Cassazione Civile, Ordinanza n. 14133/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio depositata dai ricorrenti e dell'accettazione della stessa da parte della controricorrente. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha disposto nulla sulle spese, richiamando l'effetto dell'accettazione ex art. 391 c.p.c., e ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento delle quote SISS previste dall'accordo collettivo regionale del 2003 e da quelli successivi, limitatamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, avevano proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi; tuttavia, prima della decisione, hanno depositato rinuncia agli atti del giudizio, poi accettata dalla controparte.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
L'accettazione della rinuncia agli atti da parte del controricorrente impedisce la pronuncia sulle spese e conduce all'estinzione del giudizio.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte esclude, per effetto dell'esito della lite, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo anche in sede di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il giudice non provvede sulle spese di lite secondo la disciplina richiamata dall'art. 391 c.p.c.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, non ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato collegato all'esito sfavorevole del ricorso.
Come è indicizzato
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