Cassazione Civile, Ordinanza n. 04316/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento tributario fondato, secondo l'Ufficio, sull'omessa risposta a un questionario inviato alla contribuente. La contribuente ha poi impugnato, con ricorso per revocazione, una precedente sentenza tributaria sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto che il plico contenente il questionario fosse stato ritirato in data 31 luglio 2009, mentre tale sottoscrizione di ritiro non sarebbe stata apposta da lei. Secondo la sua prospettazione, la questione riguardava la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e, quindi, avrebbe imposto di ricorrere prima alla querela di falso davanti al giudice ordinario; solo dopo l'accertamento della falsità sarebbe stata proponibile la revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. Ha inoltre contestato la statuizione di tardività della revocazione ordinaria e ha dedotto, nel merito, che l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 era illegittimo perché il questionario non era mai stato recapitato. La Commissione tributaria regionale ha rigettato la revocazione ritenendo, da un lato, tardiva la revocazione ordinaria e, dall'altro, insussistente la revocazione straordinaria per mancato riconoscimento o dichiarazione di falsità di una prova. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 395 c.p.c. in punto di qualificazione della revocazione; violazione dell'art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. sul presupposto della falsità della prova; violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 sul presupposto dell'omessa ricezione del questionario.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata sia nella parte in cui aveva dichiarato tardiva la revocazione ordinaria, perché proposta oltre il termine applicabile decorrente dal deposito/notifica della sentenza, sia nella parte in cui aveva escluso la revocazione straordinaria, poiché nel giudizio sulla querela di falso non era stata accertata la falsità di una prova, essendosi il relativo giudizio concluso con pronuncia di inammissibilità. La Corte ha inoltre rilevato che le censure non si confrontavano adeguatamente con entrambe le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
La revocazione ordinaria ex n. 4 è soggetta al termine decorrente dalla notifica o, in mancanza, dal deposito della sentenza; la revocazione straordinaria ex n. 2 presuppone che la decisione sia stata resa in base a prove successivamente riconosciute o dichiarate false.
art. 395 c.p.c.
Richiede un effettivo accertamento della falsità della prova, non essendo sufficiente la mera contestazione della sua veridicità o un giudizio definito con inammissibilità della querela di falso.
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario il giudice deve sospendere il giudizio quando penda una querela di falso, poiché l'accertamento sulla falsità è riservato ad altra giurisdizione.
art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992
La disciplina della revocazione nel processo tributario è ricondotta alla struttura prevista per il processo civile, con distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
La norma è richiamata come base dell'accertamento induttivo contestato, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri di legittimità invocati dalla ricorrente per denunciare violazione di legge in relazione alla revocazione e all'accertamento tributario.
art. 221 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della querela di falso davanti al giudice ordinario sulla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la revocazione ordinaria per errore di fatto è soggetta ai termini ordinari decorrenti dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, dal suo deposito; non opera il criterio della scoperta successiva del fatto, tipico della revocazione straordinaria.
- La revocazione straordinaria per sentenza resa in base a prove false presuppone un accertamento positivo della falsità della prova in un giudizio idoneo a riconoscerla; la semplice deduzione della non veridicità del documento non basta.
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico; la mancata critica di anche una sola ratio comporta l'inammissibilità o comunque il rigetto del motivo.
- Nel processo tributario la querela di falso impone la sospensione del giudizio fino alla definizione del relativo accertamento, poiché la falsità documentale è riservata ad altra giurisdizione e non può essere apprezzata incidenter tantum dal giudice tributario.
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