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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1303

Regolamento delegato (UE) 2020/1303 della Commissione del 14 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di cui l’ESMA dovrebbe tener conto per determinare se una controparte centrale stabilita in un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato specifica i criteri che l’ESMA deve considerare per stabilire se una CCP di un paese terzo sia a rilevanza sistemica o suscettibile di diventarlo ai fini del riconoscimento nell’Unione. I criteri riguardano, in modo coordinato, natura e dimensioni dell’attività, effetti di un eventuale dissesto, struttura della partecipazione diretta, disponibilità di servizi di compensazione alternativi e interconnessioni con altre infrastrutture finanziarie. Il testo introduce inoltre soglie quantitative che fungono da indicatori di esposizione minima dei partecipanti dell’Unione e rafforzano il passaggio alla classe 2.

Criteri tecnici che l’ESMA deve applicare per valutare se una controparte centrale di paese terzo è o può diventare sistemicamente rilevante per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica alle controparti centrali (CCP) stabilite in un paese terzo che chiedono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR). Vincola l’ESMA nella valutazione della classe della CCP (classe 1 o classe 2) e, in particolare, nella determinazione della rilevanza sistemica sulla base di criteri quantitativi e qualitativi relativi all’attività di compensazione, all’esposizione di partecipanti e clienti stabiliti nell’Unione, alle interconnessioni con infrastrutture dell’Unione e ai profili di liquidità e risanamento. È testo rilevante ai fini del SEE e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Criteri per la valutazione della rilevanza sistemica delle CCP di paesi terzi

