Corte di giustizia, Sentenza C-249/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 aprile 2022. — Fuhrmann-2-GmbH contro B. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Bottrop. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 8, paragrafo 2 – Contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici – Obblighi di informazione gravanti sul professionista – Attivazione di un pulsante o di una funzione analoga ai fini dell’inoltro di un ordine con obbligo di pagare – Formulazione corrispondente inequivocabile indicante “ordine con obbligo di pagare” – Presa in considerazione, per valutare se una simile formulazione sia “corrispondente”, della sola dicitura riportata sul pulsante o sulla funzione analoga. — Causa C-249/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale del giudice tedesco, ha chiarito come va interpretato il requisito del "pulsante d’ordine" previsto dalla direttiva 2011/83. Ha stabilito che, per verificare se la dicitura usata sul pulsante equivalga a "ordine con obbligo di pagare", occorre guardare solo alla formulazione del pulsante stesso e non all’insieme delle circostanze della prenotazione online. La soluzione rafforza la tutela del consumatore e rende decisivo il testo visualizzato al momento finale dell’ordine.
Contratti a distanza conclusi online: per verificare se il pulsante d’ordine rechi una formulazione equivalente a "ordine con obbligo di pagare" conta solo la dicitura del pulsante, non il contesto complessivo della procedura.
La questione giuridica
Se l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se una formulazione sul pulsante o su una funzione analoga di inoltro dell’ordine, diversa da "ordine con obbligo di pagare", sia una formulazione corrispondente inequivocabile, occorra considerare esclusivamente la dicitura riportata sul pulsante oppure anche le circostanze che accompagnano l’intero processo di prenotazione/ordine.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE impone che l’indicazione dell’obbligo di pagare risulti dalla sola dicitura riportata sul pulsante o sulla funzione analoga usata per inoltrare l’ordine; non è consentito tener conto delle circostanze complessive della procedura per colmare un testo del pulsante ambiguo. Di conseguenza, una formulazione come "conferma la prenotazione" può essere considerata equivalente soltanto se, da sé sola, comunica in modo inequivocabile al consumatore medio che l’invio dell’ordine comporta un obbligo di pagamento; in difetto, il consumatore non è vincolato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 1 della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 312j, paragrafi 3 e 4, BGB
- Considerando 4 della direttiva 2011/83/UE
- Considerando 5 della direttiva 2011/83/UE
- Considerando 7 della direttiva 2011/83/UE
- Considerando 39 della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 169 TFUE
- Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Contratti a distanza online e dicitura del pulsante d’ordine
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Bottrop in una controversia tra una società alberghiera tedesca e un consumatore, relativa alla validità di una prenotazione effettuata tramite la piattaforma Booking.com. Il tema centrale è l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, in particolare del requisito secondo cui il pulsante o la funzione analoga usati per inoltrare l’ordine devono indicare in modo inequivocabile l’obbligo di pagare.
Fatti e procedimento principale
La Fuhrmann-2-GmbH gestisce l’hotel Goldener Anker. B., consumatore, ha consultato il sito booking.com, selezionato alcune camere, inserito i propri dati e cliccato sul pulsante recante la dicitura "completa la prenotazione". Non presentatosi in hotel alla data prevista, è stato destinatario di una richiesta di pagamento di spese di cancellazione per EUR 2.240. La società ha quindi agito dinanzi al giudice tedesco sostenendo che, con quella prenotazione, si fosse perfezionato un contratto vincolante e che la dicitura sul pulsante fosse sufficiente ai sensi del diritto tedesco di recepimento.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2011/83/UE e, in particolare:
- l’articolo 1, che enuncia l’obiettivo di un elevato livello di tutela dei consumatori;
- l’articolo 2, punto 7, che definisce il contratto a distanza;
- l’articolo 3, paragrafo 1, che delimita l’ambito di applicazione della direttiva;
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), relativo alle informazioni precontrattuali;
- l’articolo 8, paragrafo 2, che disciplina i requisiti formali dei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici. Sono inoltre menzionati i considerando 4, 5, 7 e 39 della direttiva, nonché l’articolo 169 TFUE e gli articoli 38 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nel diritto tedesco viene richiamato l’articolo 312j, paragrafi 3 e 4, del BGB, che recepisce la disciplina europea.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che un contratto di servizi concluso tramite una piattaforma di prenotazione online rientra nella nozione di contratto a distanza e quindi nell’ambito di applicazione della direttiva. Ricorda poi che l’articolo 8, paragrafo 2, impone due garanzie distinte: da un lato, la comunicazione chiara delle informazioni essenziali prima dell’ordine; dall’altro, l’obbligo di assicurare che il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica un pagamento.
Quanto alla formulazione del pulsante, la Corte rileva che il testo della disposizione è chiaro: la dicitura deve comparire sul pulsante o sulla funzione analoga utilizzata per l’inoltro dell’ordine. Il riferimento a "ordine con obbligo di pagare" è esemplificativo; gli Stati membri possono ammettere formule equivalenti, purché inequivocabili. Tuttavia, ciò che conta è solo la dicitura sul pulsante, non le circostanze ulteriori della procedura di acquisto o prenotazione.
Il considerando 39 rafforza questa lettura, perché esige che l’attenzione del consumatore sia attirata in modo specifico, mediante una formulazione inequivocabile, sul fatto che l’inoltro dell’ordine comporta un obbligo di pagamento. La Corte sottolinea che, in una fase decisiva come l’invio dell’ordine, il consumatore deve poter capire con assoluta certezza il momento in cui si vincola. Ammettere che l’eventuale ambiguità del pulsante possa essere compensata dal contesto complessivo renderebbe meno effettiva la tutela prevista dalla direttiva.
La Corte aggiunge che il bilanciamento tra tutela dei consumatori e libertà d’impresa non altera la soluzione, poiché la formulazione del pulsante non impone un onere significativo ai professionisti.
Decisione
La Corte risponde che, per verificare se una formulazione come "conferma la prenotazione" corrisponda alla dicitura "ordine con obbligo di pagare", occorre basarsi esclusivamente sulla dicitura riportata sul pulsante o sulla funzione analoga. Spetta quindi al giudice nazionale stabilire, alla luce dei soli termini utilizzati e del significato che essi hanno per il consumatore medio, se la formula impiegata sia realmente inequivocabile; in caso contrario, il consumatore non è vincolato dall’ordine o dal contratto.
Principio affermato
Nel commercio elettronico, la conformità al requisito del "pulsante d’ordine" si valuta in base al solo testo del pulsante: il professionista non può fare affidamento sul contesto della procedura per sanare una dicitura poco chiara o ambigua. Il consumatore deve essere messo in condizione di riconoscere immediatamente che, cliccando, assume un obbligo di pagamento.
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