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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1302

Regolamento delegato (UE) 2020/1302 della Commissione del 14 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali stabilite nei paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina il sistema di finanziamento, tramite commissioni, delle attività svolte dall’ESMA in relazione al riconoscimento e alla vigilanza delle controparti centrali stabilite in paesi terzi. Prevede una commissione di riconoscimento base, una commissione aggiuntiva per le CCP di classe 2, nonché commissioni annuali differenziate per classe 1 e classe 2, con importi e criteri di calcolo definiti in funzione dei costi ESMA e del fatturato. Contiene inoltre regole su termini di pagamento, modalità di fatturazione, interessi di mora, non rimborsabilità e disposizioni transitorie per le pratiche già presentate e per le CCP già riconosciute.

Regolamento delegato che stabilisce le commissioni dovute all’ESMA dalle controparti centrali (CCP) stabilite in paesi terzi per le domande di riconoscimento e per le attività di vigilanza successive al riconoscimento.

Ambito di applicazione

Si applica alle controparti centrali stabilite in paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) e alle CCP di paesi terzi già riconosciute dall’ESMA. Disciplina sia le CCP non ancora riconosciute sia quelle riconosciute, distinguendo tra CCP di classe 1 e CCP di classe 2 in base alla rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri. Si applica nell’Unione europea ed è rilevante ai fini del SEE; contiene anche disposizioni transitorie per le domande già pendenti e per le CCP già riconosciute al 22 settembre 2020.

Regolamento delegato (UE) 2020/1302 – commissioni ESMA per le CCP di paesi terzi

Il regolamento dà attuazione all’articolo 25 quinquies del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) e definisce il sistema di commissioni dovute all’ESMA per il riconoscimento e la vigilanza delle controparti centrali stabilite in paesi terzi. La logica sottostante, richiamata nei considerando, è quella del recupero integrale dei costi sostenuti dall’ESMA, con una ripartizione proporzionata al livello di attività e alla rilevanza sistemica della CCP.

Ambito soggettivo e classificazione delle CCP

Il regolamento riguarda tutte le CCP stabilite in paesi terzi che chiedono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 25 EMIR e quelle già riconosciute dall’ESMA. Il testo distingue tra:

  • CCP di classe 1: riconosciute ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, senza qualificazione di rilevanza sistemica;
  • CCP di classe 2: CCP di rilevanza sistemica o suscettibili di diventarlo per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri, riconosciute ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2 ter.

Commissioni di riconoscimento

Per la domanda di riconoscimento è dovuta una commissione base di 50 000 EUR. Tale importo è dovuto da ogni CCP di paese terzo che presenta l’istanza di riconoscimento. Se l’ESMA qualifica la CCP come classe 2, si aggiunge una commissione ulteriore di 360 000 EUR, giustificata dai maggiori costi istruttori e di valutazione connessi sia alla verifica delle condizioni rafforzate di riconoscimento, sia alla valutazione della conformità comparabile rispetto ai requisiti EMIR (articolo 25, paragrafo 2 ter).

La commissione aggiuntiva è dovuta anche quando una CCP già riconosciuta viene successivamente riclassificata come classe 2 a seguito del riesame periodico della rilevanza sistemica previsto dall’articolo 25, paragrafo 5, o dall’articolo 89, paragrafo 3 quater, EMIR.

Commissioni annuali per le CCP riconosciute

Le CCP riconosciute sono tenute a versare una commissione annuale. Per le CCP di classe 1, l’importo annuale è ripartito in parti uguali tra tutte le CCP riconosciute al 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base delle spese stimate nel bilancio ESMA per le funzioni relative a tale categoria.

Per le CCP di classe 2, la commissione è costruita sul medesimo criterio base, ma viene corretta mediante un fattore di ponderazione legato al fatturato. In questo modo il regolamento differenzia il contributo in funzione dell’effettivo peso economico della CCP e del maggiore sforzo di vigilanza richiesto all’ESMA.

