Corte di giustizia, Sentenza C-478/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 settembre 2023. — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 – Importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e dell’India – Dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire – Associazione rappresentativa di esportatori – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 3, paragrafi 2, 3, 6 e 7 – Pregiudizio – Calcolo del volume delle importazioni – Prove positive – Esame obiettivo – Estrapolazione – Calcolo del costo di produzione dell’industria dell’Unione europea – Prezzi fatturati infragruppo – Nesso causale – Analisi del pregiudizio per segmento – Insussistenza – Articolo 6, paragrafo 7 – Articolo 20, paragrafi 2 e 4 – Diritti procedurali. — Causa C-478/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il dazio antidumping sui lavori di ghisa originari della Cina. Ha chiarito i criteri per la legittimazione ad agire delle associazioni nell’ambito del regolamento antidumping, escludendo che la CCCME fosse un’associazione rappresentativa ai fini del diritto UE. Sul merito, ha ritenuto corretti gli accertamenti della Commissione e del Tribunale in tema di volume delle importazioni, sottoquotazione, nesso causale e diritti procedurali.
Impugnazione respinta in materia antidumping: legittimazione della CCCME, regolarità dei mandati e valutazioni della Commissione su pregiudizio, nesso causale e diritti procedurali nell’inchiesta sui lavori di ghisa originari della RPC.
La questione giuridica
La Corte è stata chiamata a stabilire, da un lato, se il Tribunale avesse errato nel dichiarare ricevibile il ricorso di primo grado quanto alla CCCME a nome proprio, alla sua facoltà di rappresentare i membri e alla regolarità dei mandati delle altre ricorrenti; dall’altro, se il Tribunale avesse correttamente confermato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 sotto il profilo dell’accertamento del pregiudizio, del nesso causale, dell’uso del metodo di calcolo del volume delle importazioni, della sottoquotazione e della tutela dei diritti procedurali nell’inchiesta antidumping.
Principio di diritto
In materia antidumping, un’associazione può ottenere la legittimazione ad agire a nome proprio solo se il regolamento di base le conferisce legittimamente diritti procedurali in quanto associazione rappresentativa degli importatori o esportatori; tale nozione esige indipendenza dalle autorità statali del paese esportatore e una rappresentatività effettiva di un numero rilevante di operatori con esportazioni significative. La mera partecipazione al procedimento amministrativo o al campionamento non basta a fondare diritti procedurali o la ricevibilità; inoltre, un’associazione può rappresentare in giudizio i membri solo se questi avrebbero potuto proporre essi stessi un ricorso ricevibile, senza che sia richiesto un modello organizzativo democratico. La Corte ha quindi confermato che la CCCME non era legittimata ad agire a nome proprio, ma ha respinto le censure relative alla rappresentanza dei membri e ai mandati delle altre ricorrenti, nonché tutti i motivi di merito sul calcolo del pregiudizio, sul nesso causale e sui diritti procedurali.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 3 TUE
- Articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 5, paragrafi 10 e 11, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 5, 7 e 9, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Accordo antidumping OMC (articoli 3.1 e 6.11)
Impugnazione contro il dazio antidumping sui lavori di ghisa originari della RPC
La sentenza riguarda un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140, con cui la Commissione aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese. La controversia coinvolge la CCCME e nove produttori esportatori cinesi, da un lato, e la Commissione europea, dall’altro, con l’intervento di produttori dell’Unione a sostegno della Commissione.
Contesto normativo
Il procedimento si colloca nel quadro dell’accordo antidumping OMC e del regolamento (UE) 2016/1036. La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 3 del regolamento di base, sul pregiudizio, sulle prove positive e sul nesso causale;
- l’articolo 5, sui termini e sull’avvio dell’inchiesta;
- l’articolo 6, su istruttoria, audizioni, accesso al fascicolo e cooperazione con gli Stati membri;
- l’articolo 17, sul campionamento;
- l’articolo 20, sulla divulgazione delle informazioni;
- l’articolo 21, sull’interesse dell’Unione. Richiama inoltre l’articolo 263, quarto comma, TFUE per la legittimazione ad agire e l’articolo 19 dello Statuto della Corte per la rappresentanza in giudizio.
Fatti e procedimento amministrativo
La denuncia antidumping era stata presentata da sette produttori dell’Unione e sostenuta da altri due produttori. La Commissione aveva aperto l’inchiesta il 10 dicembre 2016, definendo il prodotto in esame come determinati lavori di ghisa usati come chiusini per pozzetti e componenti analoghi. L’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio aveva coperto il periodo 1º ottobre 2015 - 30 settembre 2016, mentre l’analisi delle tendenze per il pregiudizio aveva riguardato il periodo 1º gennaio 2013 - 30 settembre 2016. La CCCME, associazione di diritto cinese che riunisce produttori esportatori, aveva partecipato al procedimento; due delle nove imprese ricorrenti erano state selezionate nel campione dei produttori esportatori cinesi.
