Cassazione Penale, Sentenza n. 24499/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva confermato le condanne del Tribunale di Alessandria. Klaris Pula deduceva travisamento della prova testimoniale (la teste Andreea Ancuta Patu avrebbe escluso il suo coinvolgimento, anche come palo) e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. per il minimo contributo causale. William Stante censurava la contraddittorietà e illogicità della motivazione: riteneva inattendibili le chiamate in correità dei coimputati (più versioni fornite) e insufficiente la prova della ricettazione (una fotografia che lo ritraeva alla guida non prova che il veicolo fosse quello ricettato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per aspecificità: i motivi riproducevano in gran parte le doglianze già sollevate in appello senza confrontarsi specificamente e analiticamente con le argomentazioni e la motivazione della sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello congrua, esaustiva e priva di vizi logici, avendo indicato il compendio probatorio a carico di Pula (pagine 8-10) e di Stante (pagine 12-13) e le ragioni per non riconoscere l'attenuante del minimo contributo. Conseguentemente le condanne di merito restano operative (Pula: 2 anni di reclusione e 400 euro di multa; Stante: 4 anni di reclusione e 800 euro di multa, con conferma anche degli altri capi), i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno è stato condannato a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020
richiama la possibilità del contraddittorio scritto; la Corte segnala che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma
Codice Penale
norma sulla circostanza attenuante del minimo contributo causale; i ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento della stessa, ma la Corte ha ritenuto che il contributo non fosse minimo alla luce del compendio probatorio
Codice di Procedura Penale
art. 591 comma 1 lett. c)
prevede l'inammissibilità del motivo di cassazione per aspecificità; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi che non hanno confrontato analiticamente le ragioni di fatto e di diritto con la motivazione impugnata
Codice di Procedura Penale
consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende in caso di inammissibilità per colpa; la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese e a 3.000 euro alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata: la mera riproposizione dei motivi di appello o delle affermazioni di fatto senza indicare analiticamente il vizio decisivo conduce all'inammissibilità per aspecificità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Per ottenere il riconoscimento di un'attenuante (es. art. 114 c.p.), il ricorrente deve dimostrare in modo chiaro e specifico che il suo contributo alla fattispecie è stato marginale e che la motivazione del giudice non ha considerato o ha valutato erroneamente tali elementi; argomentazioni generiche non sono sufficienti in Cassazione.
- Quando la condanna si fonda anche su dichiarazioni di coimputati, per contestarne l'attendibilità in cassazione occorre indicare in modo puntuale le incongruenze decisive o la mancanza di elementi di riscontro: sostenere vagamente l'inattendibilità non è efficace.
- Prove fotografiche o elementi isolati (es. una foto che ritrae una persona alla guida) vanno contestualizzati e occorre spiegare perché non possono essere ritenute idonee a dimostrare un reato come la ricettazione; la semplice negazione non soddisfa il requisito di specificità richiesto dalla cassazione.
- La Corte può irrogare ammende e condannare alle spese chi propone ricorsi manifestamente aspecifici o dolosamente infondati; chi impugna deve valutare preliminarmente la fondatezza e la specificità delle proprie doglianze per evitare sanzioni economiche.
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