolo 2, lettere a), b), c), f), g), h) del regolamento (UE) n. 995/2010
- Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 995/2010
- Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 995/2010
- Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 995/2010
- Direttiva 2008/98/CE
- Direttiva 97/7/CE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
Interpretazione dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Najvyšší správny súd Slovenskej republiky in una controversia tra un comune slovacco e l’autorità ministeriale competente. Il problema riguarda l’applicazione del regolamento sul legno, in particolare la nozione di "commercializzazione" e, di riflesso, quella di "operatore".
Fatti e procedimento principale
Il Comune di Rimavská Sobota è stato sanzionato per non aver istituito un sistema di dovuta diligenza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 6 del regolamento n. 995/2010. Secondo l’amministrazione slovacca, il Comune aveva venduto legno e doveva quindi essere qualificato come operatore. Il Comune, invece, sosteneva di non aver venduto legno già raccolto, ma di aver ceduto il diritto di raccogliere legno in piedi.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1 del regolamento n. 995/2010, che disciplina gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno;
- l’articolo 2, lettere a), b) e c), che definisce rispettivamente "legno e prodotti da esso derivati", "commercializzazione" e "operatore";
- l’articolo 4, che vieta la commercializzazione di legno di provenienza illegale e impone il sistema di dovuta diligenza;
- l’articolo 6, che precisa il contenuto del sistema di dovuta diligenza;
- l’articolo 19, sulle sanzioni nazionali;
- il considerando 31, che individua l’obiettivo di contrastare il disboscamento illegale e il commercio connesso.
La Corte cita anche la direttiva 2008/98/CE, la direttiva 97/7/CE e il regolamento (CEE) n. 2658/87, tutti richiamati dal regolamento n. 995/2010.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede se la vendita a titolo oneroso di legno grezzo o legna da ardere, quando il taglio è effettuato dall’acquirente su istruzioni e sotto supervisione del venditore, integri "commercializzazione" ai sensi dell’articolo 2, lettera b).
Ragionamento della Corte
La Corte precisa anzitutto che il termine "immissione" contenuto nell’articolo 2, lettera b), va inteso nel suo significato comune come trasferimento della proprietà di una quantità di legno o prodotti da esso derivati.
La Corte osserva che l’allegato del regolamento include il legno grezzo e la legna da ardere, ma non il legno in piedi. Ne consegue che il regolamento si applica al legno già prelevato e ai prodotti elencati nell’allegato, non al legno ancora in piedi in quanto tale.
Sul piano del contesto normativo, la Corte rileva che il regolamento non disciplina le condizioni di acquisto o trasferimento della proprietà del legno prelevato: tali aspetti restano regolati dal diritto nazionale del luogo in cui si trova il terreno forestale. È quindi il diritto nazionale a determinare se, in un caso concreto, l’operazione contrattuale comporti il trasferimento della proprietà del legno dopo il taglio.
Quanto alla finalità del regolamento, la Corte ricorda che esso mira a combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato, imponendo obblighi agli operatori che effettuano la prima commercializzazione. Per raggiungere tale scopo, occorre individuare con certezza chi sia il proprietario del legno al momento della prima vendita a un terzo.
Soluzione adottata
La Corte enuncia una distinzione decisiva:
- se, secondo il diritto nazionale applicabile, il contratto non comporta il trasferimento automatico della proprietà del legno al momento del mero taglio, ma il venditore mantiene la titolarità e la trasferisce successivamente alla controparte, allora il venditore realizza una "commercializzazione" e assume la qualità di "operatore";
- se invece la controparte diventa proprietaria direttamente e automaticamente per effetto del solo taglio degli alberi, il contratto non realizza una "commercializzazione" da parte del venditore ai fini del regolamento.
Nel caso concreto, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce del diritto slovacco, se il Comune sia rimasto proprietario del legno prelevato e lo abbia poi trasferito alla controparte contrattuale. Solo in tale ipotesi potranno sorgere gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 2, lettere a), b) e c), del regolamento n. 995/2010 va interpretato nel senso che una persona che autorizza la controparte a prelevare legno grezzo o legna da ardere deve essere considerata un operatore che effettua una commercializzazione solo se, secondo il diritto nazionale applicabile, la proprietà del legno non passa automaticamente alla controparte con il solo taglio, ma le viene trasferita dal venditore in esecuzione del contratto.
Portata pratica della sentenza
La pronuncia è utile per distinguere le ipotesi in cui un ente pubblico, un proprietario forestale o un soggetto economico debbano predisporre il sistema di dovuta diligenza previsto dal regolamento sul legno. Il criterio decisivo non è la mera organizzazione materiale del taglio, ma il momento e le modalità del trasferimento della proprietà del legno prelevato secondo il diritto nazionale applicabile.
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