Sentenza n. 281/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, inclusi i verbali di predeterminazione dei criteri e di valutazione comparativa, nonché il decreto rettoriale di approvazione degli atti e di individuazione del candidato maggiormente qualificato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, deducendo, in primo luogo, che la commissione avesse omesso di predeterminare specifici criteri per la valutazione del curriculum, in violazione dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 240/2010, dell’art. 6, commi 2 e 3, del regolamento universitario e dell’art. 8 del bando. Ha inoltre lamentato l’omessa valutazione concreta dei curricula dei candidati nel verbale di valutazione e nella relazione finale; la contraddittorietà, l’irragionevolezza e l’illogicità della condotta della commissione, che aveva incluso il curriculum tra gli elementi da valutare per poi non esaminarlo; il contrasto con la precedente determinazione sui criteri; il difetto di motivazione; l’omessa valutazione diretta dell’originalità, del rigore metodologico e della rilevanza delle singole pubblicazioni; il difetto di istruttoria; nonché l’illegittimità del numero massimo di pubblicazioni previsto dal bando. È stata infine dedotta l’illegittimità derivata del decreto rettoriale di approvazione degli atti e di individuazione del candidato controinteressato come maggiormente qualificato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondati e assorbenti i motivi relativi alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione del curriculum e alla mancata effettiva valutazione dei curricula. L’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 240/2010 impone che la procedura consideri, oltre alle pubblicazioni scientifiche e all’attività didattica, anche il curriculum. Il regolamento universitario stabilisce inoltre che la commissione debba predeterminare i criteri di valutazione e procedere alla valutazione comparativa sulla base, tra l’altro, del curriculum; tale obbligo era ribadito dal bando. La commissione, invece, aveva predeterminato criteri riferiti alle pubblicazioni, all’attività didattica e alle attività scientifiche, istituzionali e organizzative, senza stabilire alcun criterio specifico per i curricula. Secondo il TAR, tale omissione impediva di individuare e valutare i titoli curriculari pertinenti, quali gli anni di servizio, il percorso professionale e le esperienze extrauniversitarie rilevanti per il settore. Il giudice ha inoltre rilevato che, nonostante il verbale dichiarasse l’avvenuta valutazione del curriculum, dagli allegati alla relazione finale non emergeva alcun esame effettivo dei curricula. Ne è derivata una valutazione incompleta dei candidati e la violazione delle regole di autovincolo contenute nella normativa e nella lex specialis. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e salvezza delle successive determinazioni dell’amministrazione limitatamente alla riedizione del segmento valutativo omesso. L’Università è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori; le spese sono state compensate tra le parti private.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, lettera d), l. 240/2010
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica
La procedura per la chiamata dei professori universitari deve valutare inderogabilmente, oltre alle pubblicazioni scientifiche e all’attività didattica, anche il curriculum dei candidati.
art. 6, commi 2 e 3, regolamento dell’Università degli Studi di Palermo approvato con D.R. n. 1239/2024
La commissione predetermina i criteri per la valutazione dei candidati
La commissione deve predeterminare i criteri di valutazione e applicarli a una valutazione comparativa comprendente anche il curriculum; da ciò deriva l’obbligo di fissare criteri specifici per i curricula.
art. 8 del bando di concorso
La lex specialis ribadiva l’obbligo di considerare il curriculum e vincolava la commissione alla relativa valutazione secondo criteri previamente determinati.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari, il curriculum costituisce un autonomo e inderogabile oggetto di valutazione, distinto dalle pubblicazioni scientifiche e dall’attività didattica.
- Quando la normativa regolamentare impone alla commissione di predeterminare i criteri di valutazione dei candidati e include il curriculum tra gli elementi da valutare, la commissione deve fissare previamente criteri specifici idonei a individuare i titoli curriculari pertinenti al posto messo a concorso.
- La mancata predeterminazione dei criteri di valutazione del curriculum determina l’illegittimità degli atti della procedura, perché impedisce una valutazione comparativa trasparente e verificabile e viola il vincolo derivante dalla normativa e dal bando.
- La mera dichiarazione contenuta nel verbale di avere valutato i curricula non è sufficiente quando dagli atti della procedura non emerge alcun esame effettivo degli stessi; l’omessa valutazione concreta comporta l’incompletezza della comparazione e l’illegittimità della procedura.
- L’annullamento degli atti selettivi per omessa valutazione di un segmento obbligatorio comporta la riedizione della valutazione limitatamente alla parte viziata, salva la possibilità per l’amministrazione di adottare le successive determinazioni nel rispetto dei criteri applicabili.
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