Il regolamento delegato integra l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) specificando i parametri che l’ESMA deve utilizzare per stabilire se una controparte centrale stabilita in un paese terzo sia a rilevanza sistemica, o possa diventarlo, per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri. Il testo si colloca nel quadro della disciplina sul riconoscimento delle CCP di paesi terzi e dà attuazione alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/2099.\n\n### Ambito della valutazione ESMA\nLa valutazione non si limita a un singolo dato quantitativo, ma richiede un esame complessivo di natura, dimensioni e complessità dell’attività della CCP, dell’impatto di un eventuale dissesto, della struttura della partecipazione diretta, dell’eventuale sostituibilità dei servizi con quelli di altre CCP e dei legami con altre infrastrutture dei mercati finanziari. Il regolamento sottolinea che il rischio sistemico va apprezzato soprattutto in relazione all’esposizione di partecipanti diretti e clienti stabiliti nell’Unione e alle attività denominate in euro o in altre valute dell’Unione.\n\n### Natura, dimensioni e complessità dell’attività\nL’articolo 1 elenca i fattori che descrivono l’operatività della CCP: paesi in cui fornisce o intende fornire servizi, eventuali servizi ulteriori rispetto alla compensazione, natura degli strumenti compensati e assoggettamento all’obbligo di compensazione dell’articolo 4 EMIR. L’ESMA deve inoltre considerare i volumi medi compensati su base annua, distinguendo tra livello della CCP, partecipanti diretti stabiliti nell’Unione, soggetti extra-UE che compensano per clienti UE, e deve analizzare separatamente titoli, securities financing transactions, derivati su mercati regolamentati e derivati OTC. In presenza degli indicatori dell’articolo 6, l’analisi si estende ad assetto proprietario, struttura di gruppo, servizi resi a clienti UE tramite partecipanti extra-UE, profondità e liquidità dei mercati, disponibilità di dati di prezzo e livello di trasparenza pre e post negoziazione.\n\n### Effetto di un fallimento o dissesto\nL’articolo 2 focalizza la capacità della CCP di assorbire shock e gestire una crisi. L’ESMA deve valutare capitale, riserve e utili non distribuiti, garanzie ricevute e detenute, scarti di garanzia e metodologia di calcolo, nonché l’entità dei margini e dei contributi ai fondi di default raccolti nel periodo di 365 giorni precedente la valutazione. Deve inoltre stimare l’obbligo massimo di pagamento in condizioni di mercato estreme ma plausibili in caso di default dei due maggiori partecipanti diretti e considerare le risorse finanziarie liquide, con distinzione tra depositi in contanti, risorse impegnate e non impegnate e quota proveniente da soggetti dell’Unione. Se ricorrono gli indicatori dell’articolo 6, l’ESMA deve esaminare anche il profilo di liquidità, l’uso della moneta di banca centrale, l’eventuale ricorso a tecnologie di registro distribuito, il piano di risanamento, il regime di risoluzione e l’esistenza di un crisis management group.\n\n### Struttura della partecipazione diretta e accesso ai servizi\nAi sensi dell’articolo 3, l’ESMA deve identificare i partecipanti diretti della CCP e, ove possibile, i clienti e clienti indiretti dell’Unione che usano i suoi servizi. Deve inoltre valutare le modalità di accesso ai servizi di compensazione, inclusi i modelli di partecipazione e di accesso diretto dei clienti, e le condizioni per concedere, rifiutare o cessare l’accesso. Quando operano gli indicatori dell’articolo 6, rilevano anche i requisiti normativi o prudenziali imposti dalla CCP ai partecipanti diretti.\n\n### Sostituibilità dei servizi di compensazione\nL’articolo 4 richiede di verificare se i partecipanti e i clienti dell’Unione possano accedere, in tutto o in parte, a servizi analoghi tramite un’altra CCP e se quest’ultima sia autorizzata o riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e 25 EMIR. La valutazione è particolarmente rigorosa quando la CCP fornisce servizi riferiti a categorie di derivati soggette all’obbligo di compensazione dell’articolo 4 EMIR, poiché in tal caso la sostituibilità può essere limitata.\n\n### Interconnessioni, outsourcing e infrastrutture collegate\nL’articolo 5 amplia l’analisi ai rapporti della CCP con soggetti terzi e con altre infrastrutture di mercato. L’ESMA deve esaminare l’estensione delle funzioni esternalizzate e l’impatto di un eventuale malfunzionamento del fornitore esterno. Se si applicano gli indicatori dell’articolo 6, devono essere considerati anche i servizi resi a sedi di negoziazione dell’Unione e gli accordi di interoperabilità o di marginazione integrata con CCP dell’Unione, oltre ai collegamenti con depositari centrali di titoli e sistemi di pagamento situati nell’Unione.\n\n### Soglie quantitative per l’esposizione minima dell’Unione\nL’articolo 6 introduce quattro indicatori soglia, che riflettono un’esposizione significativa del mercato dell’Unione verso la CCP di paese terzo: oltre 1.000 miliardi di EUR di posizioni aperte o volumi compensati per certe categorie di strumenti denominati in valute dell’Unione; oltre 1.000 miliardi di EUR di derivati OTC in essere denominati in valute dell’Unione; oltre 25 miliardi di EUR di margini e contributi medi al fondo di default per i conti di partecipanti UE su base biennale; oltre 3 miliardi di EUR di obbligo di pagamento massimo stimato in caso di default dei due maggiori partecipanti. Il regolamento chiarisce che l’ESMA può qualificare una CCP di paese terzo come CCP di classe 2 solo quando almeno uno di tali indicatori sia soddisfatto, fermo restando il successivo esame dei criteri qualitativi degli articoli 1-5.\n\n### Entrata in vigore e applicabilità\nIl regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri. Per gli operatori e i consulenti che assistono CCP di paesi terzi o controparti europee esposte a tali infrastrutture, il testo è rilevante perché definisce la soglia tecnica e documentale della valutazione di sistemicità svolta dall’ESMA.

Disposizioni principali

Criteri generali di valutazione della rilevanza sistemica

L’ESMA deve valutare cinque macro-criteri di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012: natura, dimensioni e complessità dell’attività; effetto del fallimento o dissesto; struttura della partecipazione diretta; disponibilità di servizi di compensazione alternativi; rapporti, interdipendenze e altre interazioni della CCP. La valutazione deve essere olistica, ma ancorata a indicatori oggettivi e trasparenti, con particolare attenzione all’attività verso partecipanti stabiliti nell’Unione e alle operazioni denominate in valute dell’Unione.

Natura, dimensioni e complessità dell’attività

Ai fini dell’articolo 1, l’ESMA considera paesi di operatività, servizi diversi dalla compensazione, tipo di strumenti compensati, assoggettamento all’obbligo di compensazione dell’articolo 4 EMIR, valori medi compensati per anno e per livello (CCP, partecipante diretto nell’Unione, partecipante diretto extra-UE che compensa per clienti UE), nonché eventuali valutazioni del profilo di rischio già effettuate secondo standard internazionali. Per titoli e operazioni di finanziamento tramite titoli si considerano le posizioni aperte; per derivati negoziati su mercati regolamentati il valore della posizione aperta o del volume degli scambi; per OTC l’importo nozionale lordo e netto in essere, distinguendo per valuta e categoria di attività. Se si applicano gli indicatori dell’articolo 6, l’ESMA deve inoltre esaminare assetto proprietario, struttura di gruppo, presenza di servizi a clienti UE tramite partecipanti extra-UE, profondità e liquidità dei mercati, trasparenza dei prezzi e pubblicazione di informazioni pre e post negoziazione.

