Corte di giustizia, Sentenza C-308/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2018. — Hellenische Republik contro Leo Kuhn. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “materia civile e commerciale” – Obbligazioni emesse da uno Stato membro – Partecipazione del settore privato alla ristrutturazione del debito pubblico del medesimo Stato – Modificazione unilaterale e retroattiva delle condizioni di emissione – Clausole di azione collettiva – Ricorso proposto contro il medesimo Stato da creditori privati titolari di tali obbligazioni quali persone fisiche – Responsabilità dello Stato per atti o omissioni commessi nell’esercizio di poteri pubblici. — Causa C-308/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha ritenuto che la causa tra un investitore privato e la Repubblica ellenica sui titoli di Stato greci ristrutturati con la legge 4050/2012 non sia una controversia civile e commerciale. Decisivo è stato il carattere sovrano e straordinario dell’intervento legislativo, adottato in un contesto di grave crisi finanziaria e volto alla ristrutturazione del debito pubblico. Di conseguenza, il regolamento n. 1215/2012 non si applica.
La Corte esclude che la controversia sui titoli di Stato greci ristrutturati mediante legge retroattiva con clausola di azione collettiva rientri nella "materia civile e commerciale" del regolamento n. 1215/2012.
La questione giuridica
Se una controversia promossa da un privato acquirente di titoli di Stato contro lo Stato emittente, diretta a ottenere l’adempimento delle condizioni originarie di emissione o il risarcimento del danno per la loro mancata esecuzione dopo una ristrutturazione imposta per legge mediante introduzione retroattiva di una clausola di azione collettiva, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 e, in particolare, se possa considerarsi controversia in materia civile e commerciale ai fini della competenza ex articolo 7, punto 1, lettera a).
Principio di diritto
Una controversia promossa da un privato contro uno Stato membro relativa alla sostituzione di titoli di Stato con titoli di valore inferiore, quando tale sostituzione derivi dall’adozione di una legge eccezionale che modifica unilateralmente e retroattivamente le condizioni di emissione mediante introduzione di una clausola di azione collettiva, non rientra nella nozione di "materia civile e commerciale" dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. In simili circostanze lo Stato agisce nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii), sicché il regolamento sulla competenza non si applica e resta assorbito l’esame del foro contrattuale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a).
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012, articolo 1, paragrafo 1
- Regolamento (UE) n. 1215/2012, articolo 4, paragrafo 1
- Regolamento (UE) n. 1215/2012, articolo 7, punto 1, lettera a)
- Trattato MES, articolo 12, paragrafo 3
- Legge greca 2198/1994
- Legge greca 4050/2012
Ristrutturazione dei titoli di Stato greci e nozione di materia civile e commerciale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra la Repubblica ellenica e un investitore privato, il sig. Leo Kuhn, relativa alla sostituzione di titoli di Stato greci originariamente acquistati tramite banca depositaria. Il punto centrale è stabilire se una simile controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, in particolare alla luce dell’articolo 1, paragrafo 1.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Kuhn aveva acquistato titoli di Stato greci soggetti alla legge greca e negoziati alla borsa di Atene. I titoli erano registrati nel sistema di conti correnti della Banca centrale greca e prevedevano il rimborso del capitale alla scadenza e il pagamento di interessi. Dopo l’adozione della legge greca 4050/2012, la Repubblica ellenica convertì tali titoli in nuovi titoli di valore nominale inferiore, mediante introduzione retroattiva di una clausola di azione collettiva (CAC).
Il sig. Kuhn agì dinanzi ai giudici austriaci chiedendo l’esecuzione delle condizioni di emissione originarie o il risarcimento del danno per inadempimento. I giudici austriaci di merito si erano espressi in senso non uniforme sulla giurisdizione, e la Corte suprema austriaca ha quindi sollevato questione pregiudiziale.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama:
- l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che esclude dall’ambito del regolamento la materia fiscale, doganale, amministrativa e la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri;
- l’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sul foro generale del domicilio del convenuto;
- l’articolo 7, punto 1, lettera a), sul foro speciale in materia contrattuale;
- l’articolo 12, paragrafo 3, del Trattato MES, relativo all’inserimento delle CAC nei nuovi titoli di Stato dell’area euro a partire dal 1° gennaio 2013;
- la legge greca 4050/2012, che ha introdotto la CAC e consentito la ristrutturazione con effetto anche per la minoranza dissenziente.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio dovesse essere individuato in base alle condizioni di emissione originarie dei titoli o nel luogo in cui gli interessi erano stati effettivamente corrisposti al titolare.
Prima di esaminare tale profilo, la Corte ha ritenuto necessario verificare se la controversia rientrasse o meno nella "materia civile e commerciale". Solo in caso affermativo si sarebbe potuto discutere della competenza ex articolo 7, punto 1, lettera a).
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la nozione di "materia civile e commerciale" è autonoma e va interpretata tenendo conto della ratio del regolamento e dei principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri. Restano escluse le controversie in cui l’autorità pubblica agisce nell’esercizio della propria potestà d’imperio, cioè tramite poteri che esorbitano dalle regole di diritto comune applicabili tra privati.
Nel caso di specie, l’intervento della Repubblica ellenica presentava carattere eccezionale sotto più profili:
- le condizioni di emissione originarie dei titoli sono state modificate unilateralmente e retroattivamente;
- la modifica è avvenuta mediante una legge nazionale adottata in un contesto di grave crisi finanziaria;
- l’introduzione della CAC ha consentito alla maggioranza dei creditori di imporre la ristrutturazione alla minoranza dissenziente;
- la misura perseguiva un obiettivo di interesse generale, ossia la ristrutturazione del debito pubblico e la tutela della stabilità finanziaria della zona euro.
La Corte sottolinea inoltre che l’adozione della legge 4050/2012 si inseriva in un quadro di assistenza intergovernativa e che il ricorso alle CAC rifletteva una soluzione eccezionale per la Repubblica ellenica. In tali circostanze, la controversia non discende da un semplice rapporto contrattuale, ma da una manifestazione di pubblici poteri.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che una controversia come quella del procedimento principale non ricade nella "materia civile e commerciale" di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Ne consegue che il regolamento non si applica e non occorre esaminare ulteriormente il foro contrattuale invocato dal giudice del rinvio.
Principio affermato
Quando uno Stato membro, in circostanze eccezionali e per finalità di interesse generale, modifica unilateralmente e retroattivamente le condizioni di emissione dei propri titoli di Stato mediante una legge che introduce una clausola di azione collettiva, l’eventuale controversia promossa da un privato sulla sostituzione dei titoli è qualificabile come esercizio di pubblici poteri e non come controversia civile e commerciale ai sensi del regolamento n. 1215/2012.
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