Corte di giustizia, Sentenza C-592/17
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 novembre 2018. — Skatteministeriet contro Baby Dan A/S. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci e sottovoci 4421, 7326, 7318 15 90, 7318 19 00 e 9403 90 10 – Articolo specialmente progettato per il fissaggio di barriere di sicurezza per i bambini – Dumping – Validità del regolamento (CE) n. 91/2009 – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 – Definizione di industria comunitaria. — Causa C-592/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che il mandrino usato da Baby Dan per installare barriere di sicurezza per bambini possa essere trattato come parte della barriera stessa. Lo ha qualificato come vite/bullone in metallo rientrante nella sottovoce 73181590 della nomenclatura combinata, anche se è destinato a un uso specifico. Quanto al dazio antidumping del regolamento n. 91/2009, la Corte ha ritenuto che la sua validità non sia inficiata dagli argomenti relativi all’accordo OMC e al regolamento di base.
Classificazione doganale di un mandrino per barriere di sicurezza per bambini e validità del dazio antidumping su elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina.
La questione giuridica
Se un mandrino progettato esclusivamente per fissare barriere di sicurezza amovibili per bambini debba essere considerato una parte della barriera e classificato, a seconda dei casi, nelle voci 4421, 7326 o 94039010 della nomenclatura combinata, oppure, se non qualificabile come parte, nella sottovoce 73181590 o 73181900; e, in caso di classificazione nella sottovoce 73181590, se il regolamento (CE) n. 91/2009 sia invalido per violazione della disciplina antidumping dell’Unione e/o dell’accordo antidumping OMC.
Principio di diritto
Un oggetto metallico progettato esclusivamente per fissare barriere di sicurezza amovibili per bambini a un muro o a un telaio di porta non può essere qualificato come "parte" di tali barriere ai fini della nomenclatura combinata, perché rientra nella categoria delle "parti e forniture di impiego generale" della sezione XV; esso va quindi classificato nella sottovoce 73181590 della NC. Inoltre, l’esame della questione non ha evidenziato elementi idonei a mettere in dubbio la validità del regolamento (CE) n. 91/2009, poiché gli accordi OMC non possono essere invocati, nel caso di specie, per sindacarne la legittimità e il metodo contestato non viola gli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento (CE) n. 1214/2007
- Regolamento (CE) n. 1031/2008
- Regolamento (CE) n. 91/2009
- Regolamento (CE) n. 384/96
- Articoli 3, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96
- Decisione 94/800/CE
- Accordo antidumping OMC, articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1
- Regolamento (CE) n. 1515/2001
- Regolamento (UE) 2015/476
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278
Classificazione doganale del mandrino per barriere di sicurezza per bambini
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Vestre Landsret danese in una controversia tra il Ministero delle Finanze danese e Baby Dan A/S. Oggetto del contendere è la classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di un mandrino metallico utilizzato esclusivamente per fissare barriere di sicurezza amovibili per bambini a un muro o a un telaio di porta.
Fatti e procedimento principale
Baby Dan importa dalla Cina un componente metallico composto da un tubo filettato, un disco metallico rivestito di gomma, un dado e altre caratteristiche tecniche che consentono di serrare la barriera in posizione. Le autorità doganali danesi lo avevano classificato nella voce 7318 della NC; la Commissione nazionale tributaria lo aveva invece ricondotto alla voce 7326. In un precedente rinvio, la Corte aveva già stabilito che l’oggetto rientrava nella voce 7318.
Nel nuovo stadio del procedimento, il giudice del rinvio ha chiesto se il prodotto, pur rientrando in astratto nella voce 7318, potesse essere considerato una parte della barriera di sicurezza per bambini e, quindi, classificato nelle voci 4421, 7326 o nella sottovoce 94039010. In subordine, ha chiesto se la corretta classificazione dovesse essere 73181590 o 73181900 e, in tale ipotesi, se fosse invalido il regolamento antidumping n. 91/2009.
Normativa rilevante sulla classificazione doganale
La Corte richiama le regole generali 1 e 6 della NC e, in particolare:
- la voce 4421 (altri lavori di legno);
- la voce 7326 (altri lavori di ferro o acciaio);
- la voce 7318 e le sottovoci 73181590 e 73181900;
- la voce 9403 e la sottovoce 94039010;
- la nota 2 della sezione XV, che definisce le "parti e forniture di impiego generale";
- la nota 1, lettera d), della sezione XX, che esclude dal capitolo 94 le parti e forniture di impiego generale di metalli comuni.
Sono richiamate anche le note esplicative del Sistema armonizzato, in particolare quelle relative alla voce 4421, alla sezione XV e alla voce 7318.
Ragionamento della Corte sulla classificazione
La Corte ribadisce che il prodotto ha già caratteristiche e proprietà oggettive riconducibili alla voce 7318, come già deciso nella sentenza Baby Dan del 2015. Il punto decisivo è che, ai sensi della nota 2, lettera a), della sezione XV, gli articoli della voce 7318 sono "parti e forniture di impiego generale"; tali articoli non possono essere trattati, nello stesso tempo, come "parti" di un altro prodotto.
Ne consegue che il mandrino, pur essendo progettato specificamente per quelle barriere, non può essere classificato come loro parte. La Corte esclude quindi la classificazione nelle voci 4421 e 7326, nonché nella sottovoce 94039010. Conferma invece che il prodotto, essendo assimilabile a una vite o bullone non rientrante in sottocategorie più specifiche, deve essere classificato nella sottovoce 73181590.
Validità del regolamento antidumping n. 91/2009
Il giudice del rinvio chiedeva anche se il regolamento n. 91/2009 fosse invalido alla luce di rilievi fondati su decisioni del DSB OMC e sul metodo di determinazione dell’industria dell’Unione. La Corte ricorda il principio per cui gli accordi OMC non sono, di regola, parametri di legittimità degli atti dell’Unione, salvo due eccezioni: volontà dell’Unione di eseguire un obbligo OMC specifico o rinvio espresso a precise disposizioni OMC.
La Corte esclude che il caso rientri in tali eccezioni. Sottolinea inoltre che i successivi regolamenti di esecuzione n. 924/2012 e 2016/278 non mostrano una volontà dell’Unione di dare esecuzione a un obbligo OMC tale da consentire il rimborso dei dazi già riscossi. Quanto al regolamento di base n. 384/96, la Corte osserva che l’articolo 4, paragrafo 1, rinvia all’articolo 5, paragrafo 4, e che la rappresentatività può essere valutata sui produttori che sostengono la denuncia, purché superino la soglia del 25% della produzione totale del prodotto simile.
Nel caso concreto, la produzione dei produttori dell’Unione selezionati rappresentava il 27% della produzione del prodotto in esame, dunque oltre la soglia minima. La circostanza che l’inchiesta si sia basata sui produttori che avevano sostenuto la denuncia e collaborato non basta, da sola, a dimostrare una violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che il mandrino non è una parte delle barriere di sicurezza per bambini e va classificato nella sottovoce 73181590 della NC. Inoltre, l’esame della quarta questione non ha rivelato elementi idonei a inficiare la validità del regolamento (CE) n. 91/2009.
Principi utili per l’operatore
La decisione conferma che, nella NC, la qualifica di "parte" è esclusa quando il bene è già classificabile come "parte e fornitura di impiego generale" in una voce del capitolo 73. In materia antidumping, ribadisce che gli accordi OMC non costituiscono in via ordinaria parametro diretto di validità degli atti dell’Unione e che la censura sulla rappresentatività dell’industria richiede elementi ulteriori rispetto alla mera selezione dei produttori sostenitori della denuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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