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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15821/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità penale per furto con aggravanti (artt. 56, 624 e 625 c.p.), danneggiamento aggravato (art. 61 n.2 e 635 c.p.) e due capi relativi all'allontanamento/evazione dagli arresti domiciliari (art. 385 c.p.). Il ricorrente deduceva: (1) nullità o vizio della contestazione relativamente all'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., per violazione dell'art. 522 c.p.p., sostenendo che la circostanza aggravante non era specificamente indicata nel capo di imputazione; (2) motivazione carente o apparente circa la mancata o errata applicazione della riduzione di pena per tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p., atteso che la Corte d'appello avrebbe ritenuto la fattispecie tentata ma non avrebbe adeguatamente spiegato come fosse stata computata la riduzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, evidenziando che l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. era desumibile dalla descrizione fattuale (l'episodio si era verificato nella "Casa dello studente" di proprietà dell'ERSU e vi era stato il prelievo delle chiavi degli uffici) e che, per aggravanti prive di contenuto valutativo, è sufficiente la contestazione "in fatto". Sul secondo motivo ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la Corte territoriale aveva correttamente determinato la pena riducendola per il tentativo ai sensi dell'art. 56, comma 2 c.p., indicando la pena base per il reato tentato (1 anno e 9 mesi e 200 euro di multa) e operando una riduzione in misura superiore a un terzo rispetto al minimo edittale, conformemente alle risultanze e ai limiti previsti dall'art. 625 ultimo comma c.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina della pena per il reato tentato: la pena prevista per il delitto consumato deve essere diminuita da un terzo a due terzi. Nel caso concreto la Corte ha applicato la riduzione per tentativo (art.56, comma 2) e ha motivato la pena base per la fattispecie tentata.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che sanziona il furto; richiamata nel capo di imputazione come parte della fattispecie contestata all'imputato.

  • art. 625 cod. pen.

    Prevede circostanze aggravanti del furto. La Corte ha richiamato il comma finale (forbice edittale in caso di concorso di aggravanti) e ha ritenuto legittima la contestazione dell'aggravante riferita ai furti commessi in uffici pubblici (n.7) sulla base della descrizione fattuale.

  • art. 625 n.7 cod. pen.

    Aggravante relativa al furto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici. La Corte ha ritenuto che per questa aggravante, priva di contenuto valutativo, sia sufficiente la contestazione 'in fatto' mediante descrizione dell'elemento materiale (es. luogo e natura dell'ente) anche in assenza di richiamo numerico esplicito.

  • art. 625 n.2 cod. pen.

    Aggravante citata nella fase di merito come possibile elemento desumibile dalla contestazione; la difesa aveva invece ritenuto che nel capo fosse descritta la n.2 e non la n.7, ma la Corte ha ritenuto che la descrizione complessiva consentiva comunque l'individuazione della n.7.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Regola i contenuti della contestazione dell'imputazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per aggravanti prive di contenuto valutativo, non è necessaria la menzione normativa esplicita se la descrizione fattuale del capo di imputazione consente di comprendere la circostanza aggravante contestata.

  • art. 385 cod. pen. (commi 1 e 3)

    Sanziona l'allontanamento e l'evasione dagli arresti domiciliari; due distinti capi sono stati contestati all'imputato e confermati in sede di merito.

  • art. 625, ultimo comma, cod. pen.

    Fissa la forbice edittale (reclusione da tre a dieci anni e multa) in caso di concorso di più aggravanti; la Corte d'appello ha operato la determinazione della pena entro questi limiti e poi ha applicato la riduzione per tentativo.

  • art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Norma transitoria citata ma ritenuta inapplicabile in caso di inammissibilità del ricorso; richiamata per dichiarare la non applicabilità della disciplina transitoria.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000 n.186

    Principio circa la condanna alla Cassa delle ammende: la somma può essere comminata salvo elementi che dimostrino che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Nel caso, non sussistendo tali elementi, è stata disposta la condanna di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Per aggravanti prive di contenuto valutativo (es. furto in uffici o stabilimenti pubblici) è sufficiente che il capo di imputazione descriva i fatti in modo da rendere desumibile l'elemento aggravante; non è sempre necessario un richiamo numerico esplicito alla norma.
  • La contestazione 'in fatto' è legittima quando la descrizione fattuale consente al soggetto di conoscere esattamente l'addebito e di esercitare la propria difesa; la formalità del richiamo normativo può essere derogata se non altera la chiarezza dell'imputazione.
  • In caso di reato tentato il giudice deve applicare la riduzione della pena prevista dall'art. 56 c.p. (da un terzo a due terzi); la motivazione deve indicare come la pena sia stata determinata tenendo conto della riduzione, anche in relazione ai limiti edittali applicabili.
  • I motivi di cassazione attinenti a questioni di fatto o a una lettura non corretta della motivazione di merito possono essere dichiarati inammissibili se non sollevano questioni di diritto rilevanti per la Cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, condanna alle spese e può comportare l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda (Cassa delle ammende) salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • In fase di redazione del capo d'imputazione è comunque prudente inserire, quando possibile, un chiaro richiamo alle aggravanti applicabili per evitare contestazioni procedurali; tuttavia, la sostanza descrittiva prevale sulla mera forma se garantisce la comprensibilità dell'addebito.

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