Corte di giustizia, Sentenza C-568/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 settembre 2023. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro E. e S. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi). — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Competenza dello Stato membro che ha rilasciato al richiedente il titolo di soggiorno – Articolo 2, lettera l) – Nozione di “titolo di soggiorno” – Tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro – Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. — Causa C-568/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che una tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro ai sensi della Convenzione di Vienna rientra nella nozione di "titolo di soggiorno" del regolamento Dublino III. Il criterio di competenza ex articolo 12, paragrafo 1, si applica quindi allo Stato membro che ha rilasciato la tessera, se essa è valida al momento della domanda. La soluzione valorizza l’interpretazione estensiva della definizione, l’obiettivo di rapidità del sistema Dublino e l’esigenza di evitare forum shopping.
Interpretazione della nozione di "titolo di soggiorno" nel regolamento Dublino III: se una tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro in forza della Convenzione di Vienna costituisca un titolo di soggiorno ai fini della determinazione dello Stato competente.
La questione giuridica
Se l’articolo 2, parte iniziale e lettera l), del regolamento (UE) n. 604/2013 debba essere interpretato nel senso che una tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro in forza della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche integra un "titolo di soggiorno" e, quindi, fa scattare il criterio di competenza di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Principio di diritto
Una tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro in forza della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche costituisce un "titolo di soggiorno" ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III; di conseguenza, quando tale tessera è in corso di validità, lo Stato membro che l’ha rilasciata è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1. La Corte afferma che la nozione di titolo di soggiorno va interpretata in senso ampio, che il rilascio della tessera manifesta l’accettazione del soggiorno della persona come membro della missione diplomatica e che tale qualificazione serve solo alla ripartizione della competenza tra Stati membri, senza incidere sul diritto di soggiorno diplomatico né sulla decisione finale in materia di asilo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013
- Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (articoli 2, 4, 5, 9, 10)
- Direttiva 2003/109/CE
Tessera diplomatica e nozione di titolo di soggiorno nel regolamento Dublino III
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 604/2013, nel contesto di domande di protezione internazionale presentate da una famiglia di cittadini di un paese terzo che, prima di lasciare uno Stato membro, aveva soggiornato in tale Stato in qualità di nucleo familiare di una missione diplomatica. La questione centrale è se la tessera diplomatica rilasciata dalle autorità di quello Stato, in applicazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, equivalga a un titolo di soggiorno ai fini del sistema Dublino.
Fatti e procedimento principale
E. e S., insieme ai loro figli minorenni, avevano abitato nello Stato membro X mentre il padre era membro della missione diplomatica del proprio paese presso tale Stato. Durante il soggiorno erano state loro rilasciate tessere diplomatiche dal Ministero degli affari esteri dello Stato membro X. Dopo aver lasciato tale Stato, essi avevano presentato domande di protezione internazionale nei Paesi Bassi.
Il Segretario di Stato olandese aveva ritenuto competente lo Stato membro X ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, assumendo che le tessere diplomatiche fossero "titoli di soggiorno". Lo Stato membro X aveva accettato le richieste di presa in carico. Il giudice di primo grado aveva invece escluso che le tessere avessero natura costitutiva del diritto di soggiorno, ritenendo che il soggiorno derivasse direttamente dalla Convenzione di Vienna. In appello, il Raad van State ha chiesto alla Corte di chiarire se una tessera diplomatica rientri o meno nella definizione di cui all’articolo 2, lettera l).
Questione pregiudiziale e ricevibilità
Il governo austriaco contestava la ricevibilità, sostenendo che l’interpretazione richiesta non fosse utile poiché, a suo dire, il termine di trasferimento di sei mesi sarebbe già spirato, rendendo competente lo Stato richiedente. La Corte ha respinto l’eccezione: ha ricordato la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e ha osservato che, nel caso concreto, il ricorso in appello aveva avuto effetto sospensivo, sicché il termine di sei mesi previsto dall’articolo 29, paragrafo 1, non era ancora decorso. La domanda è stata quindi dichiarata ricevibile.
