Sentenza n. 2188/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 06.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dal Convitto Nazionale Statale “G. Bruno” di Maddaloni (Ce) con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al minore in epigrafe su n. 27 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 27 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato per l'anno scolastico 2025-2026, nella parte in cui assegnava 22 ore di sostegno su 27 ore di frequenza settimanali
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il PEI adottato dal Convitto Nazionale Statale competente, contestando l'assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore all'intero orario scolastico, nonostante la condizione di estrema gravità del minore e la frequenza per 27 ore settimanali. È stato chiesto l'annullamento del PEI e degli atti connessi, nonché l'accertamento del diritto del minore all'insegnante specializzato di sostegno per l'intero orario di frequenza. In sede cautelare, il TAR ha rilevato che il PEI originario non motivava la quantificazione ridotta delle ore di sostegno e ne ha ordinato la riformulazione. Successivamente l'Amministrazione ha rimodulato il PEI assegnando ore corrispondenti all'intero orario scolastico e ha effettivamente assegnato il servizio di sostegno per tutto il tempo scuola.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo il decreto monocratico e l'ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha adottato un nuovo PEI conforme alle esigenze del minore e ha garantito il sostegno per l'intero orario di frequenza. Il Collegio ha tuttavia riconosciuto la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, osservando che la scuola avrebbe dovuto, sin dall'inizio dell'anno scolastico, motivare tempestivamente il PEI e chiedere all'Ufficio scolastico regionale un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, così da assicurare la piena inclusione scolastica. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha fondato l'ordine di oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e degli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla disciplina nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando il PEI assegna un numero di ore di sostegno inferiore all'orario di frequenza dell'alunno con disabilità, deve motivare specificamente la quantificazione ridotta, soprattutto in presenza di una condizione di particolare gravità.
- L'Amministrazione scolastica deve garantire il sostegno per l'intero orario di frequenza quando ciò risulti necessario per assicurare il diritto alla piena inclusione dell'alunno con disabilità, anche mediante la richiesta di insegnanti di sostegno in deroga.
- Se, dopo la proposizione del ricorso e l'adozione di una misura cautelare, l'Amministrazione riformula il PEI e assegna effettivamente il sostegno per l'intero orario scolastico richiesto, viene meno l'interesse alla decisione di merito e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare tempestivamente il PEI conforme e attivare sin dall'inizio dell'anno scolastico la richiesta di sostegno in deroga.
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