Regolamento (UE) 2020/1304
Regolamento delegato (UE) 2020/1304 della Commissione del 14 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi minimi di cui l’ESMA tiene conto ai fini della valutazione della richiesta della conformità comparabile presentata dalle controparti centrali di paesi terzi e le modalità e le condizioni di tale valutazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra l’EMIR disciplinando come l’ESMA deve valutare le richieste di conformità comparabile presentate dalle CCP di paesi terzi classificate come CCP di classe 2. Vengono fissati i contenuti minimi della domanda, i termini procedurali, i criteri di valutazione per l’articolo 16 e per i titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché le regole specifiche per le esclusioni, i requisiti incompatibili e le modifiche del quadro del paese terzo. In allegato sono elencati gli elementi tecnici e prudenziali che l’ESMA deve esaminare, inclusi governance, risk management, margini, default fund, liquidità, investimento delle risorse e interoperabilità.
Definisce gli elementi minimi e le modalità di valutazione della richiesta di conformità comparabile presentata da controparti centrali di paesi terzi ai fini del regolamento EMIR.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti centrali di paesi terzi che siano state riconosciute dall’ESMA come CCP di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, e che chiedano il riconoscimento della "conformità comparabile" rispetto ai requisiti dell’articolo 16 e dei titoli IV e V di tale regolamento. Rileva per la disciplina del riconoscimento delle CCP di paesi terzi, per la valutazione dell’ESMA e per gli accordi di interoperabilità con CCP dell’Unione o di paesi terzi. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Conformità comparabile delle CCP di paesi terzi
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) per rendere operativa la procedura di "conformità comparabile" introdotta per le CCP di paesi terzi classificate come CCP di classe 2. La logica del testo è quella di consentire all’ESMA di valutare se il rispetto del quadro regolamentare del paese terzo consenta di considerare soddisfatti i requisiti dell’articolo 16 e dei titoli IV e V dell’EMIR, preservando al contempo la stabilità finanziaria dell’Unione e condizioni di parità con le CCP autorizzate nell’Unione.
Ambito soggettivo e finalità della valutazione
La disciplina riguarda esclusivamente le CCP di paesi terzi già riconosciute dall’ESMA come CCP di classe 2 ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012. Il meccanismo di conformità comparabile è pensato per ridurre gli oneri amministrativi e regolamentari per tali soggetti, senza abbassare il livello di tutela prudenziale e di stabilità sistemica richiesto dall’ordinamento UE. I considerando chiariscono inoltre che l’ESMA può tener conto anche delle raccomandazioni del CPMI e della IOSCO.
Procedura di presentazione della richiesta
L’articolo 1 disciplina il contenuto della richiesta motivata e la sequenza procedurale. La CCP deve indicare:
- i requisiti per i quali richiede la conformità comparabile;
- le ragioni per cui il quadro del paese terzo soddisfa i requisiti pertinenti dell’articolo 16 e dei titoli IV e V;
- il modo in cui sono soddisfatte le condizioni dell’atto di esecuzione richiamato dall’articolo 25, paragrafo 6.
Su richiesta dell’ESMA, la domanda deve essere integrata con:
- una dichiarazione dell’autorità competente attestante l’onorabilità e reputazione della CCP di classe 2;
- se necessario, la traduzione del pertinente quadro del paese terzo in una lingua comunemente utilizzata nel settore finanziario.
L’ESMA verifica la completezza entro 30 giorni lavorativi e decide entro 90 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta completa. Se la documentazione non è tempestiva e ciò incide sul riconoscimento o sulla revisione del riconoscimento della CCP di paese terzo, l’ESMA può rinviare la decisione. In caso di rigetto per uno o più requisiti, una nuova domanda sugli stessi requisiti è ammessa solo se interviene una modifica rilevante del quadro del paese terzo o della conformità della CCP a tale quadro.
Criteri specifici per l’articolo 16 EMIR
Per la conformità comparabile all’articolo 16, paragrafo 1, l’ESMA la concede quando il capitale della CCP, compresi utili non distribuiti e riserve, include almeno 7,5 milioni di EUR di capitale iniziale permanente e disponibile.
Per l’articolo 16, paragrafo 2, la conformità comparabile è concessa se il capitale è in ogni momento almeno pari alla somma di:
- requisiti patrimoniali per liquidazione o ristrutturazione delle attività;
- requisiti patrimoniali per rischi operativi e giuridici;
- requisiti patrimoniali per rischi di credito, controparte e mercato non già coperti da risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44 EMIR o da risorse equivalenti del paese terzo;
- requisiti patrimoniali per il rischio commerciale.
