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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1027

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1027 della Commissione del 14 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda l’attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura

Normativa europea32020R1027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua tre regolamenti di esecuzione FEAMP per consentire l’attuazione e il monitoraggio delle misure introdotte dal regolamento (UE) 2020/560, destinate ad attenuare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Le modifiche interessano i modelli dei programmi operativi, la struttura dei piani di compensazione per le regioni ultraperiferiche e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sugli interventi. L’obiettivo è garantire una raccolta dati coerente, armonizzata e affidabile, con applicazione tempestiva delle nuove misure.

Modifica i modelli, le tabelle di monitoraggio e le specifiche dati dei regolamenti di esecuzione FEAMP per integrare le misure di attenuazione dell’impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle autorità/organismi coinvolti nella programmazione, attuazione, monitoraggio e comunicazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014. Incide in particolare sui programmi operativi, sui piani di compensazione per le regioni ultraperiferiche, sulla presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e sulle informazioni da trasmettere alla Commissione. Le modifiche riguardano anche la rappresentazione e l’identificazione delle misure collegate alla pandemia di Covid-19; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1027: adeguamenti FEAMP per le misure Covid-19

Il regolamento interviene in via attuativa sul quadro FEAMP per rendere operativa la modifica introdotta dal regolamento (UE) 2020/560, che ha previsto misure specifiche per attenuare l’impatto della pandemia di Covid-19 nella pesca e nell’acquacoltura. La Commissione adegua quindi i modelli di programmazione, i contenuti dei piani di compensazione e gli schemi di monitoraggio e trasmissione dei dati, così da consentire una gestione uniforme delle nuove misure.

Finalità e contesto normativo

L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 508/2014 sul FEAMP e richiama, in particolare, le basi giuridiche relative ai programmi operativi, alle misure di compensazione e agli obblighi di comunicazione e monitoraggio. Nei considerando si evidenzia che l’adeguamento dei regolamenti di esecuzione è necessario per consentire l’attuazione delle nuove misure Covid-19 e per assicurare un monitoraggio affidabile e una rendicontazione coerente a livello di Unione.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014

La prima parte dell’intervento riguarda il modello dei programmi operativi FEAMP e la struttura dei piani di compensazione per gli operatori nelle regioni ultraperiferiche.

  • La sezione 4.5 dell’allegato I viene sostituita per richiedere una descrizione del metodo di calcolo delle indennità compensative, con riferimento alle attività disciplinate dall’articolo 40, paragrafo 1, dagli articoli 53, 54, 55, 67 e dall’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014.
  • La sezione 8.2 dell’allegato I viene riformulata per aggiornare la tabella relativa a sostegno totale, dotazione principale, riserva di efficacia dell’attuazione, importi nazionali e tassi di cofinanziamento del FEAMP per le diverse priorità dell’Unione.
  • Nell’allegato II viene inserita una nuova sezione 5 bis dedicata alla descrizione dei metodi di calcolo e di attuazione delle misure di compensazione delle perdite economiche conseguenti alla pandemia di Covid-19 ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 508/2014.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014

Il regolamento aggiorna le specifiche per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi.

  • Nell’allegato I viene introdotto il campo 25, denominato "Attenuazione della pandemia di Covid-19".
  • Nell’allegato V, tabella 1, la riga I.9 relativa all’"Arresto temporaneo delle attività di pesca" viene sostituita per specificare i dati da riportare, in particolare:
    • numero di pescatori interessati;
    • numero di giorni di inattività.

Tali modifiche servono a distinguere gli interventi connessi alla pandemia e a standardizzare la raccolta dei dati per il monitoraggio a livello UE.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014

L’atto modifica anche le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere e le sinergie tra fonti dati.

  • Nell’allegato I viene inserita una nuova parte F intitolata "Attenuazione della pandemia di Covid-19".
  • Il nuovo campo 25 prevede l’indicazione, tramite codice, se l’intervento è:
    • codice 0 = non connesso alla Covid-19;
    • codice 1 = connesso alla Covid-19.
  • Nell’allegato II la riga I.9 sull’arresto temporaneo delle attività di pesca viene allineata ai nuovi requisiti informativi, con riferimento a:
    • numero di pescatori interessati;
    • numero di giorni di inattività.

Coerenza del monitoraggio e tempi di applicazione

Il regolamento richiama la scadenza annuale del 31 marzo per la trasmissione dei dati cumulativi sugli interventi prevista dall’articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014. In tale prospettiva, gli Stati membri avrebbero dovuto trasmettere le informazioni nel formato modificato entro il 2021, così da garantire una comunicazione armonizzata e comparabile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La scelta dell’entrata in vigore immediata risponde all’esigenza, espressamente richiamata nei considerando, di assicurare un sostegno tempestivo nel contesto dell’emergenza pandemica.

Disposizioni principali

Adeguamento del modello dei programmi operativi FEAMP

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 sostituendo l’allegato I, sezione 4.5, per richiedere la descrizione del metodo di calcolo delle indennità compensative secondo criteri pertinenti per le attività di cui all’articolo 40, paragrafo 1, agli articoli 53, 54, 55, 67 e all’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014. Sostituisce inoltre la sezione 8.2 dell’allegato I con una tabella aggiornata su contributo FEAMP, contropartita nazionale, riserva di efficacia dell’attuazione e tassi di cofinanziamento per le priorità dell’Unione.

Inserimento della sezione sulle perdite economiche da Covid-19 nei piani di compensazione

Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 inserisce una nuova sezione 5 bis che descrive i metodi di calcolo e di attuazione delle misure di compensazione delle perdite economiche conseguenti alla pandemia di Covid-19 di cui all’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 508/2014.

Nuovo campo di identificazione delle misure Covid-19 nei dati sugli interventi

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 inserendo nell’allegato I un nuovo campo 25 denominato "Attenuazione della pandemia di Covid-19". Modifica anche l’allegato V, tabella 1, riga I.9, relativa all’arresto temporaneo delle attività di pesca, per specificare i dati da comunicare, tra cui il numero di pescatori interessati e il numero di giorni di inattività.

Aggiornamento delle informazioni da trasmettere dagli Stati membri

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 inserendo nell’allegato I una nuova parte F dedicata all’attenuazione della pandemia di Covid-19, con un codice specifico per indicare se l’intervento è o non è connesso alla Covid-19. Modifica inoltre l’allegato II, riga I.9, per allineare le informazioni richieste sugli interventi di arresto temporaneo delle attività di pesca, includendo numero di pescatori interessati e numero di giorni di inattività.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I considerando evidenziano l’urgenza di consentire un sostegno tempestivo e indicano che la comunicazione dei dati cumulativi sugli interventi avviene annualmente entro il 31 marzo; il formato modificato dei dati dovrebbe essere utilizzato entro il 2021 per assicurare coerenza e armonizzazione.

Come è indicizzato

Materiepescaacquacolturafondi strutturali e investimenti europeimonitoraggio e rendicontazioneaiuti di Stato e sostegno pubblico

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