Corte di giustizia, Sentenza C-297/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2024. — Harley-Davidson Europe Ltd e Neovia Logistics Services International contro Commissione europea. — Impugnazione – Politica commerciale comune – Misure dirette a garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione europea nell’ambito delle norme commerciali internazionali – Regolamento (UE) n. 654/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (IVO) adottate da autorità doganali nazionali – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Determinazione dell’origine non preferenziale di determinati motocicli Harley-Davidson – Nozione di “operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate” – Decisione di esecuzione della Commissione europea sulla revoca di decisioni relative alle IVO – Delega di potere – Legittimo affidamento – Diritto a una buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato. — Causa C-297/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l’impugnazione proposta da Harley-Davidson Europe e Neovia contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di chiedere al Belgio la revoca di decisioni IVO relative a motocicli prodotti in Thailandia. La Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446 come clausola anti-delocalizzazione diretta a operazioni volte principalmente ad eludere misure commerciali UE. Ha inoltre escluso sia il superamento della delega sia la violazione decisiva del diritto di essere ascoltati, del legittimo affidamento e della buona amministrazione.
Impugnazione respinta sulla revoca di decisioni IVO relative all’origine non preferenziale di motocicli Harley-Davidson, in applicazione dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446 e delle misure di riequilibrio commerciale UE.
La questione giuridica
Se l’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 debba essere interpretato nel senso che una delocalizzazione produttiva è "non economicamente giustificata" quando il suo scopo principale o prevalente è evitare l’applicazione di misure di politica commerciale dell’Unione; se tale interpretazione travalichi la delega conferita dall’articolo 62 del codice doganale dell’Unione e se la decisione della Commissione violi il diritto a essere ascoltati, il principio di legittimo affidamento, la certezza del diritto e il diritto a una buona amministrazione.
Principio di diritto
L’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 va interpretato nel senso che un’operazione di trasformazione o lavorazione svolta in un altro paese non è economicamente giustificata quando, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo principale o prevalente della delocalizzazione era evitare l’applicazione di misure di politica commerciale dell’Unione; non occorre che tale sia l’unico scopo né che la delocalizzazione sia priva di ogni altra logica economica. La Commissione può chiedere agli Stati membri di revocare decisioni IVO incoerenti con tale disciplina senza eccedere la delega dell’articolo 62 del codice doganale dell’Unione; inoltre, la violazione del diritto di essere ascoltato non comporta annullamento se non è dimostrata la possibilità di un esito diverso del procedimento, e il legittimo affidamento non può fondarsi su decisioni IVO che, per loro natura e per l’articolo 34, paragrafo 11, del codice, restano revocabili per garantire un’applicazione uniforme dell’origine.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 290 TFUE
- Articolo 5 TUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articoli 33, 34, 59, 60 e 62 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento delegato (UE) 2015/2446
- Articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/2446
- Regolamento (UE) n. 654/2014
- Articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 654/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886
- Articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC)
- Sentenza Halifax e a., C-255/02
- Sentenza Brother International, C-26/88
- Sentenza Feralpi/Commissione, C-85/15 P
- Sentenza Commissione/United Parcel Service, C-265/17 P
- Sentenza Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione, C-718/20 P
- Sentenza Infineon Technologies/Commissione, C-99/17 P
- Sentenza Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C-123/21 P
Revoca di decisioni IVO e origine non preferenziale dei motocicli Harley-Davidson
La pronuncia riguarda un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione di esecuzione (UE) 2021/563 della Commissione, con cui era stato chiesto al Belgio di revocare alcune decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (IVO). La controversia nasce nel contesto delle misure tariffarie reciproche tra Unione europea e Stati Uniti e concerne la determinazione dell’origine non preferenziale di motocicli Harley-Davidson prodotti in Thailandia.