Effetto del fallimento o dissesto della CCP

L’articolo 2 richiede di valutare capitale, utili non distribuiti e riserve; garanzie accettate e detenute, scarti di garanzia e metodologia, valute delle garanzie e quota fornita da soggetti dell’Unione; massimi margini giornalieri richiesti in un periodo di 365 giorni, sia a livello CCP sia per partecipanti UE, e i massimi contributi ai fondi di default ove applicabili. Deve inoltre essere stimato l’obbligo massimo di pagamento in caso di default di uno o due maggiori partecipanti in condizioni di mercato estreme ma plausibili, per totale e per ciascuna valuta dell’Unione, nonché le risorse finanziarie liquide disponibili, distinte per tipo e per soggetti UE. Se si applicano gli indicatori dell’articolo 6, si considerano anche fornitori di liquidità UE, flussi giornalieri di pagamenti in valuta UE, uso della moneta di banca centrale, eventuale impiego di tecnologie come il DLT, piano di risanamento, regime di risoluzione e presenza di un gruppo di gestione delle crisi.

Struttura della partecipazione diretta

L’articolo 3 impone di valutare la partecipazione diretta alla CCP e, se disponibili, l’utilizzo dei servizi da parte di clienti o clienti indiretti stabiliti nell’Unione, nonché le opzioni di accesso ai servizi di compensazione, compresi i diversi modelli di partecipazione e di accesso diretto per i clienti e le condizioni di concessione, rifiuto o cessazione dell’accesso. Quando opera l’articolo 6, l’ESMA deve esaminare anche i requisiti normativi o prudenziali richiesti ai partecipanti diretti per accedere ai servizi.

Servizi di compensazione alternativi

Ai sensi dell’articolo 4, l’ESMA verifica se i partecipanti diretti e i clienti stabiliti nell’Unione possano accedere, in tutto o in parte, a servizi analoghi tramite altre CCP e se tali CCP alternative siano autorizzate o riconosciute ai sensi degli articoli 14 e 25 EMIR. Se si applicano gli indicatori dell’articolo 6, occorre inoltre verificare se i servizi della CCP riguardino una categoria di derivati soggetti all’obbligo di compensazione dell’articolo 4 EMIR.

Rapporti, interdipendenze e outsourcing

L’articolo 5 richiede di valutare l’ambito delle funzioni, servizi o attività esternalizzati dalla CCP. Con gli indicatori dell’articolo 6, l’ESMA considera anche gli effetti dell’eventuale impossibilità del fornitore esterno di adempiere, l’eventuale servizio della CCP a sedi di negoziazione stabilite nell’Unione e gli accordi di interoperabilità o di marginazione integrata con CCP dell’Unione, nonché i collegamenti o le partecipazioni in altre infrastrutture UE come depositari centrali di titoli o sistemi di pagamento.

Indicatori quantitativi di esposizione minima dell’Unione

L’articolo 6 fissa soglie che, se raggiunte, attivano un esame più ampio dei criteri degli articoli 1-5. Gli indicatori sono: posizioni aperte massime di titoli, securities financing transactions o derivati negoziati in borsa denominati in valute dell’Unione superiori a 1.000 miliardi di EUR; importo massimo in essere di derivati OTC denominati in valute dell’Unione superiore a 1.000 miliardi di EUR; requisiti di margine aggregati medi e contributi medi al fondo di default superiori a 25 miliardi di EUR per conti di partecipanti UE nell’arco di due anni; obbligo di pagamento massimo stimato superiore a 3 miliardi di EUR in caso di default di almeno i due maggiori partecipanti e affiliati. L’obbligo di pagamento deve aggregare gli impegni in tutte le valute dell’Unione convertite in EUR, se necessario. L’ESMA può qualificare una CCP di paese terzo come CCP di classe 2 solo quando almeno uno di questi indicatori è soddisfatto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariderivatiinfrastrutture di mercatovigilanza prudenzialestabilità finanziaria

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