Corte di giustizia, Sentenza C-770/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 settembre 2023. — „OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb“ GmbH contro Direktor na Teritorialna direktsia „Mitnitsa Plovdiv“ pri Agentsia „Mitnitsi“. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articoli 70 e 74 – Determinazione del valore in dogana – Valore in dogana di prodotti ortofrutticoli ai quali si applica un prezzo di entrata – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 181 – Regolamento delegato (UE) 2017/891 – Articolo 75, paragrafi 5 e 6 – Valore di transazione dichiarato superiore al valore forfettario all’importazione – Smercio dei prodotti in condizioni che confermano la veridicità del valore di transazione – Vendita sottocosto da parte dell’importatore – Legami tra l’importatore e l’esportatore – Controllo giurisdizionale della decisione di fissazione dell’obbligazione doganale. — Causa C-770/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito, in materia di importazione di zucchine soggette al prezzo di entrata, che il regime speciale dell’articolo 75 del regolamento delegato 2017/891 impone una scelta processuale vincolante tra valore di transazione e metodo deduttivo. Ha inoltre precisato che il giudice nazionale non può introdurre d’ufficio, per la prima volta, la questione del collegamento tra importatore ed esportatore quando l’autorità doganale ha respinto il valore per ragioni diverse. Infine, ha riconosciuto che la vendita sottocosto è un serio indizio di valore artificiosamente elevato, idoneo a giustificare il rigetto del valore dichiarato se l’importatore non fornisce prove sufficienti delle condizioni di smercio.
Determinazione del valore in dogana di zucchine importate soggette al regime del prezzo di entrata: limiti alla prova della veridicità del valore di transazione, rilevanza della vendita sottocosto e inammissibilità di un controllo d’ufficio sul collegamento tra le parti in sede giurisdizionale oltre i termini previsti.
La questione giuridica
Se, nell’importazione di ortaggi soggetti al prezzo di entrata, l’importatore che ha scelto il valore di transazione possa far valere in giudizio un calcolo fondato sul metodo deduttivo per dimostrare la veridicità del prezzo dichiarato; se il giudice nazionale possa sollevare d’ufficio la questione del collegamento tra importatore ed esportatore; quali elementi probatori siano necessari per superare il sospetto derivante da una rivendita sottocosto; e se un valore di transazione nettamente superiore al valore forfettario all’importazione debba essere respinto in mancanza di prova sufficiente delle condizioni di smercio, anche quando fattura e pagamento non siano contestati.
Principio di diritto
Per i prodotti ortofrutticoli soggetti al regime del prezzo di entrata, l’articolo 75, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato 2017/891 impone all’importatore di scegliere nei termini tra valore di transazione e metodo deduttivo: chi ha optato per il valore di transazione non può, in giudizio, usare ex post un calcolo deduttivo per provarne la veridicità né ottenere che il giudice sollevi d’ufficio il tema del collegamento tra importatore ed esportatore se l’autorità doganale non lo ha esaminato. Inoltre, una rivendita sottocosto costituisce un forte indizio di valore artificiosamente elevato, ma non comporta automaticamente il rigetto del valore dichiarato: l’autorità può respingerlo e incamerare la garanzia se, richiesti i documenti pertinenti, l’importatore non prova in modo sufficiente che la partita è stata smerciata in condizioni idonee a confermare quel valore, anche se fattura e pagamento non sono contestati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articoli 22, 44, 46, 70 e 74 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
- Articoli 127, 134 e 142 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 181 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Regolamento delegato (UE) 2017/891
- Articolo 75 del regolamento delegato (UE) 2017/891
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Valore in dogana di zucchine importate e regime del prezzo di entrata
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dall’Administrativen sad Sofia-grad nell’ambito di una controversia tra un importatore di zucchine fresche originarie della Turchia e l’autorità doganale bulgara. La Corte interpreta il codice doganale dell’Unione e la disciplina speciale del prezzo di entrata per gli ortofrutticoli, concentrandosi sulla prova della veridicità del valore di transazione dichiarato e sui limiti del controllo giurisdizionale.