Il calcolo segue, in via primaria, i requisiti patrimoniali del paese terzo; in mancanza, si applicano i criteri del regolamento delegato (UE) n. 152/2013.
Titolo IV EMIR: requisiti organizzativi, di condotta e prudenziali
L’articolo 3 collega la conformità comparabile al titolo IV al rispetto, ove applicabile, dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, e di tutti gli elementi pertinenti dell’allegato I. L’allegato è molto ampio e copre l’assetto complessivo di governance, rischio e resilienza della CCP di paese terzo.
Tra i principali profili verificati figurano:
- governance societaria, struttura organizzativa e controlli interni;
- politiche e procedure di compliance;
- continuità operativa, sistemi informatici, sicurezza e riservatezza dei dati;
- composizione e funzionamento del consiglio e dell’alta dirigenza;
- comitato dei rischi;
- conservazione dei dati per almeno 10 anni;
- disciplina degli azionisti qualificati e degli stretti legami;
- gestione dei conflitti di interesse;
- esternalizzazione;
- regole di condotta verso partecipanti diretti e clienti;
- criteri di ammissione, trasparenza dei servizi e informativa sui rischi;
- segregazione e portabilità;
- gestione delle esposizioni, margini, default fund, liquidità, investment policy, procedure di default, stress test e back testing;
- regole di settlement, compreso l’uso della moneta di banca centrale quando disponibile.
Esclusioni e incompatibilità tra ordinamenti
L’articolo 5 introduce due correttivi importanti. In primo luogo, l’ESMA non può negare la conformità comparabile solo perché il paese terzo prevede esclusioni analoghe a quelle dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, EMIR; la CCP deve però dimostrare la comparabilità fra l’esclusione UE e quella del paese terzo.
In secondo luogo, se l’adempimento di un requisito UE comporta violazione di una disposizione cogente del quadro del paese terzo, la conformità comparabile può essere concessa solo se la CCP prova che:
- è impossibile conformarsi al requisito UE senza violare il paese terzo;
- il quadro del paese terzo realizza effettivamente gli stessi obiettivi;
- la CCP è conforme al quadro del paese terzo.
Modifiche successive del quadro del paese terzo
La CCP che abbia ottenuto la conformità comparabile deve informare l’ESMA di qualsiasi modifica del quadro normativo del paese terzo e delle proprie norme e procedure interne. L’ESMA, a sua volta, informa la Commissione delle comunicazioni ricevute. Ne deriva un sistema di vigilanza dinamico: la decisione è valutata sulla base della situazione esistente al momento dell’adozione, ma può essere rivista in presenza di sviluppi rilevanti.
Titolo V EMIR e interoperabilità
L’articolo 4 disciplina la conformità comparabile al titolo V, relativo agli accordi di interoperabilità. Se la CCP di classe 2 ha concluso un accordo con una CCP autorizzata nell’Unione, l’ESMA concede la conformità solo se sono soddisfatti tutti gli elementi pertinenti dell’allegato II. Se l’accordo è con una CCP di paese terzo, la conformità è concessa salvo che l’impatto dell’accordo sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri giustifichi una valutazione dettagliata.
L’allegato II richiede in particolare:
- accesso non discriminatorio ai dati necessari e al sistema di regolamento;
- restrizioni agli accordi o all’accesso solo per limitare i rischi;
- politiche, procedure e sistemi adeguati per gestire i rischi derivanti dall’interoperabilità;
- definizione chiara di diritti e obblighi reciproci;
- gestione dei rischi di credito e di liquidità e delle interdipendenze;
- disciplina dei margini fra CCP, con protezione rafforzata delle garanzie e restituzione tempestiva in caso di default della CCP beneficiaria.
Effetti pratici per gli operatori
Per i professionisti, il regolamento è rilevante perché traduce in criteri operativi la nozione di conformità comparabile, condizionando l’accesso delle CCP di paesi terzi al mercato UE e incidendo sui rapporti con controparti, clearing member, clienti e autorità di vigilanza. La documentazione della domanda, la prova della comparabilità e l’allineamento tra quadro estero e requisiti UE diventano elementi centrali nella strategia regolamentare della CCP di classe 2.
Disposizioni principali
Procedura di richiesta e termini
La CCP di classe 2 presenta una richiesta motivata entro il termine fissato dall’ESMA nella comunicazione alla CCP di paese terzo non considerata CCP di classe 1, oppure in qualsiasi momento dopo il riconoscimento come CCP di classe 2. La richiesta deve indicare i requisiti per i quali si chiede la conformità comparabile, le ragioni per cui il quadro del paese terzo soddisfa i requisiti pertinenti dell’articolo 16 e dei titoli IV e V, nonché il modo in cui sono soddisfatte le condizioni dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6. L’ESMA verifica la completezza entro 30 giorni lavorativi e decide entro 90 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta completa.
