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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-648/17

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 novembre 2018. — «BTA Baltic Insurance Company» AS contro «Baltijas Apdrošināšanas Nams» AS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Sinistro che coinvolge due veicoli fermi in un parcheggio – Danno materiale cagionato ad un veicolo da un passeggero del veicolo adiacente nell’aprire la portiera di quest’ultimo. — Causa C-648/17

Giurisprudenza europea62017CJ0648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale lettone, ha chiarito che la nozione di "circolazione dei veicoli" ai fini dell’assicurazione obbligatoria RC auto è ampia e autonoma. Anche l’apertura della portiera di un’auto ferma, effettuata da un passeggero e causa di danni a un altro veicolo, rientra nell’ambito della copertura obbligatoria. Il fatto che il sinistro avvenga in un parcheggio e non sia imputabile al conducente non esclude l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva.

Assicurazione RC auto: l’apertura della portiera da parte di un passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio rientra nella nozione di "circolazione dei veicoli".

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE debba essere interpretato nel senso che la nozione di "circolazione dei veicoli" comprende: 1) l’apertura della portiera di un veicolo in sosta in un parcheggio; 2) il caso in cui il danno a un bene di terzi sia cagionato dall’utilizzo del veicolo da parte di un passeggero e non del conducente.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione autonoma di "circolazione dei veicoli" anche l’uso di un veicolo fermo in un parcheggio consistente nell’apertura della portiera da parte di un passeggero, quando tale manovra urti e danneggi un veicolo vicino. La nozione non è limitata alla guida né al solo comportamento del conducente, ma comprende qualsiasi uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 72/166/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 72/166/CEE
  • Articolo 1, punto 2, direttiva 72/166/CEE
  • Direttiva 84/5/CEE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 84/5/CEE
  • Articolo 3, direttiva 84/5/CEE
  • Direttiva 2009/103/CE

Assicurazione RC auto e apertura della portiera di un veicolo fermo

La causa è un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. La Corte è stata chiamata a chiarire se un danno provocato da un passeggero che apre la portiera di un’auto parcheggiata rientri nella nozione di "circolazione dei veicoli" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE.

Fatti e procedimento principale

Il 24 ottobre 2008, nel parcheggio di un supermercato, il passeggero di un primo veicolo in sosta apriva la portiera posteriore destra urtando il lato posteriore sinistro di un secondo veicolo parcheggiato accanto. Il proprietario del secondo veicolo era assicurato con una polizza facoltativa presso la BTA, mentre la responsabilità civile del primo veicolo era coperta dalla BAN.

La BTA rimborsava al proprio assicurato le spese di riparazione e chiedeva poi alla BAN il rimborso di quanto pagato. La BAN negava il rimborso sostenendo che un sinistro tra veicoli fermi non potesse costituire un "rischio assicurato" ai sensi della normativa lettone di recepimento. I giudici nazionali di merito si esprimevano in modo non uniforme; il giudice del rinvio dubitava della corretta interpretazione del diritto UE.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 72/166/CEE, in particolare:

  • l’articolo 1, punto 2, che definisce la "persona lesa";
  • l’articolo 3, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli sia coperta da assicurazione.

Viene altresì menzionata la direttiva 84/5/CEE, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, nonché la direttiva 2009/103/CE, che ha abrogato le direttive precedenti ma non era applicabile ratione temporis ai fatti di causa.

Questioni pregiudiziali

Il giudice lettone chiedeva in sostanza se:

  • l’apertura della portiera di un veicolo in sosta costituisca "circolazione dei veicoli";
  • se la risposta fosse positiva, la stessa nozione copra anche il caso in cui il danno sia causato da un passeggero e non dal conducente.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che la nozione di "circolazione dei veicoli" è autonoma di diritto dell’Unione e non può essere definita liberamente dagli Stati membri. Essa va interpretata alla luce del contesto e della finalità della normativa, che mira sia a garantire la libera circolazione dei veicoli sia, soprattutto, a tutelare le vittime degli incidenti causati da autoveicoli.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte precisa che la nozione non si limita alla circolazione su strada pubblica, ma comprende qualsiasi uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto. L’apertura della portiera di un’auto è proprio un uso del genere, poiché consente la salita e la discesa dei passeggeri e le operazioni di carico e scarico.

La Corte esclude che ostino a tale soluzione il fatto che i veicoli fossero fermi o che si trovassero in un parcheggio: la circostanza che il veicolo sia immobile non esclude, di per sé, la funzione di trasporto, e il luogo del sinistro non è decisivo. Parimenti, non è decisivo che l’azione sia stata compiuta da un passeggero e non dal conducente, poiché la copertura obbligatoria non è limitata alla responsabilità del conducente, ma riguarda la responsabilità civile relativa all’uso del veicolo in quanto tale.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di "circolazione dei veicoli" una situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, aprendo la portiera, urta e danneggia il veicolo parcheggiato accanto.

Principio affermato

La pronuncia conferma un’interpretazione ampia della copertura RC auto obbligatoria: sono compresi non solo la guida e la circolazione stradale in senso stretto, ma anche gli usi del veicolo coerenti con la sua funzione abituale di mezzo di trasporto, indipendentemente dal fatto che il sinistro avvenga con veicoli fermi, in un parcheggio o per iniziativa di un passeggero.

Come è indicizzato

Materieassicurazione rc autocircolazione dei veicolitutela delle vittimeresponsabilità civile

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