Sentenza del Tribunale
Il Tribunale aveva respinto il ricorso, ritenendo: che la CCCME fosse stata correttamente considerata parte interessata nel procedimento amministrativo e quindi legittimata a impugnare per la tutela dei propri diritti procedurali; che essa potesse rappresentare i suoi membri; che i mandati delle altre nove ricorrenti fossero validi; e che il regolamento impugnato fosse fondato quanto a volume delle importazioni, sottoquotazione, nesso causale e diritti procedurali.
Ricevibilità del ricorso di primo grado: CCCME a nome proprio
La Corte ha distinto nettamente tra la concessione di diritti procedurali nel procedimento amministrativo e la legittimazione processuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nel fondare la ricevibilità del ricorso della CCCME a nome proprio sul solo fatto che la Commissione le avesse concesso diritti procedurali nel corso dell’inchiesta, senza verificare se tale concessione fosse giuridicamente legittima. La Corte ha interpretato la nozione di "associazione rappresentativa degli importatori o degli esportatori" nel senso che essa richiede:
- che l’associazione rappresenti interessi collettivi e generali degli importatori o esportatori del prodotto oggetto di dumping;
- che essa goda di indipendenza rispetto alle autorità statali del paese esportatore;
- che annoveri tra i membri un numero rilevante di importatori o esportatori le cui esportazioni siano significative. Applicando tali criteri, la Corte ha rilevato che lo statuto della CCCME la collocava sotto supervisione e direzione di ministeri cinesi, e che non era stato dimostrato né un numero rilevante di esportatori membri né la significatività delle loro esportazioni. Pertanto, la CCCME non era legittimata ad agire a nome proprio e il suo ricorso di primo grado doveva essere dichiarato irricevibile.
Rappresentanza dei membri della CCCME in giudizio
La Corte ha respinto l’argomento della Commissione secondo cui la CCCME non avrebbe potuto rappresentare i propri membri in giudizio per mancanza di una struttura democratica. Ha ricordato che, per agire a nome dei membri, un’associazione deve soltanto rispettare le condizioni consolidate di ricevibilità:
- i soggetti rappresentati devono essere membri dell’associazione;
- l’associazione deve poter agire a loro nome;
- il ricorso deve essere proposto espressamente per loro conto;
- almeno uno di tali membri deve essere legittimato ad agire individualmente;
- non devono esistere ricorsi paralleli di quei membri. Non è richiesto che l’associazione sia organizzata in modo democratico. Di conseguenza, il ricorso della CCCME a nome dei membri era ricevibile.
Validità dei mandati delle altre nove ricorrenti
La Corte ha affermato che, sebbene il regolamento di procedura del Tribunale non imponga al deposito del ricorso la prova del conferimento regolare del mandato all’avvocato, in caso di contestazione il Tribunale deve verificarne la regolarità. Tuttavia, nel caso concreto la Commissione non aveva addotto indizi sufficientemente concreti e precisi per mettere seriamente in dubbio i mandati. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata contro le altre nove ricorrenti è stata respinta.
Primo motivo: calcolo del volume delle importazioni e uso di dati estrapolati
La Corte ha confermato che, in materia antidumping, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, soggetto a controllo limitato per errori manifesti, inesattezza dei fatti e violazioni procedurali. Ha ribadito che il concetto di "prove positive" richiede elementi materiali affermativi, obiettivi e verificabili. Nel caso concreto, la Commissione aveva dovuto correggere i dati Eurostat perché i codici NC comprendevano anche prodotti diversi dai chiusini per pozzetti. Aveva quindi effettuato adeguamenti e stime, ad esempio assumendo che la ripartizione interna ai codici NC fosse stabile nel tempo o applicando percentuali desunte da periodi e paesi disponibili. La Corte ha ritenuto ragionevole tale metodo, in assenza di dati più affidabili, e ha precisato che il ricorrente che contesta l’attendibilità dei dati della Commissione non può limitarsi a offrire cifre alternative: deve anche spiegare perché esse sarebbero più attendibili. Ha inoltre confermato che la Commissione non era tenuta, in concreto, a svolgere indagini illimitate presso autorità doganali o importatori quando ciò non avrebbe verosimilmente prodotto dati più affidabili entro i termini dell’inchiesta.
