Cassazione Penale, Sentenza n. 15976/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza diretta al riconoscimento della "continuazione" ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. tra due sentenze di condanna relative a fatti commessi a Porto Cesareo il 20 e 21 ottobre 2020. Il ricorrente sosteneva l'unitarietà del disegno criminoso per contiguità temporale e territoriale, per correlazione probatoria (in particolare video e disponibilità di armi) e pernesso che il secondo procedimento sarebbe nato dal primo; denunciava inoltre vizio di motivazione e omessa applicazione della funzione residuale del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 671 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'ordinanza del GIP che aveva negato il riconoscimento della continuazione. La Corte ha ritenuto corretta la necessità di verificare se, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati 'almeno nelle loro linee essenziali' e ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui non emergeva una deliberazione preventiva: mancavano elementi probatori idonei a dimostrare la datazione delle singole condotte e la volontà unitaria originaria. La mera correlazione probatoria tra i procedimenti non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la predeterminazione. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina la continuazione: la Corte richiama che per il riconoscimento occorre dimostrare che i reati successivi siano frutto di una unica deliberazione di fondo, programmata almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
art. 671 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di riconoscere la continuazione; la Corte ribadisce la funzione residua del giudice dell'esecuzione ma sottolinea che l'accertamento richiede comunque una rigorosa verifica dell'esistenza di una preventiva programmazione.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti dal ricorrente, considerandoli una alternativa interpretativa non idonea a invertire la valutazione di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato anche una somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
D.P.R. 309/90, art. 73, commi 1 e 4
Norme relative ai reati in materia di stupefacenti oggetto della prima sentenza; nella motivazione sostanziale tali reati sono stati considerati distinti e non provati come parte di un disegno criminoso unitario.
legge n. 895/67, artt. 2, 4 e 7
Norme relative ai reati (citati nella seconda sentenza); la pronuncia non ha ritenuto dimostrata la pianificazione unitaria delle condotte riferibili a tali norme.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 28659/2017 e Sez. 3, n. 3111/2013, Sez. 1, n. 34502/2015)
Richiamati i principi consolidati: per il riconoscimento della continuazione è necessaria la prova che i successivi reati siano stati programmati al momento del primo, almeno nelle linee essenziali; gli elementi indiziari (distanza spazio-temporale, natura delle violazioni) sono utili ma non determinanti se non supportati da valutazione complessiva coerente.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. occorre dimostrare che i reati successivi derivino da una unica delibera di fondo esistente al momento del primo reato, almeno nelle linee essenziali; non è sufficiente la sola contiguità temporale o territoriale.
- Il giudice dell'esecuzione ha funzione residuale nel riconoscere la continuazione (art. 671 c.p.p.), ma deve comunque operare una valutazione rigorosa e motivata: deve cercare elementi probatori che evidenzino la preventiva programmazione delle condotte.
- Indici utili a dimostrare un disegno unitario includono: programmazione o pianificazione precedente, sistematicità delle condotte, modalità omogenee, cause e condizioni soggettive comuni, disponibilità di mezzi o prove che dimostrino intenzionalità unitaria; la loro assenza o insufficienza può far escludere la continuazione.
- La mera correlazione probatoria tra procedimenti (per esempio la condivisione di alcuni elementi di prova o la vicinanza temporale degli accertamenti) non è automaticamente indice di predeterminazione e non basta per riconoscere la continuazione.
- Chi propone l'istanza per il riconoscimento della continuazione deve allegare e, se possibile, documentare l'epoca e le modalità delle singole condotte e gli elementi che consentono di ricostruire la deliberazione originaria; valutazioni alternative del giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate e prive di vizi logici.
- L'impugnazione infondata o irrituale può comportare l'inammissibilità e l'obbligo di pagare le spese processuali e sanzioni (cfr. art. 616 c.p.p.), quindi è opportuno valutare preventivamente la fondatezza degli elementi probatori prima di ricorrere.
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