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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-330/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 novembre 2018. — Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. contro Germanwings GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Articolo 2, punto 18 – Articolo 23, paragrafo 1 – Trasporto – Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea – Informazione – Indicazione del prezzo finale da pagare – Inclusione della tariffa aerea passeggeri nel prezzo finale da pagare – Obbligo di indicare le tariffe aeree passeggeri in euro o in valuta locale – Scelta della valuta locale rilevante – Criteri di collegamento. — Causa C-330/17

Giurisprudenza europea62017CJ0330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regolamento n. 1008/2008 non consente ai vettori aerei una scelta totalmente libera della valuta locale in cui indicare le tariffe passeggeri. Se il prezzo non è espresso in euro, la valuta deve avere un collegamento oggettivo con il servizio aereo, in particolare con il luogo di partenza o di arrivo del volo. Nel caso di specie, era quindi legittima l’indicazione in sterline per un volo in partenza dal Regno Unito.

Tariffe aeree passeggeri: se non espresse in euro, devono essere indicate in una valuta locale obiettivamente collegata al volo, in particolare quella del luogo di partenza o di arrivo

La questione giuridica

Se l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, letto con l’articolo 2, punto 18, imponga che le tariffe aeree passeggeri siano indicate, quando non espresse in euro, in una specifica valuta locale oppure lasci ai vettori la libertà di scegliere qualsiasi valuta locale; e, in caso di risposta negativa, se la valuta rilevante sia quella dello Stato membro del luogo di partenza del volo, del luogo di arrivo, della sede del vettore, del consumatore o di altri criteri connessi all’offerta online.

Principio di diritto

L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, va interpretato nel senso che, se non sono indicate in euro, le tariffe aeree passeggeri devono essere espresse in una valuta locale obiettivamente collegata al servizio offerto; non è dunque consentita la scelta di una qualunque valuta locale. In particolare, la valuta dello Stato membro del luogo di partenza o di arrivo del volo è idonea, perché assicura trasparenza e comparabilità effettiva dei prezzi tra vettori.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Articolo 2, punto 18, regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Articolo 23, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Articolo 22, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Considerando 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Regolamento (CEE) n. 2409/92
  • Regolamento (CE) n. 1103/97
  • Regolamento (CE) n. 974/98

Tariffe aeree passeggeri in valuta locale e criterio di collegamento

La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, ha interpretato l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18. La controversia riguardava la pratica di Germanwings di indicare in sterline la tariffa di un volo da Londra a Stoccarda, contestata da un’associazione dei consumatori tedesca.

Fatti e procedimento principale

Germanwings, vettore aereo con sede in Germania, offriva online un volo da Londra a Stoccarda. Sul sito internet la tariffa era indicata esclusivamente in lire sterline e anche la fattura successiva riportava importi in sterline. La Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV ha promosso un’azione inibitoria, sostenendo che la condotta fosse sleale e che i prezzi dovessero essere espressi in euro. Il giudice di primo grado accolse la domanda, mentre il giudice d’appello la respinse; il Bundesgerichtshof ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se, quando le tariffe aeree passeggeri non sono espresse in euro, debbano essere indicate in una determinata valuta locale;
  • in caso affermativo, quale valuta locale sia rilevante in una situazione in cui il vettore ha sede in uno Stato membro con moneta euro, il volo parte da un altro Stato membro con moneta diversa dall’euro e l’offerta è presentata online;
  • se assumano rilievo il dominio internet dello Stato della sede del vettore, la localizzazione del consumatore o la prassi di mercato dei vettori.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 16 del regolamento n. 1008/2008, che insiste sulla possibilità per i clienti di confrontare efficacemente i prezzi;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, sul prezzo dei servizi aerei intracomunitari;
  • l’articolo 2, punto 18, che definisce le "tariffe aeree passeggeri" come prezzo in euro o in valuta locale;
  • l’articolo 22, paragrafo 1, sulla libertà di fissazione delle tariffe;
  • l’articolo 23, paragrafo 1, sull’obbligo di indicare il prezzo finale comprensivo di tasse, diritti e supplementi. La Corte menziona anche il precedente regime del regolamento (CEE) n. 2409/92 e il passaggio dall’ecu all’euro, nonché i regolamenti (CE) n. 1103/97 e n. 974/98 relativi all’introduzione dell’euro.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che il testo dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 2, punto 18, non precisa quale valuta locale debba essere utilizzata quando il prezzo non è espresso in euro. Per interpretare la disposizione, occorre quindi considerare finalità e genesi della normativa.

Sul piano teleologico, la Corte ricorda che la disciplina mira a garantire informazione, trasparenza dei prezzi e tutela del cliente, oltre a favorire una concorrenza più sana tra vettori e la comparabilità effettiva delle offerte. Questa esigenza sarebbe compromessa se le compagnie potessero scegliere liberamente qualunque valuta locale, anche priva di collegamento con il servizio o con il passeggero.

Quanto alla genesi della norma, la Corte richiama il precedente sistema dell’ecu nel regolamento n. 2409/92: l’ecu serviva come unità di riferimento per migliorare la comparabilità dei prezzi. La sostituzione con l’euro non ha mutato la logica sottostante, poiché l’euro svolge oggi una funzione analoga di valuta di riferimento. Ne deriva che la scelta di una valuta diversa dall’euro non può tradursi in un ostacolo alla comparazione dei prezzi.

La Corte aggiunge che la comparabilità è agevolata quando la valuta locale è obiettivamente collegata al servizio proposto. In tale prospettiva, il luogo di partenza e il luogo di arrivo del volo sono entrambi luoghi di fornitura principale del servizio aereo; la valuta avente corso legale nello Stato membro in cui si trova uno di questi luoghi è quindi strettamente connessa al servizio.

La Corte esclude, di fatto, che siano rilevanti criteri come:

  • la sede del vettore;
  • il luogo in cui si trova il consumatore;
  • il dominio internet utilizzato;
  • la prassi commerciale generale dei vettori.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, letto con l’articolo 2, punto 18, dev’essere interpretato nel senso che i vettori aerei, quando non esprimono le tariffe in euro, devono scegliere una valuta locale obiettivamente collegata al servizio offerto. Tale requisito è soddisfatto, in particolare, dalla valuta avente corso legale nello Stato membro del luogo di partenza o di arrivo del volo. Nel caso concreto, poiché il volo partiva dal Regno Unito, era corretto indicare le tariffe nella valuta di quello Stato membro, cioè in sterline.

Principio affermato

La regola di diritto affermata è che l’obbligo di indicare il prezzo finale in modo trasparente non consente una libera scelta arbitraria della valuta locale: la valuta alternativa all’euro deve essere oggettivamente collegata al servizio aereo, così da garantire comparabilità reale dei prezzi e tutela del consumatore.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereoprezzi e trasparenza tariffariatutela dei consumatoriconcorrenza nel trasporto aereo

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