Fatturato rilevante e criteri di ponderazione per le CCP di classe 2

Il fatturato rilevante è costituito dai ricavi globali derivanti dai servizi di compensazione, intesi come commissioni di partecipazione e di compensazione al netto dei costi delle operazioni, relativi all’ultimo esercizio finanziario. La CCP deve trasmettere all’ESMA, ogni anno, dati sottoposti a revisione contabile entro il 30 settembre.

Se i ricavi sono espressi in una valuta diversa dall’euro, l’ESMA procede alla conversione utilizzando il tasso medio di cambio dell’euro, calcolato sulla base del tasso di riferimento pubblicato dalla BCE. Il regolamento distingue due fasce:

  • gruppo 1: fatturato annuo inferiore a 600 milioni di EUR, con fattore 1;
  • gruppo 2: fatturato annuo pari o superiore a 600 milioni di EUR, con fattore 1,2.

Il fattore applicabile a ciascuna CCP di classe 2 è dato dal rapporto tra il proprio fattore di ponderazione e il fattore complessivo di tutte le CCP di classe 2 riconosciute.

Commissioni nell’anno del riconoscimento

Nel primo anno di riconoscimento la commissione annuale è calcolata in modo proporzionale al periodo dell’anno in cui l’ESMA svolge effettivamente le sue funzioni in relazione alla CCP. Se la CCP è di classe 1, il riferimento è la commissione base; se è di classe 2, il riferimento è la commissione aggiuntiva. Il regolamento evita duplicazioni prevedendo che eventuali commissioni provvisorie già pagate siano scomputate o assorbano il nuovo importo dovuto.

Condizioni di pagamento, fatturazione e mancati pagamenti

Tutte le commissioni devono essere corrisposte in euro. In caso di ritardo, si applicano gli interessi di mora previsti dall’articolo 99 del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046. Le comunicazioni tra ESMA e CCP avvengono per via elettronica.

Per le commissioni di riconoscimento, la commissione base è pagata al momento della presentazione della domanda, salvo il caso in cui l’atto di esecuzione previsto dall’articolo 25, paragrafo 6, EMIR per il paese terzo non sia ancora stato adottato: in tal caso il pagamento è differito alla data di entrata in vigore di tale atto. La commissione aggiuntiva è fatturata con nota di addebito e deve essere pagata con almeno 30 giorni di intervallo tra nota e scadenza.

Le commissioni di riconoscimento non sono rimborsabili, né in caso di ritiro della domanda né in caso di rigetto del riconoscimento. Anche le commissioni annuali versate non sono rimborsabili.

Commissioni annuali ordinarie e transitorie

Le commissioni annuali ordinarie devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno; l’ESMA invia la relativa nota di addebito entro il 1° marzo. Per l’anno del riconoscimento, l’importo e la scadenza sono indicati nella nota di addebito, con un termine minimo di 30 giorni tra invio e pagamento.

Per le CCP di paesi terzi già riconosciute alla data di entrata in vigore del regolamento, è prevista una commissione annuale provvisoria di 50 000 EUR per il 2020 e per gli anni successivi fino alla conclusione del riesame della rilevanza sistemica e fino alla definizione finale della loro posizione (riconoscimento come classe 1 o 2, oppure rifiuto). Per il 2020 il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dall’entrata in vigore; per gli anni successivi entro il 31 marzo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Commissione di riconoscimento base

La CCP stabilita in un paese terzo che presenta domanda di riconoscimento ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 paga una commissione di riconoscimento base pari a 50 000 EUR (articolo 1, paragrafo 1).

Commissione di riconoscimento aggiuntiva per CCP di classe 2

Se l’ESMA stabilisce che la CCP è di rilevanza sistemica o suscettibile di diventarlo, la CCP di classe 2 paga una commissione aggiuntiva pari a 360 000 EUR. La commissione è dovuta sia in caso di domanda di riconoscimento sia nel caso in cui una CCP già riconosciuta sia successivamente classificata come CCP di classe 2 a seguito del riesame di cui all’articolo 25, paragrafo 5, o all’articolo 89, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012 (articolo 1, paragrafo 2).

