Sentenza del 04/11/2016 n. 22423 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha impugnato la sentenza della Commissione Regionale del Piemonte sostenendo che l'istanza di rimborso della ritenuta IRPEF applicata all'incentivo all'esodo fosse stata presentata oltre il termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Secondo l'Amministrazione, il termine decorreva dalla data in cui l'indennità era stata corrisposta e la ritenuta era stata operata, non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che aveva riconosciuto il carattere discriminatorio del trattamento fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, cassato la sentenza della Commissione Regionale e deciso direttamente nel merito, respingendo la domanda originaria di rimborso del contribuente. Ha stabilito che il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta o dell'effettuazione della ritenuta anche quando il pagamento sia avvenuto sulla base di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. L'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di giustizia non può incidere sui rapporti già esauriti per intervenuta decadenza o prescrizione. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, commi 1 e 2
"data del versamento" e "la ritenuta è stata operata"
Il termine decadenziale per richiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dal momento del versamento dell'imposta o dell'applicazione della ritenuta, anche se solo successivamente una norma fiscale viene dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Art. 384 c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 luglio 2005
La pronuncia aveva riconosciuto il carattere discriminatorio del trattamento fiscale applicato agli uomini tra i 55 e i 59 anni rispetto alle donne coetanee, ma non ha riaperto i rapporti già esauriti per intervenuta decadenza.
D.L. n. 223 del 2006
La Commissione Regionale aveva individuato nella sua entrata in vigore uno dei possibili momenti iniziali del termine per il rimborso, ma tale impostazione è stata esclusa dalla Corte di cassazione.
Principio dei rapporti esauriti e certezza del diritto
L'efficacia retroattiva delle pronunce che dichiarano l'incompatibilità di una norma con il diritto dell'Unione europea incontra il limite delle situazioni già consolidate, tra cui quelle in cui siano maturate prescrizione o decadenza.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il diritto al rimborso non decorre necessariamente dalla pronuncia europea: occorre verificare il termine previsto dalla specifica disciplina del rimborso.
- Per i rimborsi disciplinati dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, il termine decadenziale decorre ordinariamente dalla data del versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta.
- Una pronuncia successiva della Corte di giustizia può consentire di contestare il fondamento del prelievo, ma non consente di recuperare somme se il rapporto tributario era già esaurito per decadenza o prescrizione.
- La tempestività dell'istanza deve essere valutata in relazione alla data originaria del pagamento o della ritenuta, non alla data in cui il contribuente ha acquisito consapevolezza dell'illegittimità della norma.
- In situazioni analoghe è necessario individuare prima il termine applicabile, la sua decorrenza e l'eventuale maturazione della decadenza; solo dopo si può valutare l'effetto della successiva pronuncia europea.
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