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Sentenza

Sentenza n. 238/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione - della nota 30.6.2025, con la quale la Città di Sant’Elpidio a Mare ha rigettato l’istanza di Procedura abilitativa Semplificata – P.A.S. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su area in via Lungo Chienti, identificata catastalmente al foglio 6 Particelle 29-31-43-44-45-70-80; ii. della nota 21.05.2025, con la quale il medesimo Comune ha comunicato, ex art. 10 bis della l. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di PAS (“…in ragione della mancata idoneità dell’area prescelta per la realizzazione dell’impianto in progetto, ritenuta incompatibile con il grado di rischio di esondabilità previsto dal PAI Marche che la include…”); nonché per quanto occorra: iii. della nota della Regione Marche, Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, Settore Genio Civile Marche Sud 14.5.2025 n. 59294 con la quale la stessa amministrazione ha comunicato il rigetto del parere richiesto dalla Città di Sant’Elpidio a Mare sull’istanza di PAS, affermando che “…l’istanza è rigettata in base alle NTA del PAI vigente, altresì ex lege, in quanto il Genio Civile non è tenuto all’espressione di parere di competenza, ANCHE PER GLI INTERVENTI NON ESPRESSAMENTE RICADENTI NELL’ART. 9 comma 1 lettera i) della norma stessa (n.d.r. infrastrutture tecnologiche o viarie pubbliche e/o di interesse pubblico ecc.”)…”; iv. della nota dell’allora Autorità di Bacino Regionale delle Marche, prot. n. 705105 del 16/12/2009 - non conosciuta; v. della Circolare dell’AUBAC del 30.9.2024 prot. 10594 recante “Criteri di compatibilità con le aree a pericolosità e rischio idro-geomorfologico della pianificazione di bacino degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai fini dell’individuazione su superfici ed aree idonee per l’istallazione di impianti a fonti rinnovabili di cui al DM 21.06.2024”, vi. del PAI – Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche, di cui alla Deliberazione. C.R. Marche n. 116/2004 ed in particolare delle N.T.A. di cui al relativo allegato B; vii. nonché di tutti gli atti, anche non conosciuti, comunque presupposti, connessi o conseguenziali.

Giustizia amministrativa202500638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'istanza di Procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area classificata dal PAI come fascia inondabile a rischio elevato e molto elevato, nonché gli atti presupposti, inclusi il preavviso di rigetto, la nota del Genio Civile, la circolare dell'Autorità di Bacino e le pertinenti previsioni del PAI

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego della PAS, deducendo violazione della l. 241/1990, del PAI Marche, della disciplina nazionale ed europea sulle fonti energetiche rinnovabili, del d.lgs. 199/2021, del d.lgs. 190/2024 e del d.m. 21 giugno 2024, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, perplessità, illogicità e irragionevolezza, incompetenza e carenza di potere. In particolare, ha sostenuto che l'area fosse idonea ex lege perché adiacente all'autostrada; che il PAI non imponesse un divieto assoluto di realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree inondabili; che l'impianto dovesse essere qualificato come infrastruttura o impianto tecnologico di interesse pubblico rientrante nell'art. 9, lettere i) o j), delle NTA del PAI; che l'Autorità di Bacino fosse incompetente ad adottare criteri di individuazione delle aree idonee o non idonee; che la circolare AUBAC del 2024 fosse priva di valore normativo, non vincolante e non applicabile a un procedimento già pendente; che il Comune non avesse valutato in concreto la documentazione tecnica prodotta, attestante la compatibilità idraulica e le misure compensative; e che il decorso dei termini dell'art. 17-bis l. 241/1990 avesse determinato il silenzio-assenso sul parere del Genio Civile, rendendo inefficace il successivo atto di rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha chiarito che la classificazione di un'area come idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 riguarda categorie generali di aree e non comporta l'automatica autorizzabilità di ogni impianto, dovendosi comunque rispettare i vincoli e gli strumenti di pianificazione settoriale, tra cui il PAI. Ha ritenuto che l'Autorità di Bacino fosse competente a interpretare le NTA del PAI e a stabilire criteri applicativi per valutare la compatibilità degli impianti fotovoltaici con i vincoli idraulici, senza invadere la competenza regionale in materia di individuazione delle aree idonee alle fonti rinnovabili. La circolare AUBAC è stata qualificata come atto interpretativo e di indirizzo rivolto alle autorità idrauliche funzionalmente dipendenti, fondato su un orientamento già espresso dall'Autorità di Bacino regionale nel 2009; pertanto non è stata ritenuta innovativa né inapplicabile ratione temporis. Il Collegio ha interpretato l'art. 9, lettere i) e j), delle NTA del PAI nel senso che le infrastrutture tecnologiche e gli impianti tecnologici ivi contemplati non comprendono un impianto fotovoltaico produttivo di nuova realizzazione in area ad alta o molto alta pericolosità. La lettera i) riguarda infrastrutture tecnologiche o viarie pubbliche o di interesse pubblico, soggette a studio delle alternative, verifica di compatibilità e parere vincolante dell'autorità idraulica; la lettera j) riguarda invece reti e impianti tecnologici accessori a edifici, infrastrutture o attrezzature esistenti, senza nuove volumetrie e senza alterazione del deflusso delle acque. In base a tale interpretazione, gli impianti fotovoltaici risultano compatibili con il PAI solo in aree a bassa o media pericolosità, mentre non sono realizzabili nelle aree ad alta pericolosità o a media pericolosità con alta magnitudo. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevante la questione del silenzio-assenso ex art. 17-bis l. 241/1990, poiché tale meccanismo presuppone la necessità dell'assenso dell'amministrazione interpellata e non opera quando l'intervento non rientra tra quelli per i quali il parere del Genio Civile è previsto. Il diniego comunale, fondato sull'incompatibilità dell'area con il PAI e sull'orientamento tecnico dell'Autorità di Bacino, non è stato quindi considerato viziato da difetto di istruttoria, motivazione, incompetenza o violazione della disciplina sulle fonti rinnovabili.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021