Secondo motivo: pregiudizio della Saint-Gobain PAM e nesso causale
La Corte ha dichiarato irricevibile il secondo motivo, perché la censura mirava in sostanza a rimettere in discussione una valutazione di fatto del Tribunale senza allegare snaturamento delle prove. Il Tribunale aveva già chiarito che, sia per le vendite dirette sia per quelle tramite entità collegate, i costi considerati erano i costi di produzione della Saint-Gobain PAM, non i profitti delle rivendite infragruppo. La tesi delle ricorrenti tendeva quindi a contestare una valutazione fattuale non sindacabile in sede di impugnazione.
Terzo motivo: analisi per segmento e intercambiabilità dei prodotti
La Corte ha confermato che un’analisi segmentata del pregiudizio non è necessaria quando i prodotti del mercato sono sufficientemente intercambiabili. Nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato che:
- i prodotti standard e non standard erano intercambiabili;
- i prodotti di ghisa grigia e di ghisa duttile erano intercambiabili. Alla luce di tale intercambiabilità, la sola esistenza di gamme diverse o di preferenze dei clienti non imponeva un’analisi per segmento. La Corte ha inoltre rilevato che le critiche relative al metodo NCP erano irrilevanti, poiché la segmentazione non era giuridicamente necessaria. Quanto al nesso causale ex articolo 3, paragrafi 6 e 7, la Corte ha ritenuto che il ragionamento valga anche per la causalità: se il prodotto è unitario e intercambiabile, il pregiudizio e la sua imputazione alle importazioni non richiedono un esame per segmenti.
Quarto motivo: sottoquotazione parziale e incidenza notevole
La Corte ha respinto anche il quarto motivo. Ha ricordato che il regolamento di base non impone un metodo unico per la valutazione della sottoquotazione e che la Commissione può scegliere il metodo più adatto, purché l’esame resti obiettivo. Con il metodo NCP, una parte delle vendite dell’industria dell’Unione non era stata confrontabile; tuttavia, il fatto che il margine di sottoquotazione riguardasse il 62,6% delle vendite del campione, con un tasso compreso tra il 31,6% e il 39,2%, era sufficiente per qualificare la sottoquotazione come notevole. La Corte ha aggiunto che l’assenza di comparazione per il restante 37,4% non dimostrava che tali vendite fossero immuni dall’effetto delle importazioni dumping, poiché i prodotti erano intercambiabili e non vi era segmentazione chiara del mercato. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta sufficiente.
Quinto motivo: diritti procedurali
La Corte ha dichiarato irricevibili le censure della CCCME a nome proprio, poiché essa non era legittimata ad agire in proprio. Quanto alle censure relative ai membri della CCCME e alle altre nove ricorrenti, la Corte ha stabilito che la semplice partecipazione al campionamento non equivale all’esercizio delle garanzie procedurali di cui agli articoli 6 e 20 del regolamento di base. Per beneficiare di tali diritti, le parti interessate devono essersi manifestate e aver presentato apposite richieste scritte entro i termini previsti. La Corte ha anche respinto l’argomento secondo cui la CCCME avrebbe potuto esercitare i diritti procedurali dei membri e delle altre imprese: ciò è possibile solo se l’associazione ha chiaramente agito in loro nome durante l’inchiesta, con mandato e identificazione dei soggetti rappresentati. Le dichiarazioni della CCCME nel procedimento amministrativo indicavano invece che essa rappresentava l’interesse collettivo dell’industria cinese della ghisa nel suo complesso, distinto dagli interessi individuali dei singoli produttori esportatori.
Dispositivo
La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione e ha condannato le ricorrenti alle spese, comprese quelle della Commissione e degli intervenienti.
Principi affermati
- La legittimazione ad agire di un’associazione nel contenzioso antidumping dipende dalla legittima attribuzione di diritti procedurali e dalla sua reale rappresentatività, non dal solo fatto di essere stata trattata come parte interessata nel procedimento amministrativo.
- La nozione di associazione rappresentativa richiede indipendenza dalle autorità statali del paese esportatore.
- Il controllo giurisdizionale sulle valutazioni economiche antidumping è limitato e non consente di sostituire la valutazione del Tribunale o della Commissione con una diversa lettura dei fatti.
- Un’analisi per segmento è richiesta solo se necessaria a garantire l’obiettività dell’esame, in particolare quando il mercato non è caratterizzato da sufficiente intercambiabilità dei prodotti.
- La partecipazione al campionamento non equivale, di per sé, all’acquisizione dei diritti procedurali pieni previsti dal regolamento di base.
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