Regolamento (UE) 2020/1024
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1024 della Commissione del 14 luglio 2020 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti originari della Repubblica socialista del Vietnam
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre contingenti tariffari dell’Unione per una serie di prodotti originari del Vietnam, in attuazione dell’accordo di libero scambio UE-Vietnam. Stabilisce che, entro tali contingenti, il dazio è pari a 0% per le merci che soddisfano le regole di origine previste dal protocollo 1 dell’accordo e per le quali sia presentata idonea prova dell’origine. La gestione dei contingenti è affidata alla Commissione secondo le regole del codice doganale dell’Unione e del relativo regolamento di esecuzione. Per ragioni di coerenza con l’entrata in applicazione dell’accordo, il regolamento si applica dal 1o agosto 2020.
Apertura e gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti originari del Vietnam, nell’ambito dell’accordo di libero scambio UE-Vietnam.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di specifiche merci originarie della Repubblica socialista del Vietnam elencate nell’allegato del regolamento, per le quali è previsto un trattamento preferenziale entro contingenti tariffari annuali. L’applicazione riguarda le merci che rispettano le norme di origine del protocollo 1 dell’accordo UE-Vietnam e richiede la presentazione di una prova dell’origine valida (certificato di origine o dichiarazione di origine). I contingenti sono gestiti a livello unionale secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica. Il regolamento si applica dal 1o agosto 2020; resta ferma l’entrata in vigore formale al terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti originari del Vietnam
Il regolamento attua, sul piano doganale, le previsioni dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e Repubblica socialista del Vietnam, concluso il 12 giugno 2020 e applicabile dal 1o agosto 2020. In particolare, disciplina l’apertura di contingenti tariffari annuali per determinati prodotti originari del Vietnam, entro i quali il dazio doganale è azzerato.
Contesto normativo e finalità
Nei considerando la Commissione richiama che l’accordo UE-Vietnam prevede riduzioni o eliminazioni dei dazi sulle importazioni nell’Unione di merci originarie del Vietnam, e che per alcune merci l’eliminazione del dazio opera entro limiti quantitativi. Poiché il contingente tariffario è su base annua e l’accordo si applica dal 1o agosto 2020, il regolamento stabilisce quantitativi validi per il periodo residuo del 2020 e per gli anni successivi, in coerenza con l’allegato 2-A, sezione B, dell’accordo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione delle merci originarie del Vietnam espressamente elencate nell’allegato. Tra le categorie contemplate figurano, tra le altre, uova di volatili sgusciate e tuorli, aglio, granturco dolce, fecola di manioca, taluni prodotti ittici, preparazioni di surimi, zucchero e altri prodotti ad elevato contenuto di zucchero, zuccheri speciali, funghi, etanolo, mannitolo, sorbitolo, destrina e altri amidi e fecole modificati.
Condizioni per beneficiare del trattamento preferenziale
Per fruire del contingente tariffario, le merci devono rispettare le norme di origine previste dal protocollo 1 dell’accordo, che disciplina la nozione di "prodotti originari" e la cooperazione amministrativa. Il beneficio è riconosciuto solo su presentazione di una prova dell’origine conforme all’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1, vale a dire un certificato di origine o una dichiarazione di origine.
Gestione del contingente e regole doganali applicabili
La gestione dei contingenti è affidata alla Commissione e segue gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che contengono le regole operative per la gestione dei contingenti tariffari. Il criterio operativo richiamato è quello cronologico, basato sulla data di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica.
Struttura dei contingenti e aliquota
L’allegato elenca i singoli contingenti con un numero d’ordine e i relativi codici NC/TARIC. Per ciascuna voce sono indicati due periodi: il primo dall’1 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 e il secondo dall’1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno successivo. I volumi previsti variano a seconda del prodotto e sono espressi, di regola, in tonnellate di peso netto; per lo zucchero alcuni quantitativi sono espressi in equivalente zucchero grezzo. L’aliquota del dazio entro il contingente è pari a 0% per tutte le voci riportate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o agosto 2020, in linea con la data di applicazione dell’accordo di libero scambio UE-Vietnam. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Apertura dei contingenti tariffari
L’articolo 1 apre contingenti tariffari dell’Unione per le merci originarie del Vietnam elencate nell’allegato. L’allegato individua per ciascuna voce il codice NC/TARIC, la descrizione del prodotto, il periodo contingentale, il volume disponibile e l’aliquota del dazio, che è pari a 0% entro il contingente.
Gestione dei contingenti
L’articolo 2 dispone che i contingenti siano gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La gestione avviene sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica.
Requisiti di origine e prova documentale
L’articolo 3 subordina il beneficio dei contingenti al rispetto delle norme di origine del protocollo 1 dell’accordo UE-Vietnam. Per ottenere il trattamento preferenziale è necessario presentare un certificato di origine o una dichiarazione di origine conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1.
Decorrenza e applicazione temporale
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma l’applicazione sostanziale decorre dal 1o agosto 2020. I contingenti sono articolati su base annua, con un primo periodo dal 1o agosto 2020 al 31 dicembre 2020 e, successivamente, su anni civili interi.
Come è indicizzato
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