Sentenza n. 13585/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 10/G1, unitamente agli atti della procedura e ai verbali della Commissione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego di abilitazione scientifica nazionale deducendo violazione della legge n. 240/2010, del d.P.R. n. 95/2016, del d.m. n. 120/2016, del d.m. n. 589/2018, del bando e dei verbali della Commissione, nonché violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che la Commissione avesse ritenuto le pubblicazioni non congruenti con il settore concorsuale mediante formule generiche, nonostante il parere favorevole del CUN sulla pertinenza delle pubblicazioni e alcuni elementi positivi emergenti dai giudizi individuali e collegiali. Ha inoltre dedotto che il giudizio negativo fosse contraddittorio rispetto alla valutazione positiva di taluni aspetti delle pubblicazioni, che non fosse stata adeguatamente valutata la maturità scientifica complessiva, comprensiva dei titoli e delle esperienze professionali, e che i giudizi individuali fossero sostanzialmente sovrapponibili e non consentissero di verificare l'effettivo confronto tra i commissari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la valutazione della maturità scientifica del candidato come espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, consistente in giudizi di valore fondati su competenze specialistiche. Ha rilevato che, ai sensi della disciplina applicabile, l'abilitazione richiede il soddisfacimento congiunto dei requisiti relativi all'impatto della produzione scientifica e ai titoli, nonché una valutazione complessiva elevata delle pubblicazioni secondo i criteri dell'art. 4 del d.m. n. 120/2016; tali criteri sono autonomi e non possono essere compensati tra loro. Nel caso concreto, la Commissione non si è limitata ad affermare genericamente la non coerenza delle pubblicazioni, ma ha analizzato gli ambiti di ricerca, evidenziando il prevalere di interessi di linguistica esterna, il ruolo marginale o ancillare del dato linguistico, la ristrettezza degli ambiti di indagine e una certa ripetitività. Tali elementi sono stati ritenuti ostativi al riconoscimento di risultati sufficientemente originali e maturi per il settore concorsuale. Il giudice ha ritenuto la motivazione chiara, articolata e idonea a ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione, anche alla luce dei giudizi individuali, i quali non sono risultati completamente sovrapponibili e consentivano di conoscere l'apprezzamento personale dei commissari. Il parere del CUN e gli elementi favorevoli presenti nella valutazione non imponevano un esito positivo, poiché la Commissione conserva il potere di formulare il giudizio complessivo sulla maturità scientifica e sulla qualità delle pubblicazioni. L'ordinanza cautelare precedente aveva già respinto la domanda cautelare per la necessità di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della presenza di elementi favorevoli al candidato nel giudizio collegiale.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Prevede l'abilitazione scientifica nazionale quale requisito per il reclutamento dei professori universitari e demanda alla disciplina regolamentare la definizione delle modalità della procedura.
art. 4 d.P.R. 95/2016
Demanda al Ministero, sentiti CUN e ANVUR, la determinazione dei criteri, parametri e indicatori per la valutazione scientifica, nonché delle modalità di valutazione e di scelta dei criteri da parte delle Commissioni.
art. 3 d.m. 120/2016
Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.
Impone un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica, distinguendo per la seconda fascia la maturità scientifica come riconoscimento di un positivo livello di qualità e originalità dei risultati, idoneo a conferire una posizione riconosciuta almeno nel panorama nazionale.
art. 4 d.m. 120/2016
la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti
Individua una pluralità di criteri autonomi per la valutazione delle pubblicazioni, tra cui coerenza, apporto individuale, qualità, collocazione editoriale, consistenza e continuità; tutti devono essere considerati e non è ammessa la compensazione tra criteri.
art. 5 d.m. 120/2016
Richiede l'accertamento dell'impatto della produzione scientifica e del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione secondo la disciplina della procedura.
art. 6 d.m. 120/2016
Subordina il conferimento dell'abilitazione al soddisfacimento congiunto dei requisiti relativi all'impatto e ai titoli e alla valutazione complessivamente elevata delle pubblicazioni.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve consentire di ricostruire le ragioni di fatto e l'iter logico-giuridico che hanno condotto alla decisione amministrativa.
Massime di principio
- La valutazione della maturità scientifica nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, espressa mediante giudizi di valore specialistici, sindacabile dal giudice nei limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento o carenza motivazionale, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella della Commissione.
- Per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia, la Commissione deve valutare congiuntamente i requisiti relativi all'impatto della produzione scientifica, al possesso dei titoli selezionati e alla qualità complessiva delle pubblicazioni; il possesso di alcuni titoli o la presenza di elementi positivi non determina automaticamente l'abilitazione.
- I criteri previsti per la valutazione delle pubblicazioni dall'art. 4 del d.m. n. 120/2016 sono autonomi e devono essere tutti considerati; non è possibile compensare la carenza di un criterio, quale la coerenza o la rilevanza nel settore concorsuale, con la positività di altri elementi della produzione scientifica.
- È sufficientemente motivato il giudizio di non abilitazione che, anche mediante il coordinamento tra giudizi individuali e giudizio collegiale, individui concretamente gli ambiti della produzione scientifica, il ruolo del dato disciplinare, la qualità e l'originalità dei risultati e spieghi perché tali elementi non raggiungano il livello di maturità richiesto.
- Il parere favorevole del CUN sulla pertinenza delle pubblicazioni rispetto a un settore scientifico-disciplinare non vincola la Commissione dell'abilitazione, cui compete la valutazione complessiva della qualità, originalità, coerenza e maturità scientifica della produzione ai fini dello specifico settore concorsuale.
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