Sentenza n. 1634/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione quarta, n. 5917 del 24 marzo 2025, resa tra le parti, concernente la gara Rai n. 8085880, articolata in 5 lotti, relativa al servizio di somministrazione alimenti a basso impatto ambientale in ambito aziendale e attività correlate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittimi l’annullamento d’ufficio della gara e la sospensione cautelativa dall’Albo fornitori, annullando invece la proroga sine die del procedimento e la cancellazione dall’Albo per violazione del contraddittorio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una gara Rai, articolata in cinque lotti, per il servizio di somministrazione di alimenti a basso impatto ambientale. L’impresa appellante, aggiudicataria dei lotti 1, 3, 4 e 5 e seconda classificata nel lotto 2, aveva impugnato gli atti con cui Rai, a seguito di indagini penali concernenti il RUP e soggetti collegati all’impresa, aveva avviato il procedimento di esclusione e di cancellazione dall’Albo fornitori, disposto la sospensione cautelativa dall’Albo, affidato provvisoriamente il lotto 2 ad altra impresa e annullato in autotutela l’intera procedura. Il TAR aveva respinto le censure relative alla sospensione cautelativa e all’annullamento della gara, accogliendo invece quelle contro la proroga sine die del procedimento di cancellazione e contro la cancellazione dall’Albo per difetto di contraddittorio. L’impresa ha appellato i capi sfavorevoli sostenendo, quanto all’annullamento della gara, che il RUP non avrebbe concretamente influenzato le valutazioni della Commissione e che l’autonomia dei commissari avrebbe escluso l’illegittimità della procedura. Quanto alla sospensione dall’Albo, ha dedotto l’assenza di gravi fatti a suo carico al momento dell’adozione, la mancata iscrizione della società e del legale rappresentante nel registro degli indagati e l’omessa instaurazione del previo contraddittorio. Rai ha proposto appello incidentale contro i capi favorevoli all’impresa, sostenendo che la durata del procedimento fosse giustificata dalla condotta dell’interessata e dalle esigenze istruttorie e negando la violazione del contraddittorio nel provvedimento di cancellazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto sia l’appello principale sia quello incidentale, confermando integralmente la sentenza del TAR e compensando le spese. Quanto all’annullamento d’ufficio della gara, ha ritenuto legittima la decisione di Rai perché il RUP, pur potendo svolgere funzioni di impulso, verifica amministrativa e supporto istruttorio, aveva oltrepassato le proprie competenze, intervenendo nella valutazione delle offerte tecniche e nell’attribuzione dei punteggi, attività riservate alla Commissione giudicatrice nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dagli atti risultava che il RUP aveva trasmesso una bozza di verbale con una possibile articolazione motivazionale, espresso giudizi sull’adeguatezza delle offerte e sui punteggi e sollecitato modifiche conseguenti. Tale intrusione nella fase valutativa giustificava l’autotutela, indipendentemente dall’esito del procedimento penale e dalla prova di un’effettiva alterazione finale dei punteggi. Quanto alla sospensione cautelativa dall’Albo, il Collegio ha ritenuto sufficiente il contenuto del decreto di perquisizione e sequestro della Procura, nel quale erano riportati fatti, anche desunti da intercettazioni, idonei a far dubitare dell’integrità professionale dell’operatore e astrattamente riconducibili a gravi illeciti professionali. Rai poteva quindi adottare urgentemente la misura prevista dal proprio Regolamento e coerente con l’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016. La sospensione era inoltre giustificata dalle gravi ragioni previste dall’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990. È stato invece confermato l’annullamento disposto dal TAR della proroga del procedimento di cancellazione, poiché il Regolamento Rai imponeva l’indicazione della durata massima della proroga e comunque un termine massimo di conclusione; la proroga sine die, fondata su un generico richiamo alle osservazioni dell’impresa e sull’attesa del procedimento penale, era illegittima. È stata altresì confermata l’illegittimità della cancellazione dall’Albo, poiché il provvedimento aveva valorizzato condotte ulteriori rispetto a quelle previamente contestate, impedendo un effettivo contraddittorio, tra cui la mancata informazione sull’indagine ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e la diversa ricostruzione dei rapporti con la mandante del precedente RTI.
Norme richiamate
art. 60 d.lgs. 50/2016
Individua la procedura aperta utilizzata per la gara.
art. 31 d.lgs. 50/2016
Attribuisce al RUP il compito di curare il corretto svolgimento della procedura, senza conferirgli la competenza a valutare le offerte tecniche.
art. 77 d.lgs. 50/2016
Riserva alla Commissione giudicatrice, nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi.
art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016
Consente di considerare i gravi illeciti professionali idonei a mettere in dubbio l’integrità dell’operatore economico; il decreto penale contenente fatti e intercettazioni può giustificare una sospensione cautelativa dall’Albo.
art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990
Giustifica la sospensione dell’efficacia di un atto in presenza di gravi ragioni, ritenute sussistenti in relazione ai fatti riportati nel decreto della Procura.
art. 12 del Regolamento Rai di funzionamento dell’Albo fornitori
“L’eventuale proroga del termine per l’istruttoria sarà da Rai comunicata, anche solo a mezzo e-mail, all’Operatore economico, con l’indicazione dei motivi posti a base della proroga stessa e la relativa durata massima, fermo restando che il relativo procedimento dovrà comunque concludersi entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di presa in carico della domanda di iscrizione da parte di Rai”.
La proroga deve indicare i motivi e la durata massima e non può trasformarsi in una sospensione sine die del procedimento; resta comunque fermo il termine massimo di conclusione previsto dal Regolamento.
artt. 7 e 21-quater l. 241/1990
Sono richiamati dal TAR, la cui valutazione è stata confermata, per ritenere legittima la sospensione cautelativa contestuale all’avvio del procedimento di cancellazione.
Massime di principio
- Nelle gare da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP può svolgere funzioni di impulso, verifica della documentazione amministrativa e supporto istruttorio, ma non può intervenire nella valutazione delle offerte tecniche, nell’attribuzione dei punteggi o nella definizione delle relative motivazioni, attività riservate alla Commissione giudicatrice.
- L’annullamento d’ufficio di una procedura di gara può essere legittimamente disposto quando dagli atti emerga un’ingerenza del RUP nella fase valutativa riservata alla Commissione, anche senza la dimostrazione che tale ingerenza abbia concretamente alterato i punteggi finali e indipendentemente dall’esito del procedimento penale correlato.
- La sospensione cautelativa dall’Albo fornitori può essere adottata d’urgenza quando gli elementi contenuti in un decreto della Procura, anche se non ancora accertati con sentenza penale e anche se non comportano l’iscrizione dell’operatore nel registro degli indagati, siano idonei a far dubitare della sua integrità professionale e possano integrare gravi illeciti professionali.
- La proroga del termine di conclusione di un procedimento di cancellazione da un Albo fornitori deve indicare i motivi concreti e la durata massima, nel rispetto del termine finale previsto dal regolamento dell’amministrazione; una proroga sine die è illegittima, anche quando l’amministrazione invochi generiche esigenze istruttorie o l’attesa del procedimento penale.
- Un provvedimento di cancellazione da un Albo fornitori non può fondarsi su fatti o condotte ulteriori rispetto a quelli previamente contestati senza consentire all’interessato di esercitare il contraddittorio su tali nuovi elementi; la violazione incide sulla legittimità del provvedimento finale.
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