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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1987

Regolamento delegato (UE) 2020/1987 della Commissione, del 14 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande

Normativa europea32020R1987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato uniforma le regole sulle cauzioni richieste per partecipare a taluni contingenti tariffari agricoli gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito". Stabilisce quando la cauzione può essere richiesta, quando deve essere costituita, e in quali casi va svincolata integralmente o solo in parte, con incameramento della quota non svincolata. Inoltre abroga una pluralità di precedenti atti settoriali per concentrare la disciplina in un unico testo applicabile ai periodi contingentali dal 1o gennaio 2021.

Disciplina la costituzione e lo svincolo delle cauzioni nei contingenti tariffari gestiti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ("primo arrivato, primo servito").

Ambito di applicazione

Si applica alla gestione dei contingenti tariffari per prodotti agricoli e, più in generale, alle importazioni da paesi terzi soggette a dazio ridotto nell’ambito di contingenti tariffari gestiti in base all’ordine cronologico delle domande o delle dichiarazioni doganali. Riguarda gli operatori economici che chiedono l’accesso al contingente e le autorità competenti degli Stati membri incaricate di ricevere la cauzione, verificarne le condizioni e procedere allo svincolo o all’incameramento. Non si applica immediatamente a tutti i periodi contingentali: si applica ai periodi contingentali che iniziano dal 1o gennaio 2021; i periodi già avviati a tale data restano soggetti alle norme precedenti fino alla loro conclusione.

Regolamento delegato (UE) 2020/1987: cauzioni nei contingenti tariffari "primo arrivato, primo servito"

Il regolamento interviene nel quadro della gestione dei contingenti tariffari agricoli e dei relativi regimi di importazione da paesi terzi, con l’obiettivo di uniformare e semplificare le regole sulla costituzione e sullo svincolo delle cauzioni. I considerando evidenziano la volontà di razionalizzare la disciplina, sostituendo una pluralità di atti settoriali con un testo unico, e di consentire la subordinazione della partecipazione al contingente a garanzie collegate al rispetto di requisiti tecnici e qualitativi.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si fonda sull’articolo 186 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sull’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Esso si colloca nel sistema di gestione dei contingenti tariffari applicati secondo il principio "primo arrivato, primo servito", richiamando la disciplina doganale di esecuzione dell’Unione e la necessità di semplificazione amministrativa.

I considerando precisano che:

  • i contingenti tariffari sottoutilizzati per i prodotti agricoli sono gestiti secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana, in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
  • la cauzione può essere richiesta per garantire il rispetto di requisiti relativi al trattamento, all’uso finale, alle norme di qualità dei prodotti, nonché alla macellazione e all’ingrasso degli animali;
  • i requisiti specifici sono definiti, per ciascun contingente, in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 187 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • per favorire la transizione e consentire la notifica delle nuove norme all’OMC, l’applicazione è differita ai periodi contingentali che iniziano dal 1o gennaio 2021.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita l’ambito materiale del regolamento: esso integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 in materia di cauzioni collegate ai contingenti tariffari gestiti in ordine cronologico.

L’ambito soggettivo riguarda:

  • gli operatori che intendono importare merci beneficiando del dazio ridotto nel quadro di un contingente tariffario;
  • le autorità competenti degli Stati membri, incaricate di ricevere la cauzione, verificarne i presupposti e disporre lo svincolo o l’incameramento.

L’applicazione è temporalmente limitata ai periodi contingentali che iniziano dal 1o gennaio 2021. I periodi già aperti ma non ancora conclusi a tale data restano disciplinati dalle norme previgenti, che continuano ad applicarsi fino al loro termine.

Costituzione della cauzione

L’articolo 2 consente di subordinare l’accesso al dazio ridotto alla costituzione di una cauzione presso l’autorità competente. La cauzione non è dunque automatica in ogni caso, ma può essere prevista come condizione di ammissibilità per il contingente tariffario interessato.

La cauzione deve essere costituita:

  • contestualmente alla domanda di autorizzazione per il regime di uso finale, ai sensi dell’articolo 211 del regolamento (UE) n. 952/2013; oppure
  • al momento della presentazione della dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica delle merci, a seconda del caso.

Il regolamento richiama inoltre l’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per la determinazione del tasso di cambio applicabile.

Svincolo e incameramento della cauzione

L’articolo 3 disciplina la fase successiva alla costituzione della garanzia.

La cauzione è svincolata immediatamente quando l’autorità competente riceve la prova che i requisiti connessi alla cauzione sono stati soddisfatti. Il testo non dettaglia i mezzi probatori, rinviando ai requisiti specifici stabiliti per ciascun contingente nell’atto di esecuzione pertinente.

Se i requisiti non sono pienamente soddisfatti, si applica un meccanismo proporzionale:

  • la cauzione è svincolata nella misura corrispondente al quantitativo che soddisfa i requisiti;
  • la parte non svincolata è incamerata conformemente all’articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Abrogazione degli atti precedenti

L’articolo 4 razionalizza il quadro normativo abrogando, con effetto dal 1o gennaio 2021, una serie di regolamenti precedenti che disciplinavano singoli contingenti tariffari o categorie di contingenti. Tra essi figurano regolamenti sia della Commissione sia di esecuzione, relativi a diversi prodotti agricoli e settori specifici.

L’abrogazione non opera retroattivamente sui periodi contingentali già in corso: tali periodi continuano a essere regolati dagli atti previgenti fino alla loro conclusione. Questo assicura continuità giuridica ed evita vuoti normativi nella gestione dei contingenti già aperti.

Entrata in vigore, applicazione e efficacia negli Stati membri

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale è differita ai periodi contingentali che iniziano dal 1o gennaio 2021.

Il testo precisa infine che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Possibilità di subordinare l’accesso al contingente alla cauzione

L’articolo 2 prevede che l’ammissibilità al dazio ridotto sulle importazioni nell’ambito di un contingente tariffario basato sull’ordine cronologico delle domande possa essere subordinata alla costituzione di una cauzione presso le autorità competenti.

Momento di costituzione della cauzione

La cauzione è costituita contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione per il regime di uso finale ai sensi dell’articolo 211 del regolamento (UE) n. 952/2013 oppure al momento della dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica, secondo il caso concreto.

Conversione valutaria

Il tasso di cambio è determinato conformemente all’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Svincolo della cauzione

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, la cauzione è svincolata immediatamente dopo che l’autorità competente ha ricevuto la prova del rispetto dei requisiti collegati alla cauzione.

Svincolo parziale e incameramento

Se i requisiti non sono pienamente soddisfatti, l’articolo 3, paragrafo 2, impone lo svincolo proporzionale al quantitativo che soddisfa i requisiti; la parte non svincolata è incamerata conformemente all’articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Abrogazione di atti precedenti

L’articolo 4 abroga, con effetto dal 1o gennaio 2021, numerosi regolamenti precedenti che disciplinavano singoli contingenti tariffari o gruppi di contingenti; tali atti continuano tuttavia ad applicarsi ai periodi contingentali non ancora conclusi a quella data.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione ai soli periodi contingentali che iniziano dal 1o gennaio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadoganecommercio internazionalepolitica commercialegaranzie e cauzioni

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