Fatti e procedimento amministrativo
Dopo l’adozione, da parte dell’Unione, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886, che introduceva dazi doganali supplementari su determinati prodotti originari degli Stati Uniti, Harley-Davidson comunicava agli azionisti, tramite il modulo 8-K del 25 giugno 2018, l’intenzione di trasferire parte della produzione destinata al mercato UE fuori dagli Stati Uniti per evitare l’onere tariffario. Successivamente, Harley-Davidson Europe e Neovia Logistics Services International presentarono alle autorità belghe varie domande di decisioni IVO; le autorità belghe riconobbero l’origine thailandese dei motocicli.
La Commissione, dopo un confronto con le autorità belghe e una procedura consultiva interna, adottò il 31 marzo 2021 la decisione di esecuzione (UE) 2021/563, ritenendo incompatibile con l’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione la determinazione d’origine effettuata e chiedendo la revoca delle decisioni IVO. Le autorità belghe revocarono quindi le decisioni già adottate.
Questioni sollevate in impugnazione
Le ricorrenti deducevano tre motivi principali:
- errata interpretazione dell’articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
- in subordine, superamento dei limiti della delega conferita dall’articolo 62 del codice doganale dell’Unione e violazione dell’articolo 290 TFUE;
- violazione del diritto a una buona amministrazione, del diritto di essere ascoltato, del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 952/2013, segnatamente gli articoli 33, 34, 59, 60 e 62;
- il regolamento delegato (UE) 2015/2446, in particolare l’articolo 33;
- il regolamento (UE) n. 654/2014 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886, relativi alle misure di riequilibrio commerciale;
- la Carta dei diritti fondamentali, articolo 41;
- l’articolo 290 TFUE.
Ragionamento della Corte sull’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446
La Corte conferma l’approccio del Tribunale: l’espressione "lo scopo di tale operazione era quello di evitare" deve essere letta nel senso che rileva lo scopo principale o prevalente della delocalizzazione, non essendo necessario che l’elusione sia l’unico fine dell’operazione. Una lettura più restrittiva svuoterebbe di efficacia la disposizione, la cui funzione è evitare manipolazioni dell’origine finalizzate a sottrarre le merci alle misure di politica commerciale UE.
La Corte esclude che il Tribunale abbia trasformato il criterio in una valutazione soggettiva pura: la verifica deve restare oggettiva e basata sugli "elementi disponibili". La coincidenza temporale tra l’adozione delle misure UE e l’annuncio della delocalizzazione, unita al contenuto del modulo 8-K, poteva fondare una prima facie dimostrazione che l’obiettivo principale fosse evitare i dazi supplementari; spettava quindi all’impresa fornire elementi concreti contrari.
Limiti della delega e articolo 290 TFUE
La Corte respinge anche il motivo subordinato sull’eccesso di delega. Poiché l’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446 non introduce un nuovo criterio soggettivo in contrasto con l’articolo 60 del codice doganale, ma specifica in chiave anti-elusiva quando una trasformazione non è economicamente giustificata, non vi è violazione dell’articolo 290 TFUE né alterazione degli elementi essenziali del regolamento di base.
Diritto a essere ascoltati e buona amministrazione
Quanto al diritto di essere ascoltati, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’irregolarità comporta annullamento solo se l’interessato dimostra la possibilità concreta di un esito diverso del procedimento. Nel caso concreto, le ricorrenti non hanno fornito elementi idonei a dimostrare che l’audizione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
Sul legittimo affidamento, la Corte osserva che le decisioni IVO non garantiscono in modo definitivo la permanenza dell’origine dichiarata, poiché l’articolo 34, paragrafo 11, del codice doganale consente alla Commissione di chiedere la revoca di decisioni IVO per assicurare un’applicazione corretta e uniforme. Ne consegue che non può essere invocata una tutela del legittimo affidamento incompatibile con tale meccanismo.
Quanto alla durata del procedimento, la Corte richiama il criterio della valutazione caso per caso della ragionevolezza del termine e rileva che le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di impugnazione.
Dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Harley-Davidson Europe Ltd e Neovia Logistics Services International NV alle spese, oltre alle proprie.
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