Criteri per l’articolo 16 EMIR
La conformità comparabile ai requisiti patrimoniali dell’articolo 16, paragrafo 1, è concessa se il capitale della CCP, inclusi utili non distribuiti e riserve, comprende almeno 7,5 milioni di EUR di capitale iniziale permanente e disponibile. Per il paragrafo 2, il capitale deve essere in ogni momento almeno pari alla somma dei requisiti patrimoniali per liquidazione o ristrutturazione, rischi operativi e giuridici, rischi di credito/controparte/mercato non già coperti da risorse specifiche e rischio commerciale; il calcolo segue il quadro del paese terzo o, in mancanza, il regolamento delegato (UE) n. 152/2013.
Conformità comparabile al titolo IV
L’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo IV se la CCP soddisfa, ove applicabile, i requisiti dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, e tutti gli elementi pertinenti dell’allegato I. Prima di negare la conformità, l’ESMA verifica con l’autorità competente della CCP la propria analisi del quadro del paese terzo e informa la Commissione; se intende non concedere la conformità al titolo IV, deve avvertire la Commissione, anche per l’impatto sulla valutazione di equivalenza ex articolo 25, paragrafo 6.
Conformità comparabile al titolo V e interoperabilità
Se la CCP di classe 2 ha un accordo di interoperabilità con una CCP autorizzata nell’Unione, la conformità comparabile al titolo V è concessa solo se sono soddisfatti tutti gli elementi pertinenti dell’allegato II. Se l’interoperabilità è con una CCP di paese terzo, la conformità è concessa salvo che l’impatto sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri giustifichi una valutazione dettagliata.
Esclusioni comparabili e requisiti incompatibili
L’ESMA non può rifiutare la conformità solo perché il quadro del paese terzo prevede esclusioni analoghe a quelle dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, EMIR; la CCP deve però provare la comparabilità tra le esclusioni. Se la conformità a uno specifico requisito comporta violazione del quadro del paese terzo, la conformità comparabile è concessa solo se la CCP dimostra l’impossibilità di rispettare insieme i due ordinamenti, che il quadro del paese terzo realizza gli stessi obiettivi e che essa si conforma comunque a tale quadro.
Aggiornamenti del quadro del paese terzo
La CCP alla quale è stata concessa la conformità comparabile deve informare l’ESMA di ogni modifica del quadro applicabile del paese terzo e delle proprie norme e procedure interne; l’ESMA informa la Commissione delle comunicazioni ricevute. La decisione dell’ESMA si basa sulla situazione esistente al momento dell’adozione e può essere rivista in presenza di sviluppi rilevanti.
Elementi valutativi di governance e organizzazione
L’allegato I richiede la verifica di governance societaria, struttura organizzativa, controlli interni, politiche di conformità, continuità operativa, sistemi informatici, pubblicità di regole e criteri di ammissione, verifiche indipendenti, onorabilità e professionalità dell’alta dirigenza, composizione e indipendenza del consiglio, comitato dei rischi, conservazione dei dati per almeno 10 anni, informativa sugli azionisti qualificati, gestione dei cambiamenti dirigenziali e dei conflitti di interesse.
Elementi prudenziali
L’allegato I disciplina gestione delle esposizioni, requisiti in materia di margini, default fund, risorse finanziarie prefinanziate, rischio di liquidità, linee di difesa in caso di inadempimento, requisiti sulle garanzie, politica di investimento, procedure di default, riesame di modelli e stress test, back testing, validazione indipendente e regole di regolamento, inclusa la preferenza per moneta di banca centrale.
Segnalazioni ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013
Per gli articoli da 50 bis a 50 quinquies del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP di paese terzo si conforma agli obblighi di segnalazione sui calcoli relativi ai requisiti patrimoniali secondo il proprio quadro applicabile in materia di contabilità e requisiti patrimoniali.
Interoperabilità e margini fra CCP
L’allegato II richiede accesso non discriminatorio ai dati e al sistema di regolamento, gestione dei rischi di credito e liquidità, definizione di diritti e obblighi reciproci, individuazione delle interdipendenze, e disciplina dei margini fra CCP. Le garanzie ricevute in strumenti finanziari devono essere protette con sistemi altamente sicuri e restano disponibili solo in caso di inadempimento della CCP che ha prestato la garanzia; in caso di inadempimento della CCP beneficiaria, le garanzie vanno restituite prontamente.
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