Cassazione Penale, Ordinanza n. 23343/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. In sostanza si contestava il trattamento sanzionatorio, chiedendo una rivalutazione della congruità della pena e della rilevanza del valore del prelievo oggetto di valutazione da parte del giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza meramente reiterativa di quelle già svolte in appello e ha osservato che in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la decisione sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità, evenienze non ravvisate nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse ripetitivo rispetto alle deduzioni già esaminate e respinte in appello e che, comunque, mirasse surrettiziamente a ottenere una nuova valutazione della pena, non consentita in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, c.p.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata invocata dal ricorrente, ma il suo mancato riconoscimento è stato ritenuto non censurabile in cassazione nel caso concreto, essendo stata la decisione di merito sorretta da motivazione congrua.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
- Non può essere richiesto in sede di legittimità un nuovo apprezzamento della congruità della pena o delle circostanze attenuanti, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia mancante, manifestamente illogica o frutto di arbitrio.
- Il giudizio sulla pena e sul mancato riconoscimento di un'attenuante è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esplicitato ragioni coerenti e non illogiche, come la consistenza del prelievo ritenuta non trascurabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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