Cassazione Penale, Sentenza n. 19852/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto della Corte d'appello che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e prescrizioni varie, censurando la motivazione e denunciando violazione di legge. Sosteneva che i precedenti penali erano datati e che, essendo sottoposto da tempo alla semilibertà e svolgendo attività lavorativa, la sua pericolosità sociale non risultava attuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello è ammesso solo per questioni di violazione di legge; la censura motivazionale proposta non supera il vaglio di ammissibilità poiché mira a riconsiderare fatti e valutazioni di merito. Inoltre, sul piano del merito, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la Corte territoriale aveva adeguatamente valutato precedenti per reati contro il patrimonio, un episodio di furto del 2017 e un arresto del 2018 per stupefacenti, nonché la decisione del Tribunale di sorveglianza di concedere solo la semilibertà per un'attuale prognosi sfavorevole di reinserimento. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte di appello è ammissibile solo per far valere vizi riguardanti la violazione di legge
La Corte ha applicato la limitazione dell’ammissione del ricorso in cassazione rispetto ai decreti delle corti di appello sulle misure di prevenzione: non è ammessa una nuova valutazione dei fatti o della motivazione se non per specifiche violazioni di legge
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, De Paola, Rv. 275054)
Principio secondo cui, nelle misure di prevenzione, il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale può basarsi su elementi emersi in altri provvedimenti giudiziari a condizione che siano oggetto di autonoma disamina da parte del giudice che li utilizza
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso un decreto della corte d'appello in materia di misure di prevenzione è ammissibile soltanto per questioni di diritto (violazione di legge); le censure puramente motivazionali o di merito rischiano l'inammissibilità.
- La circostanza di essere sottoposti a misura alternativa (es. semilibertà) e di svolgere attività lavorativa non esclude automaticamente la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale: occorrono elementi concreti e positivi che dimostrino il superamento della prognosi di pericolosità.
- Precedenti penali anche se anteriori possono essere rilevanti per valutare la pericolosità attuale se integrati da fatti più recenti (es. reati del 2017, arresti successivi), e tali elementi possono essere valorizzati anche se emersi in altri provvedimenti, purché il giudice effettui una valutazione autonoma.
- Le doglianze che mirano a una rivalutazione dei fatti o dell'apprezzamento della prova sono difficilmente accolte in sede di legittimità quando la normativa limita il sindacato di cassazione alla violazione di legge.
- Chi impugna deve documentare specifiche violazioni di legge o una manifesta illogicità della motivazione; altrimenti il ricorrente è esposto alla condanna alle spese e ad eventuali somme a titolo di ammenda.
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