Commissioni annuali per CCP riconosciute

Ogni CCP riconosciuta paga una commissione annuale. Per le CCP di classe 1, la commissione annuale è calcolata dividendo la commissione annuale complessiva, pari alle spese stimate nel bilancio ESMA relative alle funzioni sulle CCP di classe 1, tra tutte le CCP riconosciute al 31 dicembre dell’anno precedente. Per le CCP di classe 2, la commissione annuale è calcolata in modo analogo, ma con applicazione del fattore di ponderazione determinato in base al fatturato (articolo 2).

Calcolo della commissione nell’anno del riconoscimento

Nell’anno in cui avviene il riconoscimento, la commissione annuale è proporzionata al periodo dell’anno in cui l’ESMA svolge le proprie funzioni. Se la CCP è di classe 1, il calcolo è proporzionale alla commissione base; se è di classe 2, è proporzionale alla commissione aggiuntiva. Eventuali commissioni annuali provvisorie già pagate sono scomputate o escludono il pagamento duplicato (articolo 3).

Fatturato rilevante e ponderazione per le CCP di classe 2

Il fatturato pertinente corrisponde ai ricavi mondiali derivanti dalla fornitura di servizi di compensazione, al netto dei costi delle operazioni, dell’ultimo esercizio finanziario. La CCP deve trasmettere annualmente dati revisionati entro il 30 settembre; se espressi in valuta diversa dall’euro, l’ESMA converte gli importi al tasso medio di cambio pubblicato dalla BCE. Le CCP di classe 2 sono divise in due gruppi: gruppo 1 sotto 600 milioni di EUR e gruppo 2 pari o superiore a 600 milioni di EUR; ai gruppi si applicano fattori di ponderazione pari rispettivamente a 1 e 1,2, che incidono sulla ripartizione della commissione annuale (articolo 4).

Modalità di pagamento, valuta e interessi di mora

Tutte le commissioni sono pagate in euro. I ritardi di pagamento sono soggetti agli interessi di mora previsti dall’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le comunicazioni tra ESMA e CCP avvengono per via elettronica (articolo 5).

Scadenze per il pagamento delle commissioni di riconoscimento

La commissione base si paga al momento della domanda di riconoscimento; se manca ancora l’atto di esecuzione per il paese terzo, il pagamento è differito al giorno di entrata in vigore di tale atto. La commissione aggiuntiva è richiesta con nota di addebito e deve essere pagata con almeno 30 giorni di preavviso tra nota e scadenza. Le commissioni di riconoscimento non sono rimborsate (articolo 6).

Scadenze per il pagamento delle commissioni annuali

Le commissioni annuali ordinarie devono essere pagate entro il 31 marzo di ciascun anno, con nota di addebito inviata entro il 1° marzo. La commissione annuale per l’anno del riconoscimento è indicata in apposita nota di addebito e deve rispettare un preavviso minimo di 30 giorni. Le commissioni annuali non sono rimborsate (articolo 7).

Disposizioni transitorie per domande già presentate

Se la CCP ha presentato domanda prima del 22 settembre 2020 e l’ESMA non ha ancora adottato una decisione, la commissione base di 50 000 EUR deve essere pagata entro il 22 ottobre 2020. Se il procedimento era stato sospeso prima del 22 settembre 2020, il pagamento segue la nota di addebito inviata dopo la revoca della sospensione, con almeno 30 giorni tra nota e pagamento (articolo 8).

Commissione annuale provvisoria per CCP già riconosciute

Le CCP di paesi terzi già riconosciute al momento dell’entrata in vigore del regolamento pagano una commissione annuale provvisoria di 50 000 EUR per il 2020 e per gli anni successivi fino alla conclusione del riesame della rilevanza sistemica, e fino al riconoscimento come classe 1 o classe 2 oppure al rifiuto del riconoscimento. Per il 2020 il pagamento è dovuto entro 30 giorni dall’entrata in vigore; per gli anni successivi entro il 31 marzo (articolo 9).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 10).

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarimercati finanziarivigilanza prudenzialecontroparti centraliregolazione delle commissioni pubbliche

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