    La classificazione riguarda le categorie di aree idonee ex lege e non le singole aree.

    L'inclusione di un'area in una categoria legalmente idonea, anche per la vicinanza a un'autostrada, non determina l'automatica autorizzabilità dell'impianto e non esclude l'applicazione dei vincoli e dei piani di settore.

  • art. 9 NTA del PAI Marche

    Nella fascia inondabile, a prescindere dal livello di rischio associato, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla disposizione.

    Le lettere i) e j) individuano categorie diverse di interventi tecnologici: la lettera i) riguarda infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico da valutare con studio delle alternative e parere vincolante dell'autorità idraulica; la lettera j) riguarda reti e impianti tecnologici accessori a edifici, infrastrutture e attrezzature esistenti, senza nuove volumetrie.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Decorsi i termini senza che sia comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

    Il silenzio-assenso tra amministrazioni opera soltanto quando la legge prevede l'acquisizione di un assenso dell'amministrazione interpellata; non si applica se l'intervento non rientra tra quelli per i quali il parere è necessario.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

    La disposizione è stata utilizzata dal Comune per comunicare il motivo ostativo fondato sull'incompatibilità dell'area con il rischio di esondazione previsto dal PAI.

  • art. 3 d.lgs. 190/2024

    Il principio di favore per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non prevale automaticamente sugli interessi primari concorrenti, quali la pubblica incolumità e la tutela del territorio.

  • art. 16-septies direttiva (UE) 2018/2001

    Il principio di interesse prevalente alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non esclude il bilanciamento con la salvaguardia della pubblica incolumità e la tutela idrogeologica.

  • art. 20, comma 4, d.lgs. 199/2021

    La competenza regionale in materia di individuazione delle aree idonee alle fonti rinnovabili non impedisce all'Autorità di Bacino di interpretare e applicare le proprie norme di pianificazione idrogeologica.

Massime di principio

  • La qualificazione legislativa di un'area come idonea per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili individua una categoria astratta di aree e non comporta l'automatica autorizzabilità del singolo progetto, che resta soggetto ai vincoli e agli strumenti di pianificazione settoriale applicabili.
  • L'Autorità di Bacino competente può interpretare le disposizioni del proprio piano di bacino e adottare criteri tecnici o atti di indirizzo per valutare la compatibilità degli impianti da fonti rinnovabili con i vincoli idraulici e geomorfologici, senza esercitare la distinta competenza regionale in materia di individuazione delle aree idonee.
  • Le previsioni del piano di bacino che consentono infrastrutture tecnologiche o viarie pubbliche o di interesse pubblico nelle aree inondabili non comprendono automaticamente ogni impianto produttivo di energia: la riconducibilità dell'opera alla categoria ammessa deve essere verificata in base alla funzione, alla struttura e al rapporto con le infrastrutture o gli edifici esistenti.
  • Il silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall'art. 17-bis l. 241/1990 presuppone che l'assenso, concerto o nulla osta dell'amministrazione interpellata sia effettivamente richiesto dalla disciplina applicabile; il meccanismo non opera quando l'intervento non rientra nella categoria per la quale il parere è previsto.
  • Il principio di favore per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non ha carattere assoluto e non impone di autorizzare interventi incompatibili con la tutela della pubblica incolumità e con la pianificazione idrogeologica.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAcque e demanio idricoPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicità

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