Sentenza n. 1885/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del parere paesaggistico richiesto ai fini del condono edilizio e ordine di rimessione in pristino per un ampliamento realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, comproprietarie di un appartamento sito nel Comune di Milazzo, avevano presentato domanda di condono ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, e della disciplina regionale siciliana, per un ampliamento di circa 17,81 mq realizzato mediante una tettoia in legno lamellare addossata al fabbricato, con incremento di superficie e volumetria, in area sottoposta a vincolo paesaggistico di inedificabilità relativa. Dopo un primo diniego comunale e un ordine di demolizione, il ricorso straordinario proposto contro tali atti era stato definito favorevolmente con decreto presidenziale, sulla base del parere del CGARS, con l’ordine di riesaminare l’istanza secondo i criteri indicati. Il Comune aveva quindi annullato in autotutela il precedente diniego e trasmesso gli atti alla Soprintendenza. Quest’ultima aveva tuttavia rigettato la pratica di condono e ordinato la rimessione in pristino. Le ricorrenti hanno dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; violazione ed erronea applicazione dell’art. 32, comma 43, d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, come recepito in Sicilia, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; elusione del giudicato formatosi sul decreto presidenziale e violazione del principio di affidamento; infine, eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, in relazione a opere similari realizzate da proprietari limitrofi.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Il motivo relativo all’omesso preavviso di rigetto è stato respinto perché il provvedimento aveva natura vincolata e le ragioni ostative erano comunque già conosciute dalle ricorrenti, essendo state oggetto del precedente ricorso straordinario. È stato respinto anche il motivo concernente motivazione e istruttoria: ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, il terzo condono per opere realizzate in aree sottoposte a vincoli è subordinato alla ricorrenza congiunta di più condizioni, tra cui la realizzazione dell’opera anteriormente all’imposizione del vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle opere minori e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Nel caso concreto, l’opera era qualificata come abuso di tipologia 1, consistente in un ampliamento con incremento di superficie e volumetria, e non rientrava quindi tra gli abusi minori sanabili. La preclusione opera indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo paesaggistico. In assenza dei presupposti legali di sanabilità, il parere della Soprintendenza assume natura vincolata e non era necessario alcun ulteriore approfondimento sull’impatto paesaggistico dell’opera. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione per relationem alla circolare n. 2 del 30 dicembre 2022, recante la ricognizione della disciplina e della giurisprudenza sul terzo condono. Il motivo relativo all’elusione del giudicato e all’affidamento è stato respinto perché il decreto decisorio su ricorso straordinario non configura un giudicato in senso tecnico e, comunque, la Soprintendenza non era stata parte di quel procedimento. Il TAR ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, secondo cui il rinvio operato dalla legislazione siciliana all’art. 32 d.l. n. 269/2003 comprende anche i limiti sostanziali alla sanatoria, incluso quello relativo ai vincoli non comportanti inedificabilità assoluta; tali limiti costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Non è stato riconosciuto alcun affidamento tutelabile rispetto a una pretesa incompatibile con la disciplina costituzionale. Anche l’ultima censura è stata respinta: i provvedimenti invocati per sostenere la disparità di trattamento riguardavano procedimenti paesaggistici ex artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004, diversi dal procedimento di condono. Le spese sono state compensate per la complessità e la natura interpretativa delle questioni.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento quando l’attività amministrativa è vincolata e il destinatario conosceva già le ragioni ostative.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito nella l. 326/2003
Sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli soltanto al ricorrere congiunto delle condizioni individuate dalla disposizione.
Nel terzo condono, anche in presenza di vincoli relativi, sono sanabili soltanto opere anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili alle opere minori e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Le opere che comportano nuova superficie o nuova volumetria sono escluse.
art. 32, comma 43, d.l. 269/2003, convertito nella l. 326/2003
La disposizione è applicabile nell’ordinamento siciliano nei limiti e secondo le condizioni sostanziali previste dalla disciplina statale del terzo condono.
art. 24 l.r. Sicilia 15/2004
Il rinvio regionale all’art. 32 d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende anche i limiti sostanziali alla sanabilità delle opere abusive.
art. 23 l.r. Sicilia 37/1985
È richiamato quale disciplina regionale siciliana in materia di condono edilizio, ma non consente di superare i limiti del terzo condono derivanti dalla normativa statale.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinario è distinto dal procedimento di condono edilizio e non può essere utilizzato come parametro per dedurre una disparità di trattamento tra situazioni non omogenee.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica è distinto dal condono edilizio; gli atti adottati nell’uno non costituiscono necessariamente termine di comparazione rispetto agli atti adottati nell’altro.
art. 27 l. 87/1953
È richiamato in relazione alla declaratoria consequenziale di illegittimità costituzionale della disciplina regionale siciliana sul condono.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili soltanto se ricorrono congiuntamente tutte le condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità a interventi minori e parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Ai fini dell’applicazione del limite previsto dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, è irrilevante che il vincolo paesaggistico sia assoluto o relativo: anche il vincolo relativo preclude la sanatoria delle opere non riconducibili agli abusi minori.
- Le opere che comportano incremento di superficie o di volumetria, qualificabili come ampliamenti o abusi di tipologia 1, non rientrano tra gli interventi minori sanabili nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico; pertanto, il condono è precluso senza necessità di una specifica valutazione dell’impatto paesaggistico dell’opera.
- Quando mancano i presupposti legali di sanabilità dell’abuso, il parere dell’autorità preposta al vincolo ha natura vincolata e non richiede un’autonoma istruttoria sul merito dell’intervento o sulla sua compatibilità paesaggistica.
- Il rinvio della legislazione regionale siciliana all’art. 32 d.l. n. 269/2003 comprende anche i limiti sostanziali alla sanatoria stabiliti dalla normativa statale, qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale; la disciplina regionale non può quindi ammettere il terzo condono per opere escluse dalla normativa statale.
- La decisione resa su ricorso straordinario al Presidente della Regione non configura un giudicato in senso tecnico e, comunque, non produce effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione che non sia stata parte del relativo procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →