Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5472/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento a seguito di Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario: - del Decreto del Direttore Centrale n. 29985 del 14.12.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, ivi compreso l'Allegato A, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202302509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionale relativi alla determinazione degli importi dovuti dall'impresa nell'ambito del meccanismo del payback sanitario, inclusi il decreto regionale di ripiano e i decreti ministeriali presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso, a seguito della trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, per ottenere l'annullamento degli atti relativi al meccanismo del cosiddetto payback, censurandone profili di illegittimità. In particolare, erano impugnati il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia che determinava gli importi asseritamente dovuti dalla società, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti indicati nel ricorso. Nel corso del giudizio, la società ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, riferendo di avere versato la quota ridotta, pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso che il pagamento della quota ridotta determinasse la cessazione della materia del contendere, osservando che tale effetto potrebbe derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Il pagamento, infatti, costituisce una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della domanda demolitoria originaria, diretta a ottenere l'annullamento degli atti e a non effettuare alcun pagamento. Tuttavia, il versamento ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, poiché è venuta meno per la ricorrente l'utilità concreta della decisione. Il giudice ha quindi applicato la sopravvenuta carenza di interesse, richiamando un precedente del Consiglio di Stato. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni trattate e dell'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95

    quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa del pagamento ridotto effettuato dalla società; tale pagamento ha fatto venir meno l'utilità concreta della decisione sull'impugnazione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., per giustificare la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese per le peculiarità della controversia e dell'andamento processuale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere, in una controversia avente a oggetto una domanda di annullamento, presuppone il venir meno dell'atto impugnato, tipicamente mediante annullamento d'ufficio, con piena soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio.
  • Il pagamento dell'importo richiesto dall'amministrazione, anche se effettuato in misura ridotta sulla base di una sopravvenuta disposizione normativa, non soddisfa la domanda di annullamento degli atti presupposti e non determina di per sé la cessazione della materia del contendere.
  • Il pagamento volontario dell'importo oggetto della controversia può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale e faccia venir meno l'utilità concreta che il ricorrente mirava a conseguire con l'annullamento dell'atto.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere distinta dalla cessazione della materia del contendere: la prima riguarda il venir meno dell'utilità della decisione per il ricorrente, mentre la seconda richiede che la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta o che l'oggetto della controversia sia stato eliminato.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.