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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06012/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La vicenda nasce da un avviso di accertamento emesso per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 1999. Dopo una prima cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione provvisoria del 50% delle somme dovute e dopo il consolidarsi del giudicato su avviso e prima cartella, l’ente della riscossione notificava una seconda cartella, riferita ancora alla medesima pretesa fiscale, sostenendo che essa riguardasse il residuo 50% dell’imposta, oltre accessori e sanzioni. La contribuente impugnava la seconda cartella deducendo che essa replicasse indebitamente la prima, quindi integrasse una duplicazione d’imposta. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava sul rilievo che l’Amministrazione non avesse provato che le somme richieste con la seconda cartella fossero diverse da quelle già pretese con la prima. In Cassazione l’Agenzia deduceva: violazione del giudicato ex art. 2909 c.c.; nullità della decisione per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso originario perché tardivo rispetto alla prima cartella; motivazione apparente in violazione dell’art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.; violazione delle norme sulla riscossione frazionata dei crediti tributari (art. 15 D.P.R. 602/1973, art. 68 D.Lgs. 546/1992, art. 19 D.Lgs. 472/1997); vizio di motivazione per mancata corretta ricostruzione dei fatti e della legittimità dell’esecuzione frazionata.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che i primi due fossero infondati perché la CTR aveva ben compreso che nel giudizio era stata impugnata la seconda cartella di pagamento, non la prima, e che la doglianza della contribuente riguardava la duplicazione della pretesa. Ha poi respinto anche i motivi relativi a motivazione apparente, violazione di legge e vizio motivazionale, osservando che la motivazione della CTR, pur sintetica, era chiara ed esaustiva e soprattutto che l’Agenzia non aveva assolto l’onere di provare che la seconda cartella recasse somme ulteriori e non una duplicazione, anche solo parziale, della pretesa già iscritta a ruolo. Non sono state liquidate spese perché la contribuente non ha svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sul giudicato; la Corte esclude la sua violazione perché il giudizio aveva ad oggetto la seconda cartella e non la prima ormai coperta da giudicato

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di vizio di motivazione

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro della denuncia di motivazione apparente; la Corte esclude la violazione ritenendo la motivazione della CTR sintetica ma non apparente

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per contestare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte respinge la censura

  • art. 15 D.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità della riscossione frazionata del tributo

  • art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della riscossione frazionata in pendenza di giudizio

  • art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997

    richiamato dalla ricorrente in materia di sanzioni collegate al tributo e riscossione

Massime di principio

  • Quando il contribuente impugna una seconda cartella sostenendo che riproponga una pretesa già oggetto di una prima cartella coperta da giudicato, il thema decidendum riguarda la verifica della duplicazione della pretesa e non la riapertura del giudicato formatosi sul primo atto.
  • La censura di motivazione apparente è infondata se la decisione di merito, pur sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi e le ragioni del rigetto.
  • In materia di riscossione frazionata e successive iscrizioni a ruolo, spetta all’Amministrazione dimostrare che la seconda cartella riguardi somme diverse o residue rispetto a quelle già richieste con il primo atto; in mancanza di tale prova, la doglianza del contribuente sulla duplicazione della pretesa deve essere accolta.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre una ricostruzione fattuale alternativa: occorre confutare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata e indicare gli atti dai quali risulti la correttezza della pretesa dell’Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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