Cassazione Penale, Sentenza n. 09978/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 04/09/2025 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da Ringo Jean Pierre Alosilla Gomez contro l'ordinanza del 10/10/2024 che aveva revocato la detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell'art. 72 legge n. 689/1981. La Corte di cassazione aveva precedentemente riqualificato il ricorso per cassazione in opposizione con ordinanza del 20/02/2025; il Magistrato locale, ritenendo di non poter decidere per materia e di non condividere la decisione della Corte di cassazione, ha dichiarato l'opposizione inammissibile. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione di legge (artt. 568, comma 2, 25 e 627 c.p.p.) sostenendo il valore vincolante della riqualificazione operata dalla Corte di cassazione e, in subordine, per lesione del diritto di difesa e della effettività della tutela giurisdizionale per non aver valutato il merito dell'opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la riqualificazione del ricorso in opposizione operata dalla Corte con l'ordinanza del 20/02/2025 sia vincolante e attribuisca al giudice destinatario la competenza funzionale a decidere; il giudice di merito non poteva quindi declinare la competenza né dichiarare inammissibile l'opposizione per impossibilità di pronunciarsi. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata (tra cui Sez. 3, n. 45983/2021) secondo cui l'effetto di tale riqualificazione è equivalente all'attribuzione irretrattabile del foro commissorio e impedisce la sollevazione di conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Torino per il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 72 legge n. 689 del 1981
Norma richiamata come base della revoca della detenzione domiciliare sostitutiva; contestata nell'ambito dell'opposizione avverso la revoca
art. 568 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina sul mezzo di impugnazione e alla possibilità di riqualificazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione operata dalla Corte di cassazione produca effetti vincolanti di attribuzione di competenza al giudice destinatario
art. 25 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro rispetto all'effetto di attribuzione di competenza; la Corte ha assimilato gli effetti della riqualificazione alla previsione di competenza di cui all'art. 25
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al valore vincolante dei principi di diritto fissati dalla Corte; la Corte ha affermato che la riqualificazione ha valore vincolante analogo
art. 28 cod. proc. pen.
Norma sul conflitto di competenza: la Corte ha precisato che il giudice destinatario non può sollevare conflitto con la Corte di cassazione quando questa ha riqualificato il ricorso e attribuito la competenza
art. 178, co. 1, lett. a) c.p.p.
Richiamato nel ragionamento sulla nullità: la Corte, richiamando giurisprudenza, ha affermato che l'ordinanza emessa da giudice funzionalmente incompetente in casi di riqualificazione non è affetta da nullità generale ed assoluta nei termini di questa norma
art. 179 c.p.p.
Collaterale al tema della nullità degli atti compiuti da giudice presumibilmente incompetente; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ne relativizza l'applicazione nel caso di riattribuzione di competenza da parte della Cassazione
art. 667, co. 4 c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza citata sulla conversione dell'originario ricorso per cassazione in opposizione; conferma la possibilità di trasmissione degli atti e attribuzione della competenza al giudice dell'opposizione
Massime di principio
- La riqualificazione di un ricorso in opposizione operata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p. attribuisce al giudice destinatario una "competenza funzionale" vincolante: il giudice non può declinare la competenza né sollevare conflitto con la Corte di cassazione
- Se la Corte di cassazione ha trasmesso gli atti dopo aver riqualificato il mezzo di impugnazione, il giudice a cui gli atti pervengono deve esaminare l'opposizione nel merito e non dichiararla inammissibile per presunta incompetenza o impossibilità di pronunciarsi
- La dichiarazione di inammissibilità motivata su basi di impropria valutazione di competenza può essere impugnata e determinare l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione
- Le pronunce di riqualificazione e attribuzione di competenza producono un effetto di irretrattabilità simile a quello dei provvedimenti espressamente adottati ai sensi degli artt. 25 e 627 c.p.p.; pertanto il difensore che si trovi in una situazione analoga deve richiamare espressamente la decisione di riqualificazione e la giurisprudenza consolidata per ottenere la decisione di merito
- Sotto il profilo della tutela effettiva, il diritto di difesa impone che, quando la Corte di cassazione ha attribuito la competenza, il giudice locale valuti il merito e non limiti il sindacato a questioni di ammissibilità non fondate sulla normativa vigente
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