Corte di giustizia, Sentenza C-457/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2018. — Heiko Jonny Maniero contro Studienstiftung des deutschen Volkes eV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) – Ambito di applicazione – Nozione di “istruzione” – Assegnazione da parte di una fondazione privata di borse di studio destinate ad incoraggiare progetti di ricerca o di studio all’estero – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – Discriminazione indiretta – Assegnazione di tali borse di studio subordinata al previo superamento in Germania del primo esame di Stato in diritto (Erste Iuristische Staatsprüfung). — Causa C-457/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che le borse di studio private per studi o ricerca all’estero possono rientrare nell’ambito dell’"istruzione" ai sensi della direttiva 2000/43 se hanno un legame stretto con la partecipazione a un progetto formativo e servono a superare ostacoli economici. Esclude invece che il requisito del previo superamento del primo esame di Stato in diritto in Germania costituisca, nel caso concreto, una discriminazione indiretta per origine etnica. La pronuncia è rilevante per la gestione di programmi di borse e per la verifica dei criteri di accesso alla luce del diritto UE antidiscriminatorio.
Assegnazione di borse di studio private per studi giuridici all’estero e applicazione della direttiva 2000/43/CE: nozione di "istruzione" e discriminazione indiretta per requisito del primo esame di Stato in diritto.
La questione giuridica
1) Se l’assegnazione, da parte di una fondazione privata, di borse di studio destinate a finanziare progetti di ricerca o di studio all’estero rientri nella nozione di "istruzione" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43/CE. 2) In caso affermativo, se il requisito di aver superato in Germania il primo esame di Stato in diritto costituisca una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, anche alla luce della finalità del programma di borse di studio.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43/CE va interpretato nel senso che possono rientrare nella nozione di "istruzione" anche borse di studio private destinate a sostenere progetti di ricerca o di studio all’estero, purché esista un nesso sufficientemente stretto tra il beneficio finanziario e la partecipazione al progetto o programma formativo, in particolare quando le borse mirano a rimuovere ostacoli economici all’accesso. Tuttavia, il fatto di riservare tali borse ai candidati che abbiano superato in Germania il primo esame di Stato in diritto non integra, nel caso esaminato, una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica, poiché non risulta che la condizione svantaggi in modo particolare persone di una specifica origine etnica rispetto ad altre.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/43/CE
- Articolo 1 direttiva 2000/43/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2000/43/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2000/43/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2000/43/CE
- Considerando 12 direttiva 2000/43/CE
- Considerando 16 direttiva 2000/43/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 21
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- Articolo 1 AGG
- Articolo 2, paragrafo 1, n. 7, AGG
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, AGG
- Articolo 19, paragrafo 2, AGG
Assegnazione di borse di studio private e direttiva 2000/43/CE
La causa è un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof (Germania) relativo all’interpretazione della direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. Il giudizio riguarda il programma "Bucerius Jura" di una fondazione privata tedesca, che finanzia progetti di ricerca o di studio giuridici all’estero.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Heiko Jonny Maniero, cittadino italiano residente in Germania, ha contestato alla fondazione la condizione che, per ottenere la borsa, fosse necessario aver superato in Germania il primo esame di Stato in diritto. Egli ha ritenuto tale requisito discriminatorio e ha agito per l’eliminazione e la cessazione della discriminazione, nonché per il risarcimento dei danni. I giudici di merito tedeschi hanno respinto la domanda, sicché il Bundesgerichtshof ha chiesto l’interpretazione della direttiva 2000/43.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, sulla nozione di discriminazione indiretta;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della stessa direttiva, relativo all’ambito di applicazione in materia di "istruzione";
- i considerando 12 e 16 della direttiva;
- l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Viene inoltre menzionata la disciplina tedesca di recepimento, l’AGG.
Prima questione: nozione di "istruzione"
La Corte osserva che la direttiva non definisce la nozione di "istruzione" e ne interpreta il significato in modo autonomo, tenendo conto del linguaggio corrente, del contesto e degli obiettivi della direttiva. Pur rilevando che l’istruzione in senso proprio riguarda la trasmissione e acquisizione di conoscenze e competenze, la Corte afferma che l’accesso all’istruzione è parte essenziale di tale nozione.
La Corte aggiunge che anche i costi connessi alla partecipazione a un progetto di ricerca o a un programma di istruzione possono incidere sull’accesso e, quindi, rientrare nell’ambito della nozione di "istruzione". Ne consegue che borse di studio come quelle in esame rientrano nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), quando esista un nesso sufficientemente stretto fra il beneficio finanziario e la partecipazione al progetto o programma, in particolare se le borse sono dirette a rimuovere ostacoli economici e sono idonee a farlo.
La Corte ritiene che ciò avvenga, in linea di principio, per il programma Bucerius Jura, poiché esso copre costi di viaggio, mantenimento e iscrizione, agevolando l’accesso a studi all’estero.
Seconda questione: discriminazione indiretta
Quanto alla seconda questione, la Corte ricorda che vi è discriminazione indiretta solo quando una misura apparentemente neutra pone persone di una determinata razza o origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. Tale svantaggio deve essere specifico e concreto, e non può essere dedotto in via generale e astratta.
Nel caso di specie, il criterio del superamento del primo esame di Stato in diritto favorisce chi lo ha superato e sfavorisce chi non lo ha superato. Tuttavia, dagli atti non emerge che tale requisito colpisca in modo particolare persone appartenenti a una specifica etnia più di altre. Per questa ragione, la Corte esclude la sussistenza di una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva.
Decisione della Corte
La Corte risponde che:
- le borse di studio private per ricerca o studio all’estero possono rientrare nella nozione di "istruzione" se il nesso con il progetto formativo è sufficientemente stretto;
- il requisito del previo superamento del primo esame di Stato in diritto in Germania, nel caso esaminato, non costituisce discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la pronuncia mostra che i programmi di borse di studio non sono sottratti al controllo antidiscriminatorio UE quando incidono sull’accesso all’istruzione. Allo stesso tempo, la Corte richiede una verifica concreta dell’effetto svantaggioso sul gruppo etnico protetto, senza presumere la discriminazione sulla sola base della provenienza estera di un titolo accademico.
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