Fatti e procedimento principale
La OGL-Food aveva dichiarato all’importazione un valore in dogana superiore di oltre l’8% al valore forfettario all’importazione fissato dalla Commissione per le zucchine. In applicazione dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento delegato 2017/891, aveva quindi costituito una garanzia. Dopo la vendita della partita nel mercato dell’Unione a un prezzo inferiore al costo di acquisto, le autorità doganali hanno ritenuto che la società non avesse provato lo smercio in condizioni idonee a confermare il valore di transazione e hanno incamerato la garanzia.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto le disposizioni generali del codice doganale dell’Unione:
- articolo 70, che pone il valore di transazione come base primaria del valore in dogana e richiede, tra l’altro, che compratore e venditore non siano collegati oppure che il collegamento non abbia influito sul prezzo;
- articolo 74, che prevede metodi secondari, tra cui il metodo deduttivo di cui al paragrafo 2, lettera c);
- articoli 22, 44 e 46, relativi alla motivazione delle decisioni, al diritto di ricorso e ai controlli doganali.
Vengono poi in rilievo:
- l’articolo 181 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina il regime del prezzo di entrata;
- l’articolo 75 del regolamento delegato (UE) 2017/891, che stabilisce la garanzia, l’onere probatorio dell’importatore e il termine per dimostrare lo smercio della partita;
- gli articoli 127, 134 e 142 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relativi ai soggetti collegati e al metodo deduttivo;
- l’articolo 47 della Carta, invocato in relazione al diritto a un ricorso effettivo.
Prima e seconda questione: rapporto tra valore di transazione, metodo deduttivo e poteri del giudice
La Corte distingue nettamente tra i due percorsi alternativi previsti dall’articolo 75, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato 2017/891. L’importatore deve scegliere entro i termini se mantenere il valore di transazione, dimostrandone la veridicità con i documenti relativi alla vendita e allo smercio, oppure determinare il valore in dogana secondo il metodo deduttivo.
Da ciò consegue che:
- se l’importatore ha optato per il valore di transazione, non può, in sede di ricorso avverso la decisione doganale, fondarsi ex post su un calcolo deduttivo per provare che quel valore fosse corretto;
- il giudice nazionale non può sollevare d’ufficio, per la prima volta nel giudizio, la questione del collegamento tra importatore ed esportatore ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), quando il controllo doganale contestato non ha riguardato tale profilo, ma solo le condizioni di smercio;
- l’articolo 47 della Carta non modifica questa ripartizione di competenze tra autorità amministrative e giudice.
Terza questione: documenti necessari e vendita sottocosto
La Corte precisa che la vendita sottocosto della partita importata costituisce un serio indizio che il valore di transazione dichiarato possa essere stato artificiosamente elevato. Tuttavia, tale circostanza non basta da sola a far automaticamente cadere il valore dichiarato.
Ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 5, quarto comma, l’importatore deve mettere a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per i controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio della partita, compresi i documenti di trasporto, assicurazione, movimentazione e magazzinaggio. L’elenco non è esaustivo: se questi documenti non sono sufficienti, l’importatore può produrre anche ulteriori documenti, ad esempio un contratto scritto o un documento equivalente.
Viceversa, se i documenti già prodotti sono sufficienti a dimostrare la veridicità del valore di transazione, non si può imporre necessariamente la produzione di un contratto o di un documento equivalente contenente il prezzo pattuito all’acquisto.
Quarta questione: quando respingere il valore di transazione
La Corte afferma che le autorità doganali devono respingere il valore di transazione quando ricorrono cumulativamente elementi che fanno sorgere dubbi seri sulla sua veridicità e l’importatore non fornisce elementi sufficienti a dissiparli. Nel caso concreto, sono rilevanti:
- la notevole distanza tra valore dichiarato e valore forfettario all’importazione;
- la successiva vendita sottocosto sul mercato dell’Unione;
- la mancata produzione, nonostante richiesta, di documenti sufficienti a provare lo smercio in condizioni confermative del valore dichiarato.
Non è decisivo che l’autenticità della fattura e il pagamento effettivo non siano contestati: questi elementi non bastano, da soli, a confermare la veridicità del valore di transazione.
Dispositivo e portata pratica
La Corte conclude che, per gli ortofrutticoli soggetti al prezzo di entrata, il sistema probatorio dell’articolo 75 del regolamento delegato 2017/891 è rigoroso ma non automatico: l’importatore deve cooperare pienamente e produrre una documentazione idonea a dimostrare che il valore dichiarato corrisponde alla realtà economica dell’operazione. La sentenza è rilevante per la pratica doganale perché conferma che la vendita sottocosto e lo scostamento dal valore forfettario sono indicatori forti di rischio, ma che la decisione finale deve poggiare su una valutazione complessiva delle prove e sul rispetto dei termini previsti dalla disciplina speciale.
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