Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09978/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 04/09/2025 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da Ringo Jean Pierre Alosilla Gomez contro l'ordinanza del 10/10/2024 che aveva revocato la detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell'art. 72 legge n. 689/1981. La Corte di cassazione aveva precedentemente riqualificato il ricorso per cassazione in opposizione con ordinanza del 20/02/2025; il Magistrato locale, ritenendo di non poter decidere per materia e di non condividere la decisione della Corte di cassazione, ha dichiarato l'opposizione inammissibile. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione di legge (artt. 568, comma 2, 25 e 627 c.p.p.) sostenendo il valore vincolante della riqualificazione operata dalla Corte di cassazione e, in subordine, per lesione del diritto di difesa e della effettività della tutela giurisdizionale per non aver valutato il merito dell'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la riqualificazione del ricorso in opposizione operata dalla Corte con l'ordinanza del 20/02/2025 sia vincolante e attribuisca al giudice destinatario la competenza funzionale a decidere; il giudice di merito non poteva quindi declinare la competenza né dichiarare inammissibile l'opposizione per impossibilità di pronunciarsi. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata (tra cui Sez. 3, n. 45983/2021) secondo cui l'effetto di tale riqualificazione è equivalente all'attribuzione irretrattabile del foro commissorio e impedisce la sollevazione di conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Torino per il giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 72 legge n. 689 del 1981

    Norma richiamata come base della revoca della detenzione domiciliare sostitutiva; contestata nell'ambito dell'opposizione avverso la revoca

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina sul mezzo di impugnazione e alla possibilità di riqualificazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione operata dalla Corte di cassazione produca effetti vincolanti di attribuzione di competenza al giudice destinatario

  • art. 25 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro rispetto all'effetto di attribuzione di competenza; la Corte ha assimilato gli effetti della riqualificazione alla previsione di competenza di cui all'art. 25

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al valore vincolante dei principi di diritto fissati dalla Corte; la Corte ha affermato che la riqualificazione ha valore vincolante analogo

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Norma sul conflitto di competenza: la Corte ha precisato che il giudice destinatario non può sollevare conflitto con la Corte di cassazione quando questa ha riqualificato il ricorso e attribuito la competenza

  • art. 178, co. 1, lett. a) c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento sulla nullità: la Corte, richiamando giurisprudenza, ha affermato che l'ordinanza emessa da giudice funzionalmente incompetente in casi di riqualificazione non è affetta da nullità generale ed assoluta nei termini di questa norma

  • art. 179 c.p.p.

    Collaterale al tema della nullità degli atti compiuti da giudice presumibilmente incompetente; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ne relativizza l'applicazione nel caso di riattribuzione di competenza da parte della Cassazione

  • art. 667, co. 4 c.p.p.

    Richiamato nella giurisprudenza citata sulla conversione dell'originario ricorso per cassazione in opposizione; conferma la possibilità di trasmissione degli atti e attribuzione della competenza al giudice dell'opposizione

Massime di principio

  • La riqualificazione di un ricorso in opposizione operata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p. attribuisce al giudice destinatario una "competenza funzionale" vincolante: il giudice non può declinare la competenza né sollevare conflitto con la Corte di cassazione
  • Se la Corte di cassazione ha trasmesso gli atti dopo aver riqualificato il mezzo di impugnazione, il giudice a cui gli atti pervengono deve esaminare l'opposizione nel merito e non dichiararla inammissibile per presunta incompetenza o impossibilità di pronunciarsi
  • La dichiarazione di inammissibilità motivata su basi di impropria valutazione di competenza può essere impugnata e determinare l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione
  • Le pronunce di riqualificazione e attribuzione di competenza producono un effetto di irretrattabilità simile a quello dei provvedimenti espressamente adottati ai sensi degli artt. 25 e 627 c.p.p.; pertanto il difensore che si trovi in una situazione analoga deve richiamare espressamente la decisione di riqualificazione e la giurisprudenza consolidata per ottenere la decisione di merito
  • Sotto il profilo della tutela effettiva, il diritto di difesa impone che, quando la Corte di cassazione ha attribuito la competenza, il giudice locale valuti il merito e non limiti il sindacato a questioni di ammissibilità non fondate sulla normativa vigente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.