Quadro normativo richiamato
La Corte ha esaminato:
- l’articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III, che definisce il "titolo di soggiorno" come qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di paese terzo o di un apolide, con specifiche esclusioni;
- l’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che attribuisce la competenza allo Stato membro che ha rilasciato un titolo di soggiorno valido;
- l’articolo 7, paragrafo 1, che impone l’applicazione gerarchica dei criteri di competenza;
- gli articoli 21 e 29, relativi alla presa in carico e ai termini di trasferimento.
Sono state inoltre richiamate le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, in particolare gli articoli 2, 4, 5, 9 e 10, per descrivere il ruolo dello Stato accreditatario nella nomina e nell’ammissione dei membri della missione diplomatica.
Ragionamento della Corte
La Corte ha adottato un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica della nozione di "titolo di soggiorno".
Sul piano letterale, ha osservato che l’espressione "qualsiasi permesso" indica una nozione ampia e che la definizione non richiede che l’atto abbia carattere costitutivo anziché dichiarativo, né esclude espressamente le tessere diplomatiche rilasciate ai sensi della Convenzione di Vienna.
Sul piano sistematico, ha ricordato che l’articolo 12 è uno dei criteri centrali del capo III del regolamento Dublino III e che tali criteri sono concepiti per attribuire la competenza allo Stato membro che è all’origine dell’ingresso o del soggiorno del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri. In questo quadro, il rilascio di una tessera diplomatica da parte di uno Stato membro manifesta l’accettazione del soggiorno di quella persona nel suo territorio in qualità di membro del personale diplomatico e rivela quindi un nesso sufficiente tra quello Stato e la presenza dell’interessato.
La Corte ha anche valorizzato la Convenzione di Vienna, rilevando che lo Stato accreditatario conserva margini di valutazione sull’ammissione e la permanenza del personale diplomatico, anche tramite la dichiarazione di persona non grata, il gradimento preventivo e le notifiche di nomina e partenza. Per questo, il rilascio della tessera non è un mero riflesso neutro del diritto internazionale, ma costituisce un atto rilevante ai fini della competenza Dublino.
Sul piano teleologico, la Corte ha sottolineato che l’interpretazione accolta favorisce un meccanismo chiaro, pratico e rapido di determinazione dello Stato competente, coerente con i considerando 4 e 5 del regolamento. Ha inoltre osservato che una soluzione diversa aprirebbe la strada a possibili scelte opportunistiche del foro da parte di persone che beneficiano dei privilegi e delle immunità diplomatiche.
La Corte ha aggiunto che tale qualificazione incide soltanto sulla ripartizione della competenza tra Stati membri e non sul diritto di soggiorno diplomatico, né pregiudica la decisione finale sulla protezione internazionale. Ha infine ritenuto irrilevante il richiamo alla direttiva 2003/109/CE, poiché il regolamento Dublino III non contiene una corrispondente esclusione e, comunque, il fatto che una persona non sia destinata a un soggiorno duraturo non impedisce il rilascio di un titolo di soggiorno ai fini del regolamento.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che l’articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che una tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro in forza della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche costituisce un "titolo di soggiorno". Ne consegue che, se il documento è valido, lo Stato membro che lo ha rilasciato è competente a esaminare la domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1.
Principio affermato
Ai fini del regolamento Dublino III, la nozione di "titolo di soggiorno" comprende anche le tessere diplomatiche rilasciate da uno Stato membro secondo la Convenzione di Vienna, poiché tali documenti attestano l’accettazione del soggiorno dell’interessato nel territorio dello Stato che li ha emessi e consentono di individuare rapidamente lo Stato competente per l’esame della domanda di asilo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 21 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-770/21
- Sentenza · 21 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-478/21
- Sentenza · 21 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-831/21
- Sentenza · 21 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-47/22
- Sentenza · 21 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-116/22
- Sentenza · 21 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-139/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →